Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10741/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 263/2021 depositata il 26/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE , che svolge attività di ‘Presidio Ospedaliero regolarmente riconosciuto dalla Regione Calabria’, impugnava l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE emesso dall’Agenzia delle entrate di Catanzaro per il 2014, per Ires, Irap, Iva e per sanzioni.
La CTP di Catanzaro accoglieva in parte il ricorso e segnatamente: annullava il rilievo afferente ai ricavi ritenuti omessi ed alla maggiore Iva accertata; confermava la legittimità del mancato riconoscimento, ai fini Ires, della aliquota ridotta di cui
all’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 , in relazione all’imponibile generato dall e prestazioni effettuate in favore dei pazienti in regime di solvenza privata, tuttavia annullando le relative sanzioni; confermava il disconoscimento di costi per euro 15.243,00.
La società impugnava la sentenza in relazione ai capi in cui era rimasta soccombente e altrettanto faceva l’Agenzia delle entrate per le parti in cui c’era stata sua soccombenza.
La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale della contribuente e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da unico motivo, limitato al diniego parziale della agevolazione Ires sulle somme pagate dai pazienti paganti ed ha fatto acquiescenza in merito al disconoscimento di costi per euro 15.243,00.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto controricorso nonché ricorso incidentale, sorretto da sei motivi, a sua volta contrastato da controricorso della contribuente.
Infine, in prossimità dell’adunanza, la società ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 DPR n.601/73, 2 L. n. 132/1968, 43 L. n. 833/1978».
1.1. Lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ricostruito la disciplina della riduzione dell’Ires, escludendo illegittimamente l’applicazione della aliquota agevolata sulle somme riscosse dalla Casa di Cura Villa INDIRIZZO, nello svolgimento dell’ attività di Presidio Ospedaliero, per le prestazioni pagate dai
pazienti, che hanno costituito il 3,18% per il 2014 della base imponibile.
1.2. Il motivo è infondato, dovendosi richiamare a tale riguardo l’orientamento più volte manifestato da questa Suprema Corte, secondo cui «In tema di IRES, le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi dell’art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di “presidio ospedaliero”, non coincidono con gli “enti ospedalieri” di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva la riduzione della metà prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione» (Cass. Sez. 5, 10/05/2019, n. 12500; conf. Cass. 3/11/2023 n. 30544).
1.3. Pertanto, le società private non possono invocare l’applicazione della aliquota agevolata in oggetto, e ciò vala a maggior ragione per il caso di specie, che attiene a prestazioni erogate in regime privatistico e non convenzionato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce, con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello incidentale, per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Il motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale, proposti in via di subordine.
2.2. Come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (v. Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica,
rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
2.3. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
2.4. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
2.5. Più specificamente, nel caso in esame, la sentenza in scrutinio non valuta criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che fa propria. La CTR si è limitata a sintetizzare il decisum di primo
grado, integrandone la motivazione con spezzoni di pronunce di legittimità, senza in alcun modo dar conto di avere esaminato i motivi di appello dell’Agenzia .
In conclusione, rigettato il ricorso principale e accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale nel termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025.