Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22654/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 809/2017 depositata il 23/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La CTR Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione (revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni per l’acquisto della prima cas a di abitazione);
NOME COGNOME ricorre in cassazione con tre motivi di ricorso, illustrati anche da successiva memoria (1- violazione della nota IIbis, primo comma, lettera C, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione della nota II- bis, primo comma, lettera B, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3- omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiararsi inammissibile o di rigettare il ricorso.
…
Considerato che
Il ricorso risulta fondato, relativamente ai primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo motivo, e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio con l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; le spese dei giudizi di merito, in una valutazione unitaria del procedimento, possono compensarsi interamente.
Questa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22560 del 2021 ha già deciso la questione sottoposta di nuovo in questa sede al giudizio; con la citata ordinanza la Cassazione (decidendo
sull’imposta di registro, per il mutuo relativo all’acquisto della casa oggi in giudizio per altre imposte) ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo dovuta l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, in quanto l’altro immobile precedentemente a cquisto (sempre con le agevolazioni prima casa) al momento del rogito era classificato al catasto quale studio professionale RAGIONE_SOCIALE, non idoneo ad abitazione: «In tema di agevolazioni tributarie, l’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente “ratione temporis” alla data del rogito, nella specie stipulato nel 2009, giusta l’art. 16 d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito della legge 19 luglio 1993, n. 243), stabilisce che il diritto ai benefici prima casa spetti al compratore che dichiari di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Ne consegue che ha diritto alla suddetta agevolazione chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato» (vedi Sez. 5, Sentenza n. 23064 del 14/12/2012, Rv. 625061 -01; vedi anche Sez. 6-5 n. 18098 del 2018).
Come esattamente rilevato nell’ordinanza 22560 del 2021, citata, la circostanza che il contribuente avesse già goduto dell’agevolazione per un altro acquisto (e pure se l’intera operazione fosse preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione) non esclude l’agevolazione per un successivo acquisto; l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio della destinazione e revocare i benefici concessi per il primo acquisto; infatti, la modifica di destin azione d’uso determina la revoca dei benefici -vedi Cass. Sez. 5, n. 19255 del 2017; vedi anche Cass. Sez. 5, n. 2072 del 2016 -.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e decidendo
nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente annullando l’avviso di liquidazione impugnato.
Condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.