Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27535 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11707/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 198/2021 depositata il 18/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante dell’RAGIONE_SOCIALE , impugnava gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IRES per l’anno 2013, n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IRES per l’anno 2014 e n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IRES per l’anno 2015 , con i quali l’RAGIONE_SOCIALE, contestando che l’RAGIONE_SOCIALE potesse beneficiare RAGIONE_SOCIALE riduzione alla metà dell’aliquota IRES prevista dall’art. 6, co. 1, lett. a), del DPR n. 601/1973 in quanto non riconducibile alla categoria degli ‘enti ospedalieri’ cui la citata norma riconosce l’agevolazione , accertava in relazione all’anno 2013 una maggiore IRES di € 142.784 oltre interessi, all’anno 2014 una maggiore IRES di € 150.923,48 oltre interessi e all’anno 2015 una maggiore IRES di € 240.387,22 oltre interessi.
L a CTP di RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE precisando che ‘La tesi sostenuta da parte ricorrente nella memoria illustrativa secondo cui l’agevolazione andrebbe, in subordine, riconosciuta per i soli immobili afferenti ai Presidi Ospedalieri, intendendosi per tali gli edifici ove veniva svolta l’attività ospedaliera (…omissis…) introduce un tema di indagine nuovo e peraltro si basa su prospetti riepilogativi elaborati dalla stessa parte ricorrente ai quali in quanto tali non può essere attribuirsi valore di efficacia proba toria.’
La CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 198/2021 depositata il 18 febbraio 2021, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 6 c. 1, lett. a) D.P.R. n. 601/1973 limitatamente ai ‘ redditi prodotti in
relazione agli immobili destinati a presidi ospedalieri e strettamente strumentali al perseguimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni di ricovero e cure svolti e funzionalmente collegati dagli stessi pres idi nell’ambito territoriale RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE ‘, e precisando inoltre a tale riguardo che ‘ Si tratta di un motivo che i giudici di primo grado hanno ritenuto erroneamente dedotto con la memoria e quindi non esaminabile, mentre di esso se ne ha prova a pagina sei del ricorso introduttivo e nella domanda subordinata di accoglimento parziale del ricorso. I presidi ospedalieri non costituiti in azienda autonoma sono indicati nel ricorso e nell’atto di appello e a tali atti si rimanda.’
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione , sollevata dalla controricorrente, di improcedibilità del ricorso, notificato a mezzo EMAIL, perché depositato con modalità cartacea unitamente alla stampa RAGIONE_SOCIALE PEC (oltreché RAGIONE_SOCIALE ricevute di invio e ricezione e degli allegati), corredata dalla contestuale attestazione di conformità.
Afferma la contribuente che, a seguito RAGIONE_SOCIALE previsione RAGIONE_SOCIALE facoltà di deposito telematico degli atti anche nel giudizio di cassazione, introdotta a far data dal 30 marzo 2021, tale modalità di deposito, precedentemente contemplata dall’art. 9, co. 1-bis e 1ter, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 53/1994 non sarebbe stata più consentita.
L’eccezione è infondata.
L’art. 221, co. 5, del D .L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto la facoltà di deposito telematico degli atti del giudizio di legittimità, disponendo che ‘Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione
del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE che accerta l’installazione e l’idoneità RAGIONE_SOCIALE attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici…’.
Tale facoltà è divenuta operativa dal 31 marzo 2021 a seguito RAGIONE_SOCIALE emanazione del decreto 27 Gennaio 2021 del Direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati che così ha disposto: ‘Ai sensi dell’articolo 221, comma 5, del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è accertata presso la Corte suprema di cassazione l’installazione e l’idoneità RAGIONE_SOCIALE attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti a decorrere dal 31 marzo 2021.’.
2.1. Va peraltro rilevato, a confutazione dell’eccezione sollevata dalla controricorrente, che l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso anche al giudizio di Cassazione solo a far data dal 1 gennaio 2023.
L’art. 35, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che – fra le altre – le norme contenute nel Titolo V ter RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (“disposizioni relative alla RAGIONE_SOCIALE digitale”) si applichino anche alla Corte di Cassazione, dal 1° gennaio 2023.
Fra le disposizioni applicabili sin dal 1° gennaio 2023 è compreso l’art. 196-quater RAGIONE_SOCIALE disp. di attuazione (“Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”), secondo cui “nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria
ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano ·gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (…) Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Solamente da tale data il mancato rispetto di tale prescrizione può rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALE inammissibilità del ricorso.
2.2. Pertanto, le modalità seguite dall’Amministrazione per il deposito RAGIONE_SOCIALE copia notificata del ricorso, nel periodo di facoltatività del processo telematico, notificato a mezzo EMAIL, depositato con modalità cartacea unitamente alla stampa RAGIONE_SOCIALE PEC, RAGIONE_SOCIALE ricevute di invio e ricezione e degli allegati, con contestuale attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, devono ritenersi conformi alla disciplina normativa all’epoca vigente . Emerge comunque in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE censura l’errore RAGIONE_SOCIALE CTR laddove non ha ritenuto, contrariamente alla decisione di primo grado, inammissibilità ex artt. 24 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992 il nuovo tema di indagine che l ‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe introdotto tardivamente con la memoria illustrativa in primo grado e poi riproposto in sede di appello.
La contribuente, che con il ricorso di primo grado aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità integrale degli avvisi impugnati, avrebbe tardivamente, con la memoria illustrativa di primo grado e poi con l’ atto di appello, chiesto l’accertamento dell’illegittimità parziale degli avvisi, distinguendo nell’ambito del reddito complessivo dell’RAGIONE_SOCIALE incorporante quello riferibile ai suoi ‘p residi
ospedalieri ‘ ai quali soltanto riconoscere l ‘agevolazione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a), del DPR n. 601/1973.
3.1. Il motivo è infondato.
Deve osservarsi, in via generale, che il processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25629 del 15/10/2018).
Nel caso di specie, inoltre, il tema RAGIONE_SOCIALE rilevanza, ai fini dell’esenzione, RAGIONE_SOCIALE incorporazione di due ‘p residi ospedalieri ‘ , era presente sin dal ricorso introduttivo di primo grado, seppure finalizzato alla richiesta di applicazione integrale dell ‘agevolazione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a), del DPR n. 601/1973 all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che gestisce ‘p residi ospedalieri ‘ .
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la ‘N ullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 61 del d. lgs. n. 546/1992, e dell’articolo 132 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c. ‘ .
L ‘Amministrazione ricorrente lamenta carenza assoluta o comunque contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. perché il giudice di seconde cure avrebbe contraddittoriamente riconosciuto la natura prettamente soggettiva dell’agevolazione, e quindi la sua spettanza sul semplice e unico presupposto dell’appartenenza a determinate categorie di soggetti,
in aderenza al dettat o dell’art. 6, co. 1, lett. a), del DPR n. 601/1973 , e, in contrasto con la predetta natura soggettiva dell’agevolazione, affermato che essa si applicherebbe a determinate categorie di reddito e, in specie, al reddito dei fabbricati strumentali ai ‘p residi ospedalieri ‘ , erroneamente riconoscendo la spettanza dell’agevolazione, e quindi la parziale infondatezza dei tre avvisi impugnati, sui redditi dei fabbricati strumentali ai due ‘p residi ospedalieri ‘ gestiti dall’RAGIONE_SOCIALE incorporata.
4.1. Il motivo è infondato.
L’assenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale RAGIONE_SOCIALE sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
4.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata emerge, indipendentemente dalla condivisibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte, l’iter logico seguito dalla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che: i) ha escluso che, in via generale, le ASL possano essere assimilate agli enti ospedalieri sotto un profilo soggettivo, sì da godere per tale ragione del regime privilegiato; ii) ha ritenuto che, comunque, alla destinazione funzionale degli immobili pervenuti all’RAGIONE_SOCIALE e destinati a presidi ospedalieri, seppure non costituiti in autonoma azienda, consegua l’applicazione RAGIONE_SOCIALE aliquota ridotta , limitatamente ai soli redditi di tali fabbricati.
Con il terzo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia la ‘ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.p.r. 601/73, nonché degli articoli 74, 143 e 144 Tuir , in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.’ .
5.1. Il motivo è fondato.
Come di recente osservato da Cass. n. 23107/2023 (che fa integrale richiamo a Cass. n. 768 del 2021), è orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui «’agevolazione RAGIONE_SOCIALE riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituitesi per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da
quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in “RAGIONE_SOCIALE ospedaliere” oppure quali “presidi ospedalieri” nell’ambito RAGIONE_SOCIALE predette a.s.l.» (Cass., 04/09/2013, n. 20249, 29/01/2016, n. 1687; nello stesso senso, Cass. 09/01/2014, n. 208).
Più nel dettaglio, si deve rammentare che: a) gli enti ospedalieri furono costituiti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il cui art. 2 prevedeva che «ono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi» (primo comma) e che tali enti «ossono, inoltre, istituire, anche fuori RAGIONE_SOCIALE sede dell’ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali» (quarto comma); b) la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, introdusse le unità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definite dall’art. 10 come «il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e RAGIONE_SOCIALE comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (secondo comma) e alle quali l’art. 14 RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 833 del 1978 attribuì, oltre all’assistenza ospedaliera, una vasta serie di altri compiti (terzo comma); c) infine, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha stabilito che: c.1) «n funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiscono in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» (art. 3, comma 1-bis); c.2) «er specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto dei criteri e RAGIONE_SOCIALE modalità di cui ai commi 1 bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in RAGIONE_SOCIALE, disciplinate dall’articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico» (art. 4, comma 1); c.3) «li ospedali
che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell’unità RAGIONE_SOCIALE locale» (art. 4, comma 9).
Da tale evoluzione del quadro normativo discende che si deve negare l’equiparazione tra «enti ospedalieri» e «RAGIONE_SOCIALE» -nel senso che queste ultime, per finalità e compiti, costituirebbero, in sostanza, la continuazione, con diverso nome, dei primi -atteso che, come si è visto, da un lato, alle RAGIONE_SOCIALE sono state assegnate, oltre all’assistenza ospedaliera, attività e funzioni nuove e diverse e, dall’altro lato, i “vecchi” enti ospedalieri mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in «RAGIONE_SOCIALE ospedaliere» o quali «presidi» RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, il comma 1 dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, nell’elencare i soggetti nei confronti dei quali -a condizione che abbiano personalità giuridica (comma 2 dello stesso art. 6) -l’IRPEG è ridotta alla metà, ha mantenuto (alla lett. a), la dizione originaria «enti ospedalieri» anche dopo la sostituzione del predetto art. 6 operata dall’art. 66, comma 6, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in epoca successiva, quindi, al riordino RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE materia RAGIONE_SOCIALE effettuata, nel 1992, con il d.lgs. n. 502.
5.2. Pertanto, e in conclusione, l’agevolazione in questione tanto più in quanto inserita tra quelle «di carattere soggettivo» (di cui al Titolo I del d.P.R. n. 601 del 1973) – non è applicabile alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, neppure in via di interpretazione estensiva.
5.3. Il Collegio condivide tali principi ed intende darvi continuità.
Va peraltro necessariamente chiarito, a fronte RAGIONE_SOCIALE specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che l’ assimilazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE conservazione di una -seppur diversamente modulata – autonomia gestionale, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ospedaliere ‘ e dei ‘ presidi ‘ RAGIONE_SOCIALE ASL non consente di eludere il chiaro dato normativo in forza del quale l’ agevolazione dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
601 del 1973, come si è evidenziato, è espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, e quindi non può riconoscersi alle RAGIONE_SOCIALE neppure in relazione ai ‘ presidi ‘ che hanno incorporato preesistenti enti ospedalieri, ma che, non essendo costituiti in azienda ospedaliera, sono privi di soggettività autonoma.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.