Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6261 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6261 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto:
TRIBUTI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15291 -20 20 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7496/05/2019 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado -CGT2) della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, n. 563/05/2016, depositata in data 15/04/2016, confermando l’avvis o di liquidazione di imposta e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni emesso nei confronti di NOME COGNOME, con cui l’Ufficio aveva revocato l’agevolazione c.d. prima casa (Iva al 4%), prevista dalla nota II bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86, per mancato accatastamento dell’immobile nel termine di tre anni previsti dalla norma di agevolazione;
avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
con i primi due motivi la ricorrente lamenta la mancata rilevazione, da parte della CGT-2, del l’inammissibilità del gravame non avendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellante tempestivamente prodotto in giudizio la prova della ricezione dell’atto di appello da parte di essa appellata né mai richiesto di essere rimessa in termini per poter provvedere a detta produzione (primo motivo), e per non avere nemmeno prodotto, all’atto della costituzione in giudizio, la ricevuta di spedizione della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell’atto (secondo motivo) ;
Considerato che:
ai fini della decisione RAGIONE_SOCIALE sopra indicate censure si rende necessario verificare la documentazione presente negli atti del
giudizio di merito e, quindi, acquisire i fascicoli di quei gradi, il cui esame è consentito a questa Corte in quanto i due motivi, benché erroneamente rubricati come errores in iudicando , in concreto denunciano errores in procedendo ai sensi all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 19410/2015, Cass. n. 8069/2016);
deve soprassedersi sull’esame del terzo motivo, involgente il merito della vicenda processuale e recessivo rispetto ai motivi processuali;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito.
Così deciso in Roma in data 28 gennaio 2026
La Presidente NOME COGNOME