Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24115 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
REGISTRO AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
sul ricorso iscritto al n. 3480/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Napoli il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 5350/25/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 13 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia n. 6041/34/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso del ricorrente contro l’avviso di liquidazione in atti con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta di registro ed ipo -catastale applicata sulla sentenza costitutiva di trasferimento di immobile emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., negando il beneficio dell’acquisto per la prima casa;
la Commissione, in particolare, riteneva inammissibili perché nuovi il secondo ed il quarto motivo di appello, concernenti la natura condizionale sospensiva della sentenza di cui all’art. 2932 cod. civ. e la mancata applicazione del criterio del prezzo-valore, mentre rigettava il gravame nel merito, assumendo che:
-era pacifica la circostanza che l’istanza di beneficio di prima casa non era stata richiesta nel corso del giudizio definito con la sentenza oggetto di registrazione;
la dichiarazione successivamente presentata il 13 aprile 2017, su cui era sorto contrasto in merito all’autenticazione della sottoscrizione, non era stata prodotta dal contribuente neanche in copia, osservando sul punto che l’inosservanza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’ordine impartito dalla Commissione di depositare l’istanza pervenutale dal contribuente poteva valere al fine di considerare in via presuntiva la sussistenza dell’autenticazione della sottoscrizione, ma non anche a supplire la prova dell’istanza e del suo contenuto,
che era onere della parte contribuente produrre almeno in copia informale;
il contribuente non aveva dedotto e provato di aver trasferito nel termine di diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza nell’immobile oggetto di tassazione;
NOME COGNOME notificava il 16 gennaio 2020 ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 21/24 febbraio 2020.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 35, 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 158, 275, 276 cod. proc. civ., sul rilievo del « mutamento integrale dell’intera compagine collegiale (v. pagina n. 12 del ricorso) tra i componenti che avevano trattato la causa all’udienza del 25 febbraio 2019 (disponendo un atto di natura istruttoria, quale l’ordine di esibizione, inoltrato all’Ufficio, dell’istanza avanzata dal contribuente all’RAGIONE_SOCIALE avente oggetto la richiesta dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa) e quelli dell’udienza del 27 maggio 2019, all’esito della quale la causa era stata decisa;
con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riferimento ai canoni censori di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 88, 116, 212 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1 Nota II -bis , comma 1, lett. a ), della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assumendo che:
-era onere dell’RAGIONE_SOCIALE, una volta che aveva respinto l’istanza di agevolazione in sede amministrativa, dimostrare i fatti costitutivi del diniego della richiesta ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
-non era stato applicato correttamente il principio di cui all’art. 116 cod. proc. civ., avendo la Commissione regionale prima disposto l’ordine di esibizione dell’istanza del contribuente volta al conseguimento del beneficio e, poi, ritenuto il mancato adempimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE non incidente sulla decisione, in ragione dell’omessa dimostrazione dell’istanza e del suo contenuto, che era onere del contribuente produrre almeno in copia informale;
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata all’Ufficio in data 13 aprile 2017, prima della registrazione della sentenza, era stata avanzata richiesta di agevolazione fiscale, per cui non era condivisibile il rilievo della Commissione, che aveva negato il beneficio perché l’istanza non era stata avanzata nel giudizio di cui all’art. 2932 cod. civ., così come non condivisibile era la considerazione, pure effettuata dal Giudice regionale, secondo cui il trasferimento della residenza non era intervenuto nei diciotto mesi successivi alla stipula dell’atto, essendo invece sufficiente che la dichiarazione integrativa venisse presentata prima della registrazione della sentenza, nella specie non ancora intervenuta;
-la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. non aveva prodotto effetti traslativi, avendo onerato il ricorrente (promissario acquirente) al pagamento del residuo prezzo del bene subordinatamente alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE trascrizioni ed iscrizioni, evento questo non avvenuto, tanto da indurre l’istante all’instaurazione di un apposito giudizio;
il ricorso va respinto per le seguenti ragioni;
non ha fondamento il primo motivo di impugnazione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che:
-« il principio della immutabilità del giudice, nel processo civile ordinario, prevede che, ai sensi dell’art. 276, comma 1, cod.
proc. civ., alla deliberazione della decisione possano partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Dunque, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè, la discussione o la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (tra le tante Cass. 20/09/2013, n. 21667; Cass. 11/03/2015, n. 4925; Cass. 7/12/2017, n. 29421; Cass. 23/07/2020, n. 15660)»;
-« anche nel processo tributario il principio di immutabilità del giudice collegiale trova attuazione solo dal momento dell’inizio della discussione in poi e il suo rispetto va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue alla discussione (Cass. 7/06/2022, n. 18182; Cass. 17/12/2014, n. 26512; Cass. 18/11/2011, n. 24392; Cass. 14/05/2010, n. 11807; Cass. 05/12/2001, n. 15374); né può ritenersi che il deposito della memoria antecedente alla data di trattazione (circostanza del resto propria anche nel rito ordinario d’appello ove vi sia udienza di discussione) possa in alcun modo determinare una cristallizzazione del collegio» (cfr. Cass., Sez. T., 12 dicembre 2023, n. 34782);
va respinto anche il secondo motivo, dovendo subito osservarsi che:
il Giudice regionale ha valutato la vicenda considerando la sentenza di cui all’art. 2932 cod. civ. ad effetti immeditatamente traslativi, dichiarando nuovo il motivo relativo alla natura condizionale della stessa, senza che tale statuizione abbia costituto oggetto di impugnazione, il che esclude ogni rilevanza al riferimento alla mancata produzione di effetti traslativi da parte della pronuncia emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.;
b. la Commissione ha dato conto di una «sentenza registrata» (v. pag. 2 della sentenza impugnata), mentre il motivo si oppone al predetto accertamento fattuale, negando la registrazione della sentenza con una censura non solo inappropriata (360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ.), come tale già inammissibile, ma anche incomprensibile, stante la notifica dell’avviso di liquidazione oggetto di contenzioso, che tale registrazione presuppone, con la conseguenza che restano prive di rilevanza e di attinenza le argomentazioni del contribuente dirette a sostenere la perdurante possibilità di presentare la dichiarazione integrativa in attesa della registrazione della sentenza;
il Giudice a quo ha ritenuto che la mancata produzione della dichiarazione, al netto della mancata esecuzione dell’ordine di esibizione impartito (incidente solo sul tema della validità della sottoscrizione), precludesse la verifica la sussistenza della presentazione di una istanza idonea al conseguimento del beneficio, non potendosene apprezzare il contenuto, il che risulta corretto, trattandosi di onere probatorio essenziale al fine di esaminare la relativa dichiarazione di volontà per come espressasi prima della notifica dell’avviso di liquidazione (v., sul principio, Cass., Sez. T, 17 marzo 2020, n. 7390);.
5.1. il motivo risulta, in ogni caso, inammissibile per le seguenti ragioni;
5.2. dall’esame del ricorso si apprende che il ricorso del contribuente era stato disatteso dal primo Giudice sulla scorta del rilievo secondo cui « la documentazione prodotta dal ricorrente non mostra neppure la sussistenza del presupposto sulla base del quale egli richiede il riconoscimento del beneficio: la certificazione rilasciata dal datore di lavoro indica infatti che egli ‘dal 1° dicembre 2007 al 31 agosto 2012 è stato assegnato alla sede di lavoro di Napoli’. Orbene, poiché il presupposto deve sussistere al momento dell’atto traslativo, quindi della sentenza (a nulla rilevando la diversa data di stipula del preliminare, che non ha infatti alcun effetto
traslativo), appare evidente che la certificazione dinanzi citata non dimostra affatto che nel 2015 (ndr. epoca della sentenza n. 3326 del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2015, che aveva trasferito il bene al ricorrente, onerandolo del pagamento del residuo prezzo di 100.000,00 € subordinatamente alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli) ricorresse il presupposto invocato, che infatti è stato attestato solo fino alla data del 31.08.2012» (v. pagina n. 4 del ricorso in esame);
5.3. da quanto precede, dunque, emerge, con ogni evidenza, che l’agevolazione originariamente richiesta dal contribuente era quella basata sulla sede di lavoro ubicata nello stesso comune in cui era sito il bene oggetto di compravendita, come previsto dall’art. 1, lett. a ), della Nota IIbis d.P.R. 26 aprile 1986, n., 131, mentre nella sentenza impugnata e nel ricorso in esame si è discusso della condizione fattuale del trasferimento di residenza del contribuente nel comune ove è situato il bene acquistato, ipotesi questa che integra l’altro, alternativo, presupposto dell’agevolazione in esame;
5.4. dall’esame della sentenza impugnata e del ricorso emerge che i motivi di gravame contro la pronuncia di primo grado non hanno riguardato tale statuizione del Giudice di primo grado, non hanno cioè confutato la decisione assunta circa l’insussistenza della condizione posta a base della richiesta di agevolazione (la sede di lavoro a Napoli, Comune ove è ubicato il bene acquistato), risultando, invece, che il motivo di appello (il terzo nel resoconto operato dalla Commissione regionale) concerneva l’agevolazione legata al mutamento della residenza nel termine di diciotto mesi decorrente dalla data della registrazione della sentenza, la cui istanza era stata presentata con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (sebbene mai prodotta in atti, come rimarcato dal Giudice d’appello) del 10 aprile 2017 e sulla cui sottoscrizione autenticata le parti di sono divise);
5.5. dal rilievo che precede derivano due ordini di conseguenze, entrambi rilevabili di ufficio:
( i ). la prima: la deduzione di una diversa ipotesi fattuale, tra quelle considerate dalla norma agevolativa, integra una nuova domanda, siccome basata su di una diversa causa petendi ; la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti », che « può essere fatta valere anche in sede di gravame e pure in sede di legittimità, senza che rilevi, in contrario, che l’appellato abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta (Cass. n. 4318/2016; Cass. n. 13769/2017; Cass. n. 24040/2019)» (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 8 maggio 2024, n. 12633);
( ii ). la seconda: la decisione del primo Giudice, che ha negato il beneficio basato sulla sede lavorativa, non è stata impugnata ed è, quindi, passata in giudicato, il cui rilievo va effettuato, in questa sede, di ufficio (Cass., Sez. L. 21 aprile 2022, n. 12754), non essendovi di ostacolo la pronuncia del Giudice di secondo grado, in quanto dal suo contenuto non emerge alcuna decisione, pur implicita, sulla « portata dell’atto di appello e quindi sull’esistenza o meno del suddetto giudicato» (cfr. Cass., Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 25493, che richiama Cass., ord. 21 febbraio 2019, n. 5133), avendo autonomamente fondato la propria decisione sull’inesistenza della diversa causa di agevolazione avanzata con il terzo motivo di gravame, prescindendo da ogni valutazione sulla novità della domanda e sul giudicato interno formatosi sulla sua originaria versione, aspetti questi di cui, in realtà, non si sono avveduti nè la difesa erariale (limitatasi ad eccepire la sola inammissibilità, per novità della richiesta, del secondo e quarto motivo di gravame), né il Giudice dell’appello;
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;
va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento
da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 4.400,00 € per competenze ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.