Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1270 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5977/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 556/2020 depositata il 03/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta IVA e dell’imposta sostitutiva versata a seguito di mutuo ipotecario disconoscendo, in relazione al contratto di compravendita di un immobile ed a quello del relativo mutuo, stipulati nell’anno 2015, l’agevolazione c.d. “prima casa”. Il recupero erariale risultava fondato sulla circostanza secondo cui la contribuente era titolare di altro immobile in comunione con il coniuge nel medesimo comune in cui era situato l’immobile acquistato e, quindi, a parere dell’ufficio l a contribuente non poteva usufruire dell’agevolazione fiscale “prima casa” a norma della Nota II bis lett. b) dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986;
1.1. la contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa gli avvisi di rettifica e liquidazione in questione eccependo che la comunione ordinaria con il coniuge su un immobile situato nello stesso comune del nuovo immobile acquistato non rilevava ai fini della revoca del beneficio fiscale, essendo rilevante solo la comunione legale che, nella fattispecie in esame, non era sussistente in quanto con il coniuge aveva optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Pertanto, la comunione ordinaria con il coniuge su bene immobile insistente sullo stesso comune di quello acquistato con le agevolazioni prima casa non impediva di usufruire per tale secondo immobile dell’agevolazione “prima casa”, non avendo usufruito per il bene in comunione della medesima agevolazione;
1.2. la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e tale sentenza veniva confermata con la sentenza n. 556/1/2020 depositata in data 3 agosto 2020 e non notificata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale riteneva fondata la tesi
dell’ ufficio , fatta propria dal primo giudice, secondo cui la Nota IIbis lett. b) dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986 non consentiva in alcun modo di limitare la sua operatività al solo caso di comunione “legale” tra coniugi in quanto tale specificazione non era ivi prevista mentre al contrario, la specificazione di “comunione legale” era prevista nella successiva lett. c) della medesima norma che si riferiva espressamente ai beni in comunione legale situati sull’intero territorio nazionale (ed acquistati usufruendo dell’agevolazione “prima casa”) e non nel solo comune dove era situato il nuovo immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, come, invece, era previsto nella lettera b) della norma suddetta;
contro detta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
l’ufficio resiste con controricorso .
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992;
1.1. ad avviso di parte ricorrente i giudici di appello erano incorsi in un vizio di ultra-petizione in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe assunto a base della decisione una circostanza non sussistente e che non aveva mai costituito punto controversosecondo cui la contribuente aveva già usufruito per l’immobile in comproprietà del coniuge dell’agevolazione “prima casa”;
con il secondo motivo ed il terzo motivo, fra loro connessi, si deduce, e x art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dall’art. 1, Nota IIbis , comma 1 lett. b), Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 come richiamata dal n. 21 della Tabella, Parte Seconda allegata al d.P.R. n. 633/1972;
2.1. parte ricorrente assume che la sentenza impugnata erroneamente aveva fatto riferimento alla lett. c) dall’art. 1, comma 1 Nota IIbis , Parte I, della richiamata Tabella laddove l’ ufficio aveva contestato alla contribuente la violazione della lettera b) del comma 1 della Nota IIbis , dell’art. 1, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 come richiamata dal n. 21 della Tabella, Parte Seconda allegata al d.P.R. n. 633/1972 e che i giudici di merito, nell’ applicare detta normativa, avevano adottato una interpretazione erronea del termine ‘comunione’ inteso in una accezione estensiva;
3. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per l’ omessa pronuncia sulla richiesta di inapplicabilità delle sanzioni per incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale;
3. ritiene il Collegio, che, avuto riguardo al rilievo nomofilattico della questione in esame relativa alla interpretazione del termine “comunione” di cui all’ art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la causa debba essere trattata in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data