LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Agevolazione IRES navi: no ai voli aerei ancillari

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19437/2024, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’agevolazione IRES navi. Il caso riguardava una società di crociere a cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione del beneficio fiscale sui ricavi derivanti dalla vendita di voli aerei per raggiungere i porti d’imbarco. La Corte ha stabilito che tale agevolazione, prevista per i redditi da ‘utilizzazione della nave’, ha un’interpretazione restrittiva e non si estende ad attività accessorie come il trasporto aereo, anche se funzionale alla crociera. La decisione si basa sul principio che le norme agevolative non consentono un’applicazione analogica.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 19 gennaio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Agevolazione IRES navi: la Cassazione esclude i voli aerei

Con la recente sentenza n. 19437/2024, la Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta sull’applicazione dell’agevolazione IRES navi, un tema di grande interesse per il settore marittimo. La pronuncia stabilisce che il beneficio fiscale, previsto per i redditi derivanti dall'”utilizzazione della nave”, non si estende ai proventi generati dalla vendita di trasporti aerei, anche se questi sono finalizzati a permettere ai passeggeri di raggiungere il porto d’imbarco. Questa decisione ribadisce il principio della stretta interpretazione delle norme fiscali di favore.

Il caso: una compagnia di navigazione contro il Fisco

La vicenda giudiziaria ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una nota compagnia di navigazione operante nel settore crocieristico. L’amministrazione finanziaria contestava due principali rilievi per l’anno d’imposta 2011-2012:

1. I ricavi dei trasporti aerei: La società aveva applicato l’agevolazione IRES, che prevede un’imposizione ridotta al 20%, anche ai ricavi ottenuti dalla vendita di pacchetti di trasporto aereo. Questi voli erano organizzati per consentire ai crocieristi di raggiungere il luogo di partenza della nave. Secondo la società, si trattava di un’attività strettamente connessa e strumentale all’utilizzo della nave, e quindi meritevole del beneficio. L’Agenzia, al contrario, riteneva che tale attività non rientrasse nella nozione di “utilizzazione della nave”.
2. La deducibilità degli interessi passivi: Il secondo rilievo riguardava la classificazione di alcuni costi per interessi passivi su finanziamenti ottenuti per la costruzione di navi. La società li aveva considerati come costi misti, parzialmente deducibili, mentre per il Fisco erano costi totalmente indeducibili in quanto direttamente collegati a redditi tassati con il regime della tonnage tax, che non ammette la deduzione di costi.

I giudici di merito avevano dato ragione alla società su entrambi i fronti, ma l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.

L’Agevolazione IRES navi e l’interpretazione restrittiva

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 4 del D.L. n. 457/1997. Questa norma introduce un regime fiscale di favore per i redditi derivanti dall'”utilizzazione” delle navi iscritte nel Registro internazionale. La Corte di Cassazione ha affrontato la questione analizzando il quadro normativo nazionale ed europeo.

La disciplina del Registro Internazionale vs. Tonnage Tax

È importante distinguere due regimi agevolativi per il settore marittimo:
– L’agevolazione IRES navi (ex D.L. 457/1997), che riduce l’imponibile IRES all’80% per i redditi da utilizzo della nave.
– La tonnage tax (art. 155 e ss. t.u.i.r.), un regime forfettario dove l’imponibile è calcolato in base al tonnellaggio della nave, indipendentemente dall’utile o dalla perdita effettiva.

La Corte ha osservato che la disciplina della tonnage tax prevede un elenco tassativo di attività accessorie agevolabili, tra cui figurano i trasporti terrestri immediatamente precedenti o successivi all’imbarco, ma non quelli aerei. Questa esclusione, secondo i giudici, è un indice significativo della volontà del legislatore di non estendere il beneficio a tale tipologia di trasporto.

L’evoluzione normativa e le indicazioni europee

La sentenza analizza anche le recenti modifiche normative (D.L. 144/2022) che, in linea con le decisioni della Commissione Europea sugli aiuti di Stato, hanno introdotto un elenco specifico di attività accessorie agevolabili anche per il regime del Registro internazionale. Anche in questa nuova disciplina, i trasporti aerei non sono menzionati. La Corte ha sottolineato che le norme che concedono benefici fiscali, essendo derogatorie rispetto al regime ordinario, devono essere interpretate in modo restrittivo, senza possibilità di estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate.

La decisione della Corte di Cassazione e l’Agevolazione IRES navi

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ai ricavi dei voli aerei, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e enunciando un importante principio di diritto.

Le motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di diversi argomenti convergenti. In primo luogo, il dato letterale della norma, che limita il beneficio ai redditi da “utilizzazione della nave”, non consente di includere attività che, pur essendo funzionali al viaggio marittimo, non implicano un impiego diretto dell’imbarcazione. Il trasporto aereo è un’attività distinta e non riconducibile all’uso della nave. In secondo luogo, il principio generale del diritto tributario impone una stretta interpretazione delle norme di favore. Consentire un’applicazione estensiva creerebbe un’eccezione non prevista dal legislatore. Infine, il confronto con la disciplina della tonnage tax e con la più recente normativa, che escludono entrambe i trasporti aerei dalle attività accessorie agevolabili, rafforza la conclusione che tale attività sia al di fuori del perimetro del beneficio fiscale.

Le conclusioni

La sentenza stabilisce un chiaro principio: l’agevolazione IRES navi non si applica ai redditi derivanti dalla vendita di trasporti aerei per raggiungere il luogo di imbarco. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per le compagnie di navigazione, che dovranno attentamente separare i ricavi derivanti dall’utilizzo diretto della nave da quelli generati da servizi accessori non espressamente previsti dalla legge, assoggettando questi ultimi a tassazione ordinaria. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso e formalista nell’interpretazione delle norme fiscali agevolative, limitandone l’applicazione ai soli casi esplicitamente contemplati dal legislatore.

L’agevolazione IRES per l’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale si applica anche ai ricavi della vendita di trasporti aerei per raggiungere il porto d’imbarco?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’agevolazione, nel regime applicabile ai fatti di causa, è limitata ai redditi derivanti direttamente dall’utilizzazione della nave e non si estende ad attività accessorie come il trasporto aereo, anche se funzionale alla crociera.

Qual è il criterio per distinguere le attività agevolabili da quelle non agevolabili secondo la sentenza?
Il criterio è l’interpretazione restrittiva della norma agevolativa. L’agevolazione spetta solo per i redditi che derivano dall’impiego diretto della nave. Le norme che introducono benefici fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia a casi non espressamente previsti.

La disciplina della ‘tonnage tax’ include i trasporti aerei tra le attività accessorie agevolabili?
No. La sentenza chiarisce che la disciplina della ‘tonnage tax’, pur prevedendo un elenco di attività accessorie agevolabili (come i trasporti terrestri immediatamente precedenti o successivi all’imbarco), non include i trasporti aerei. Questo rafforza l’idea che tale attività sia esclusa anche dal diverso regime del Registro internazionale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conerence call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.
02.37901052
8:00 – 20:00 (Lun - Sab)

Articoli correlati