Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21380 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
contribuente, ma è necessario che la rettifica avvenga prima della notifica dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria perché diversamente ‘ciò sarebbe preclusivo della facoltà dell’amministrazione procedente di sottoporre a verifica la consistenza effettiva’ (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 2777/2016)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione).
Con ricorso notificato il 14 luglio 2021 NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con la memoria ex art. 380bis . 1., cod. proc. civ. depositata il 12 giugno 2023.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 29 settembre 2021.
Con ordinanza interlocutoria del 26 luglio 2023 questa Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza in ragione della valenza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questioni poste con i due motivi di impugnazione.
In data 2 febbraio 2024 i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura gli istanti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione della Nota II -bis ) relativa all’art. 1 della tariffa – Parte Prima -allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in tema di emendabilità della dichiarazione, sostenendo che la dichiarazione circa il luogo di residenza o di attività lavorativa ha natura di dichiarazione di scienza e non di volontà e, come tale, risulterebbe sempre emendabile, anche in sede di giudizio, qualora essa non sia corrispondente alla realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione dei redditi e come deve ritenersi sulla base dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, in linea con il principio della capacità contributiva.
Per tale via, i ricorrenti hanno ritenuto sussistere i requisiti per il godimento dell’agevolazione in questione poiché con atto integrativo e, comunque, in sede contenziosa il contribuente aveva emendato un aspetto di fatto chiaramente riconoscibile, indicando che prestava attività lavorativa nel Comune di Venezia, circostanza che costituiva dato peraltro noto all’RAGIONE_SOCIALE sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;
con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato, «in via pregiudiziale » (v. pagina n. 23 del ricorso) ed in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, assumendo l’inesistenza e/o la nullità assoluta dell’avviso di accertamento impugnato, stante l’illegittimità della delega di firma al funzionario, AVV_NOTAIO, per non essere state esplicitate le ragioni della delega.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Per espressa richiesta dei ricorrenti, ma anche per ragioni di priorità logico-giuridica, va subito esaminato il secondo motivo di ricorso, che risulta infondato.
4.1. Le ragioni della contestazione (come riepilogate a pagina n. 22 del ricorso) risiedono nel fatto che l’avviso impugnato risultava sottoscritto da un funzionario, su delega del direttore generale, senza allegazione di tale delega, in violazione RAGIONE_SOCIALE menzionate diposizioni, avendo -a dire degli istanti – detta mancanza impedito ai contribuenti di appurare la qualifica dirigenziale del soggetto firmatario dell’atto e l’attribuzione dei relativi poteri.
I ricorrenti hanno riferito che nel corso del giudizio di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto l’atto di delega di firma del 3 aprile 2018 n. 17 con cui il direttore provinciale conferiva detto potere, collettivamente ed impersonalmente, ai funzionari in base alle rispettive competenze, nonchè l’estratto del ruolo del personale da cui risultava il nominativo della funzionaria (tale NOME COGNOME) che aveva sottoscritto l’avviso.
La contestazione si è articolata sul rilievo che la delega in questione doveva considerarsi in bianco, senza esplicitazione RAGIONE_SOCIALE relative ragioni, del termine di validità e del nominativo del soggetto delegato, come tale nulla.
4.2. Ciò posto, va innanzitutto ricordato, sul piano generale, che, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità -che non sussiste in tema di imposta di registro – opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377, che richiama, tra tante, Cass. n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008).
Anche da ultimo, questa Corte ha avuto modo di precisare che «Con riferimento alle disposizioni di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ed al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, vengono in considerazione norme di stretta interpretazione (Cass., 3 novembre 2022, n. 32386; Cass., 12 marzo 2020, n. 7077; Cass., 14 giugno 2013, n. 14942) e che, dunque – nei casi in cui la legge non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi dell’omessa sottoscrizione dell’atto – opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass., 14 settembre 2021, n. 24652; Cass., 9 gennaio 2014, n. 220)» (così, Cass., Sez. T., 2 febbraio 2024, n. 3111).
4.3. Nella specie l’atto impugnato era stato sottoscritto dalla menzionata funzionaria e la produzione in giudizio della delega ha reso priva di fondamento la censura dei ricorrenti, fondata sulla mancata indicazione ed allegazione all’avviso di liquidazione della predetta delega, ben potendo l’Amministrazione finanziaria, anche nel corso del secondo grado di giudizio, produrre la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9819 e le altre ivi citate).
4.4. Questa Corte ha altresì già avuto modo di chiarire che «La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post “, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.» (Cass. 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675)» (così Cass. Sez. T. 2 febbraio 2021, n. 2221).
4.5. L’orientamento invocato dai ricorrenti, basato sulla pronuncia n. 22803 del 9 novembre 2015 (secondo cui la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”) e da varie decisioni successive (per tutte, Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 5200) è stato, tuttavia, superato dalla successiva elaborazione della Corte, la quale ha chiarito che:
la disposizione contenuta nell’art. 42, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in base al tenore letterale, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e, quindi ad una delega di firma;
-la delega di firma si verifica quando un organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l’esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo, ma anche a funzionario non titolare di organo, il compito di firmare gli atti di esercizio del potere stesso;
-essa realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che l’atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell’attività decisionale di quest’ultimo, resta formalmente imputato all’organo delegante, senza nessuna alterazione dell’ordine RAGIONE_SOCIALE competenze;
il delegato alla firma non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante e la delega trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Ag. RAGIONE_SOCIALE approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio;
– non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa (cfr. così Cass., Sez. T. 19 aprile 2019, n. 11013).
4.6. Detto ordine di idee è stato varie volte ribadito da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 21 febbraio 2022, n. 5516; Cass., Sez. VI/T., 13 dicembre 2021, n. 39747; Cass., Sez. VI/V, 8 novembre 2019, n. 28850; Cass., Sez. VI/V, 25 settembre 2020, n. 20314; Cass., Sez. VI/V, 25 marzo 2021, n. 8382), da ultimo con la menzionata pronuncia dell’11 aprile 2024, n. 9819 secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, precisando che « nessun effetto sulla validità dell’atto impositivo può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d. L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177)” così Cass., n. 33323 del 2023» (in termini, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9819).
Alla stregua di tali riflessioni, che il motivo di impugnazione non induce a rivedere, la censura in esame va respinta.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
5.1. Pacifici risultando i suindicati fatti di causa, si osserva quanto segue.
5.2. Giova premettere che, con riferimento alla dichiarazione prescritta dalla Nota IIbis , cit., la quale esprime l’intendimento del contribuente di fruire dell’agevolazione prevista per le ipotesi ivi contemplate, la Corte ha già precisato che essa è prescritta quale elemento costitutivo della fattispecie (agevolativa) e che assume la natura giudica di una dichiarazione di volontà «in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo (cfr. Cass., Sez. T., 23 febbraio 2020, n. 5349, che richiama Cass., Sez. T., 29 marzo 2017, n. 8103) e – si può aggiungere -perché attiene «all’esercizio di un potere» (così Cass, Sez. T., 5 giugno 2013, n. 14178) o – se si vuole -all’esercizio di una facoltà basata su circostanze attuali (avere la residenza o svolgere l’attività lavorativa nel comune ove è sito il bene) o programmate (l’impegno a trasferire entro i diciotto mesi successivi dall’acquisto la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile).
5.3. Tale iniziale precisazione sgombra il campo dal tentativo di applicare alla fattispecie in rassegna il principio di generale emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, diffusamente applicato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di dichiarazione dei redditi, ove è pacifica la loro natura di dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass, Sez. T/IV, 25 novembre 2022, n. 34712, che richiama, ex multis, Cass., Sez. T., 24 aprile 2018, n. 10029; Cass., Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 2921; Cass., Sez. T., 30 giugno 2021, n. 18378 e Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378).
5.4. Né può secondarsi la tesi della difesa dei ricorrenti volta ad individuare, all’interno della complessiva dichiarazione, una esternazione di scienza nella parte in cui essa indica il luogo di lavoro, come tale emendabile anche in sede di giudizio, trattandosi di sforzo argomentativo che surrettiziamente scompone, parcellizza l’unitaria dichiarazione del contribuente di conseguire il beneficio
fiscale, che si qualifica, invece, nella sua globale articolazione, per la prevalente funzione di esercitare il relativo diritto, manifestando la volontà di ottenere l’agevolazione per quella specifica condizione fattuale (come detto, attuale o programmata) dichiarata nell’atto.
5.5. Allo stesso modo, non può ricevere seguito la prospettiva, genericamente invocata nel ricorso (v. pagine nn. 17 e 19) e sviluppata nell’ultima memoria, della sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile dall’amministrazione (la cui natura di errore ostativo o motivo non è stata, tuttavia, nemmeno chiarita dalla difesa degli istanti), trattandosi di questione di natura fattuale non esaminata dal Giudice regionale (che non ne ha fatto menzione nemmeno nella riepilogazione dei motivi di appello), senza specifica contestazione sul punto (dell’omesso esame) da parte dei contribuenti ed il cui diretto scrutinio non è esigibile nella sede che occupa,.
5.6. La Nota II-bis) dell’art. 1 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Parte Prima -prevede il regime agevolato (aliquota del 2%) dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso di abitazioni (non di lusso), a condizione -per quanto ora occupa « che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività , prescrivendo, altresì che «La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto».
5.7. La norma stabilisce, dunque, un termine di decadenza e si è, di conseguenza, affermato che « in tema di beneficio fiscale relativo all’acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze RAGIONE_SOCIALE certificazioni
anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell’effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall’agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza (Cass., Sez. 6-5, n. 13850 del 31 maggio 2017)» (così Cass., Sez. T., 4 novembre 2020, n. 24542).
5.8. In realtà, anche nelle pronunce citate dalla difesa dei contribuenti, questa Corte, pur osservando che « in tema di agevolazioni tributarie, non si rinviene nell’ordinamento un principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce dell’art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale – sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio – è possibile rimediare all’erronea imposizione (cfr. Cass. n. 14122/2010)», per cui « di regola non si decade da un’agevolazione ove non richiesta al momento dell’imposizione (cfr. Cass. n. 15863/2018; conf. Cass. nn. 16210/2021 e 2643/2020 in motivazione)», ha comunque poi dato « continuità al principio secondo cui anche un’agevolazione fiscale può essere richiesta in un momento successivo a quello dell’imposizione, ma solo a condizione che la normativa di riferimento non imponga al contribuente di farla valere con specifiche modalità che vanno richieste al momento della registrazione dell’atto» (cfr. Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n. 8269; nello stesso senso, Cass. Sez. T., 23 febbraio 2020, n. 5349) .
5.9. In effetti, la riflessione di questa Corte si è progressivamente consolidata nel ritenere che la necessità, prevista, come sopra esposto, a pena di decadenza, della dichiarazione del contribuente di voler conseguire il beneficio fiscale costituisca un’eccezione al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n. 10354 del 2007 e n. 14117 del 2010, cit.)» (così Cass. Sez.
VI/T., 26 luglio 2022, n. 23292 e, nello stesso senso, Cass., Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 2643).
5. 10. E’ stato, altresì, chiarito che le due ipotesi previste dalla Nota II-bis) della tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (il primo fondato sulla residenza ed il secondo riferito alla sede di lavoro) comporta la necessità di accertare se il contribuente, in seno all’atto di acquisto, abbia invocato solo il criterio della residenza o, invece, quello della sede di lavoro, dovendo la spettanza del beneficio essere valutata solo in base alla scelta operata dal contribuente.
In tale direzione, si è, dunque, precisato che « non vi è dubbio alcuno che la prospettazione -nel contesto dell’atto di acquisto – di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile “a posteriori” a mezzo della dimostrazione dell’esistenza di un qualsivoglia altro (ndr. requisito) tra quelli analogamente previsti, perché con questi ultimi manifestamente confligge», apparendo « chiaro che la legge ha inteso espressamente imporre la dichiarazione di detta intenzione appunto per escludere -per implicito -la riserva mentale dell’intenzione di avvalersi di requisiti diversi, ed in specie di quello dello svolgimento della “attività” (non meglio specificata e da presumersi riferita al lavoro di qualsivoglia specie) sicuramente difficile da indagare a posteriori, ove si volesse supporre che ne basti la rievocazione a ritroso» (così Cass., Sez. T., 16 marzo 2018, n. 6501).
A ciò aggiungendo che « la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione (non già, pena l’inammissibile introduzione di elementi di incertezza dell’imposizione, in epoca successiva: Cass. Sez. 5, Sentenza n.
14122 del 11/06/2010; Cass. 2016 n. 2777; 2016/8355)», così escludendo che « la medesima agevolazione originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava (Cass. n. 13850/2017; Cass.11265/2016; Cass. 3457/2016)» (così Cass., Sez. T., 16 marzo 2018, n. 6501; del tutto analoga, Cass., Sez. T., 29 marzo 2017, n. 8103 cit.).
Nel medesimo senso era già stato evidenziato che «Nella specie, la espressa previsione normativa di una falcidia di decadenza impedirebbe di certo la sostituzione “a posteriori” dei requisiti “attuali” con quello ” de futuro “, sicchè non resta che ritenere che sia impedita anche la fungibilità inversa, essendo anche da escludere che l’ordinamento fiscale possa consentire l’attribuzione di un beneficio con “causa incerta” Da ultimo, resterebbe comunque la necessità di riformulare la ragione della istanza “nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio” ». E che «Qualunque sia l’ipotizzabile relazione destinata ad instaurarsi tra le molteplici condizioni alternative di legge, ciò che è certamente è da escludersi -ai fini della concreta soluzione da assegnare alla questione di causa- è che l’emersione della fungibilità reciproca tra dette condizioni possa avvenire al momento della verifica giudiziale dell’esistenza del presupposto originariamente invocato, perché ciò sarebbe palesemente preclusivo della facoltà dell’Amministrazione procedente di sottoporne a verificare la consistenza effettiva» (così Cass., Sez. T. 11 febbraio 2016, n. 2777).
5.11. I principi sopra illustrati vanno ribaditi nella fattispecie in rassegna, caratterizzata dalla circostanza che la rettifica della dichiarazione è intervenuta dopo la notifica dell’avviso.
Va, infatti, ricordato che quella del registro è un’imposta d’atto in relazione al quale l’avviso definisce l’oggetto dell’accertamento e della controversia, con la conseguenza che mutare la scelta compiuta nell’atto sottoposto a tassazione comporta il risultato di
sovvertire l’oggetto dell’accertamento stesso, ponendo nel nulla l’attività posta in essere dall’Ufficio attraverso la modifica del suo presupposto fattuale.
Senonchè, ciò rimetterebbe inammissibilmente in gioco la medesima causa petendi della dichiarazione di volontà volta al conseguimento del beneficio fiscale per quello specifico requisito fattuale dichiarato in atto, introducendo nel giudizio termini di indagine nuovi, diversi dall’oggetto della rettifica della verifica, quali predisposti sulla base del contenuto della dichiarazione operata nell’atto tassato.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni complessivamente svolte il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 1.800,00 € per competenze, oltre alle spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.