Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 22/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA
–
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/05/2025
IMPOSTA SUCCESSIONE – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – CASA DI LUSSO SU TERRENO AGRICOLO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19820/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
Data pubblicazione 22/07/2025
per la cassazione della sentenza n. 1557/1/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 19 dicembre 2018, non notificata.
LETTE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME depositate in data 12 marzo 2025, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui l’Agenzia delle Entrate revocava i benefici previsti per l’abitazione principale, richiesti dal contribuente NOME COGNOME con la presentazione della dichiarazione di successione ereditaria, sul rilievo che l’unità immobiliare presentava le caratteristiche dell’abitazione di lusso ai sensi degli art. 5 e 6 d.m. ll.pp. 2 agosto 1969, essendo di superfice pari a mq 361 e munita di area scoperta con superficie maggiore di sei volte quella coperta.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 303/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, assumendo che:
-l’appello era stato tempestivamente depositato nel termine lungo d’impugnazione, non potendo applicarsi quello breve in quanto l’allegazione alla richiesta di sgravio, presentata da una delle contribuenti, di copia semplice della sentenza oggetto di gravame non era idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, anche perché era stato omesso
il deposito, nel termine di 30 giorni dalla notifica, della copia della sentenza notificata presso la segreteria della Commissione provinciale; Numero sezionale 3369/2025 Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
-la sottoscrizione dell’avviso di liquidazione e dell’atto di appello era stata apposta da soggetto munito di delega, come documentato dall’Agenzia delle Entrate anche in grado appello, richiamando, altresì, sul punto la teoria del funzionario di fatto per sostenere la validità e l’efficacia degli atti pure in presenza di irregolarità nell’investitura e nell’ipotesi di inefficacia della nomina del sottoscrittore;
l’avviso di liquidazione aveva indicato chiaramente che l’agevolazione cd. ‘prima casa’ era stata revocata perché l’immobile possedeva le caratteristiche di lusso previste dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 cit.;
la Commissione di primo grado non si era attenuta alle disposizioni di legge ed aveva espresso una valutazione soggettiva e non condivisibile nella parte in cui aveva ritenuto che l’immobile fosse stato realizzato alla fine degli anni ‘ 60, con caratteristiche modeste, su terreno avente destinazione agricola, come dimostrato dalle foto prodotte, e soprattutto che fosse accatastato in categoria A/7, la quale assumeva prevalenza rispetto ai criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969;
-le misure delle superfici indicate nell’avviso non erano state contrastate dai ricorrenti, « il bene trasferito rientra tra gli immobili di lusso ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.m. 02/08/1969» e le foto prodotte in giudizio dalle parti contribuenti non sono idonee ad esprimere un giudizio sulle caratteristiche dell’immobile, né a dimostrare eventuali usi agricoli del terreno circostante» (cfr. pagina n. 5 della sentenza impugnata);
-«Contrariamente a quanto dedotto dalle parti contribuenti, il momento di trasferimento dell’immobile va individuato in quello di apertura della successione, avvenuta il 27/09/2013 e non dalla presentazione della denuncia di successione, eseguita il 26/06/2014» (cfr. pagine nn. 6 e 7 della sentenza impugnata). Numero sezionale 3369/2025 Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con ricorso notificato in data 18 giugno 2019 i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 30 aprile 2025 memoria ex art. 380bis .1 c.p.c..
L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota con cui, nel dare atto di non essersi costituita nel termine, ha riservato la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esaminano separatamente i singoli motivi di censura, i quali risultano inammissibili ed in parte infondati.
E ciò, subito avvertendo che non può ricevere seguito il tentativo dei ricorrenti, coltivato nella memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. (v. pagina n. 1), di rimettere in gioco la questione dell’inammissibilità dell’appello (per sua dedotta tardività) avanzato dall’Agenzia delle Entrate, per la semplice quanto dirimente osservazione secondo la quale sul tema il Giudice regionale si è espresso, respingendo l’eccezione, mentre i ricorrenti non hanno impugnato la sentenza in esame sotto tale profilo, come emerge dall’analisi dei motivi che seguono.
Appena aggiungendo, a tal proposito, che il riferimento a tale questione, contenuto a pagina n. 6 del ricorso in rassegna (punto 20), non vale ad integrare un motivo di impugnazione,
rappresentando solo un passaggio narrativo della vicenda processuale, restando, poi ed all’evidenza, del tutto irrilevante che l’Agenzia non abbia notificato, nel presente giudizio, il controricorso, atteso che, diversamente da quanto desunto dalla difesa dei ricorrenti, tale circostanza certamente non comporta che « riacquisiti efficacia la sentenza n. 303/1/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso» (v. pagina n. 2 della predetta memoria), siccome interamente sostituita dalla pronuncia di secondo grado. Numero sezionale 3369/2025 Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato l’ omessa valutazione circa i fatti decisivi per il giudizio» (v. pagina n. 7 del ricorso), osservando che la sentenza non aveva preso in considerazione che il terreno su cui era stato realizzato ed insisteva l’immobile era agricolo, come emergente dalla documentazione allegata, con ciò richiamando la previsione dell’art. 2 d.m. 2 agosto 1969, assumendo che essa esclude la qualificazione di abitazione di lusso per quelle realizzate in zone agricole.
1.1. Il motivo va dichiarato inammissibile.
Il Giudice regionale, infatti, non ha omesso alcuna valutazione in ordine alla natura dell’area su cui insiste il fabbricato oggetto di tassazione avendo, di contro, espressamente ritenuto -giova ripeterlo – che le foto prodotte in giudizio dalle parti contribuenti non sono idonee ad esprimere un giudizio sulle caratteristiche dell’immobile, né a dimostrare eventuali usi agricoli del terreno circostante» (cfr. pagina n. 5 della sentenza impugnata).
Si è trattato di un esplicito apprezzamento fattuale volto a negare l’uso agricolo della predetta area, il che vale a rendere il motivo in esame inammissibile nella parte in cui predica la
natura agricola del terreno su cui è stata costruita l’unità immobiliare, così opponendo alla valutazione del Giudice di appello una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito al processo, in termini, tuttavia, non consentiti in sede di legittimità (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass. n. 10927/2024; Cass. n. 32505/2023; Cass. n. 30042/2021). Numero sezionale 3369/2025 Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
In tal senso, si è affermato il principio di diritto secondo il quale « pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali, in base all’interpretazione dei quali la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, nel giudizio di legittimità è precluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, estraneo al (e incompatibile con il) giudizio di legittimità» (così Cass. n. 10927/2024 cit.).
Con la seconda censura gli istanti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisi per il giudizio» (v. pagina n. 10 del ricorso), segnalando che la sentenza ha confermato l’avviso impugnato, laddove le sanzioni non erano invece dovute.
2.1. Anche tale motivo va dichiarato inammissibile.
Il ricorso per cassazione non contiene alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (nemmeno con l’atto di appello) della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame, né stata menzionata dalla sentenza impugnata nell’esposizione degli antefatti processuali.
In tale contesto, ricorre allora il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con l’impugnazione per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di
inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Numero sezionale 3369/2025 Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
Con la terza contestazione i ricorrenti hanno eccepito, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisi per il giudizio» (v. pagina n. 12 del ricorso), ponendo in rilievo che nella delega prodotta era stati precisati i limiti dell’azione del capo team e per quali compiti essa sia stata conferita, così risolvendosi in una delega in bianco, aggiungendo che dal documento prodotto emergeva che il funzionario rivestiva tale qualità da meno di cinque anni e che nulla risultava in merito al superamento del concorso pubblico.
3.1. I principi sopra esposti, diretti sanzionare l’inammissibilità delle censure che precedono, ricevono applicazione anche nel motivo in rassegna, nella parte in cui coinvolge la Corte in inammissibili valutazioni fattuali circa i limiti della delega e le condizioni legittimanti l’attività del funzionario sottoscrittore degli atti.
Per il resto, vanno qui ribaditi i principi, anche da ultimo riaffermati da questa Corte, secondo cui: Numero sezionale 3369/2025 Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (così Cass. n. 689/2025, che richiama, ex coeteris , Cass. n. 21972/2024);
trattandosi, infatti, di delega di firma e non di funzioni, l’atto di delega del dirigente, pur necessario ai fini della validità dell’atto delegato, è un atto organizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparato pubblico da cui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore;
la provenienza di un atto dall’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione dei relativi poteri (così Cass. n. 689/2025 cit., che richiama Cass. n. 220/2014; Cass. n. 20628/2015; Cass. n. 15470/2016).
Il motivo, quindi, oltre che inammissibile si rivela anche infondato.
Con la quarta doglianza gli istanti hanno lamentato, ancora a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio» (v. pagina n. 15 del ricorso), sostenendo che, ai sensi dell’art. 465 c.c., la successione si
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apre al momento della morte e che l’accettazione dell’eredità è avvenuta in data 26 settembre 2014, per cui in data 27 settembre 2013 non era intervenuto alcun trasferimento di immobile. Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
4.1. La censura non ha alcun fondamento.
L’art. 459 c.c. (rubricato «Acquisto dell’eredità») stabilisce che «L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione».
In tale direzione questa Corte ha da sempre sostenuto che l’effetto traslativo della proprietà si determina al momento della apertura della successione secondo quanto dispongono gli artt. 459 e 470 ss. c.c. (cfr. Cass. n. 2322/2013, che richiama Cass. n. 26357/2006 e Cass. n. 3415/2001).
Consegue a tanto che correttamente l’Ufficio e la Commissione regionale hanno applicato i criteri di cui agli artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969 per qualificare l’abitazione come casa di lusso al fine di revocare la richiesta agevolazione.
Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti si son doluti, ancora una volta in base all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., dell’«omessa motivazione» (v. pagina n. 16 ricorso) sulle spese di giudizio, rappresentando che l’Agenzia era stata difesa da un proprio funzionario e che nella decisione non era stata fornita alcuna motivazione della liquidazione delle spese per 2.000,00, superiore al debito di imposta (pari a 1.667,00 €), a fronte di una nota di 8.000,55 €.
5.1. Si tratta di motivo infondato.
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La misura media dei compensi prevista dal d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 37/2018) è pari a 2.290,00 €, al netto della decurtazione del 20% prevista dall’art. 15, comma 2 -sexies , d.lgs. n. 546/1992 e quella massima ammonta a 4.203,00 € scaglione 1.000,01/5.200,00). Numero di raccolta generale 20653/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
La somma liquidata di 2.000,00 € si è collocata di poco al di sopra dei valori medi, considerando la necessaria diminuzione per essere stata l’Agenzia difesa da un proprio funzionario, il che rende il motivo infondato giacchè, in tema di liquidazione delle spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è, poi, soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024).
Alla stregua delle ragioni sopra illustrate il ricorso va respinto.
Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, non avendo l’Agenzia svolto difese.
Nondimeno, sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n.
Numero sezionale 3369/2025
Numero di raccolta generale 20653/2025
115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Data pubblicazione 22/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME