Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13001/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, FIRENZE n. 1438/2022 depositata il 10/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, con cui il Comune di Montignoso le richiedeva un’integrazione di imposta per oltre 2.400 euro. Riteneva di aver diritto
all’agevolazione per abitazione principale, poiché residente e domiciliata nell’immobile oggetto dell’imposizione, dove viveva stabilmente da sola, essendo separata di fatto dal marito, che abitava altrove.
La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con sentenza n. 302/2018, ha rigettato il ricorso, sostenendo che, in base alla normativa vigente, l’agevolazione non spettasse poiché i coniugi, pur costituendo un unico nucleo familiare, non avevano la stessa residenza. Inoltre, secondo la Commissione, la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente la separazione, nemmeno di fatto.
La contribuente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado: secondo la Corte, per fruire delle agevolazioni IMU, la residenza separata dei coniugi doveva essere giustificata da prove più solide, che non r isultavano sufficientemente fornite per l’anno in contestazione.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’ art. 13 D.L. n. 201/2011 e artt. 8 e 9 Dlgs n. 23/2011.
La sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto correttamente l’immobile della ricorrente come ‘abitazione principale’, nonostante fosse l’unica proprietà in cui ella risiedeva stabilmente e vi avesse domicilio sanitario ed elettorale: la ricorrente viveva sola a Montignoso, poiché già separata di fatto dal marito (poi formalmente dal 2019), che abitava già altrove.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha escluso l’obbligo che tutto il nucleo familiare risieda e dimori nello
stesso immobile per ottenere l’esenzione IMU, riconoscendo il beneficio a ciascun coniuge se singolarmente soddisfa i requisiti. Pertanto, l’immobile in questione rientrerebbe pienamente nella definizione di abitazione principale, e l’agevolazione IMU anda va riconosciuta alla ricorrente.
Ancorchè non rubricato sotto alcuno dei vizi tipici dell’art. 360 c. I c.p.c., gli argomenti dedotti inducono a ricomprendere la doglianza nell’ipotesi di violazione di legge di cui al n. 3 di detto comma.
Il motivo è fondato.
3.1. Originariamente, l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedeva che l’agevolazione IMU per abitazione principale spettasse solo se tutto il nucleo familiare dimorava e risiedeva nello stesso immobile. In base a questa disposizione veniva esclusa l’agevolazione nei casi in cui i coniugi vivevano in Comuni diversi.
3.2. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato questa lettura incostituzionale, affermando che non si possono penalizzare i coniugi rispetto ai conviventi di fatto.
La giurisprudenza ( ex multis Cass. n. 33922/2022) ha quindi stabilito che gli avvisi di accertamento fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi devono essere annullati.
3.3. A prescindere dalla prova della separazione, dunque, alla contribuente spettava in ogni caso il diritto alla agevolazione prima casa. La CTR ha dunque violato la disposizione di legge invocata dalla parte.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario della contribuente.
In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dell a contribuente. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME