Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28421 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8846/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 96/21 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sezione 6, depositata il 10.2.2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Casanova Elvo liquidò la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2013, negando il diritto del contribuente (dante causa degli odierni ricorrenti) all’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 per i terreni agricoli ed ai soggetti coltivatori diretti o imprenditori professionali agricoli, sul rilievo del mancato rispetto del requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola su quello di altra natura (in particolare sul reddito da pensione).
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento e la CTP di Vercelli, con sentenza n. 123 del 2019, rigettava il gravame.
Il contribuente ha proposto appello e la CTR, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado affermando che non sussistevano i presupposti per la fruizione dell’agevolazione, atteso che dalla dichiarazione dei redditi dell’appellante emergeva la prevalenza dei redditi da pensione rispetto ai redditi da attività agricola.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.
Il Comune di Casanova Elvo ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ violazione o falsa applicazione di norme di legge (in particolare: art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, nel testo vigente nel periodo d’imposta per cui è causa e art. 78-bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020,
convertito nella L. 13.10.2020, n. 126, norma di interpretazione autentica), in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente escluso il diritto all’agevolazione fiscale in quanto la fonte di reddito prevalente del dante causa delle parti ricorrente non veniva ritenuto derivante dalla conduzione dei terreni.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dall’entrata in vigore dell’art. 78 bis, c. 3, del D.L. 104/2020, convertito nella L.13.10.2020, n. 126, norma di interpretazione).
Il primo motivo di ricorso va accolto, in esso restando assorbito l’esame della seconda doglianza.
Deve premettersi che sul tema in esame (applicazione dell’agevolazione IMU per i terreni agricoli di cui sia proprietario o possessore un coltivatore diretto) questa Corte ha avuto modo di esprimersi con tre pronunce (Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131; Cass, Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181), le quali hanno ricostruito i nuovi e diversi principi (rispetto al regime ICI) desumibili dalla disciplina dell’IMU di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dai successivi intervenuti normativi (tra cui, per quel che più interessa, l’art. 78 -bis della legge 14 agosto 2020, n. 104 e l’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), precisando che:
-«In tema di terreni agricoli la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì ‘nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola’»;
«Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali »;
«Posto che nell’ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi»; -« l’art. 78 -bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; analogamente l’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all’impresa del
familiare con le modalità dell’abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell’iscrizione»;
– «A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi» (così Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131, ai cui più ampi contenuti si rinvia);
-« la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181, resa tra le stesse parti, e Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), essendo venuta « meno la necessità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti » (così Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), come desumibile oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 78 -bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2 e comma 8-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che ha previsto l’esenzione dall’imposta per i terreno agricoli posseduti e conAVV_NOTAIOi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (cfr. Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083);
-«In sintesi, l’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l’interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l’attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito)» (così, Cass., Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e, tra le più recenti, Cass. Sez. T., 26 novembre 2024, n. 30456).
5. Alla luce di quanto precede, dunque, le novità della disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio in esame e sino all’introduzione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risiedono nel fatto che il godimento del benefico postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l’attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo. 6. In applicazione dei suindicati principi, la sentenza impugnata deve essere riformata, in quanto, nella indiscussa circostanza fattuale dell’iscrizione del ricorrente nella previdenza agricola come coltivatore diretto, il Giudice dell’appello ha basato la decisione sulla ritenuta, dirimente, circostanza della prevalenza del reddito di lavoro dipendente, percepito da pensionato (pag. 6 della sentenza) rispetto a quello agrario, che -per quanto sopra detto -non
costituisce più un requisito per il conseguimento del beneficio in questione.
L’accoglimento del predetto motivo del ricorso comporta, dunque, la cassazione della sentenza impugnata e, come anticipato, rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso. Non essendo, poi, necessari altri accertamenti in fatto, la causa va anche decisa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. 8. Il sopraggiunto orientamento delle Corte sul tema in rassegna rispetto alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME