Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26181/2018 R.G. proposto da :
COMUNE DI COGNOME SUPERIORE, rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sez. 7, n. 290/7/2018, depositata il 6.2.2018,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso sei avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni dal 2006 al 2011, con riferimento agli immobili dallo stesso posseduti, in ordine ai quali il Comune di Occhieppo Superiore aveva contestato l’indebita applicazione del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale (sia con riferimento all’aliquota agevolata che alla detrazione per abitazione principale, in quanto già usufruito dal coniuge per un’altra unità immobiliare abitativa di maggior valore catastale) e per le relative pertinenze.
La CTP di Biella, con sentenza n. 311/02/2016, depositata l’8.10.2016, ha rigettato il ricorso, affermando che l’agevolazione di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non poteva essere applicata perchè già riconosciuta all’immobile ad uso abitativo posseduto dalla moglie del ricorrente che, in quanto di maggior valore catastale, era stato individuato dal Comune come dimora abituale.
Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il gravame. In particolare, il giudice regionale ha affermato che l’abitazione principale doveva essere individuata con riferimento all’aspetto sostanziale della destinazione del complesso dei beni con riferimento al luogo nel quale il contribuente e il suo nucleo abitualmente risiedono e non al mero dato formale.
Il Comune di Occhieppo Superiore ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso.
Nel ricorso sono individuati i motivi, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, per i quali si richiede la cassazione, il che consente l’esatta individuazione del capo di pronunzia censurata e l’esposizione di ragioni relative alle dedotte violazioni di norme o principi di diritto nonché alle carenze della motivazione.
Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità per asserite violazioni di quanto disposto dal Protocollo stipulato tra il Primo Presidente della Corte e il Presidente del CNF perché, come già chiarito da questa Corte, il protocollo d’intesa fra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense non può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Sez. 1 , Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021, Rv. 661927 – 01).
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’omessa o apparente motivazione della sentenza del giudice regionale in relazione al riconoscimento del diritto al trattamento agevolato per l’abitazione principale, pur in presenza del riconoscimento di tale misura agevolativa nei confronti dell’immobile di proprietà del coniuge.
Il motivo è infondato. Invero, questa Corte ha chiarito che «i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione
oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito , di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass. 04/08/2021, n. 22204; Sez. 5 –
, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024, Rv. 672731 – 01).
Nella specie, la CTR dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti del l’applicabilità dell’aliquota agevolata in caso di contemporaneo utilizzo di più unità catastali, ha espressamente affermato che ‘nella specie, trattasi di beni facenti parte del medesimo complesso immobiliare costituito da un unico edificio formato da due unità (una di proprietà del COGNOME ed una della moglie) e relative pertinenze, in cui risiedono e dimorano abitualmente sia il ricorrente che gli altri componenti del nucleo famigliare di quest’ultimo, e pertanto caratterizzato da un suo uso unitario e promiscuo da parte della famiglia del COGNOME, in tal modo implicitamente rigettando le avverse eccezioni sollevate al riguardo dal Comune.
3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992, in rapporto
agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Sulla definizione di abitazione principale e sui presupposti per l’applicazione della relativa agevolazione ai fini ICI’, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per aver il giudice regionale erroneamente interpretato la disciplina di settore riconoscendo l’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale, senza considerare che la stessa era stata già riconosciuta, nello stesso anno d’imposta, all’immobile ad uso abitativo posseduto dalla moglie.
3.1. Il motivo è infondato.
Si considera abitazione principale quella che, a termini dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (come modificato dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1996, n. 296), costituisce «residenza anagrafica» del soggetto passivo. A tale riguardo, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui il concetto di abitazione principale non ha alcuna relazione con il concetto di «unica unità immobiliare catastale», o con quella di «unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio», sia «in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce “dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione … previste” per tutti í suoi immobili adibiti ad ‘abitazioni’ siano ‘principali’ ovvero da considerare tali perché concessi ‘in uso gratuito a parenti’», sia in quanto «il favore del legislatore per l’abitazione principale” si evince ulteriormente dal d.l. 27 maggio 2005, n, 86, art. 5-bis, comma 4 (convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 148) con il quale, al dichiarato ‘fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale’, si è concesso ai Comuni la facoltà di ‘deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario’» (Cass., Sez. 5^,
12 febbraio 2010, n. 3397; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551).
3.2. Diversamente, ai fini dell’ICI (ma non anche dell’IMU), costituisce elemento centrale ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione in oggetto il mero uso quale abitazione principale dell’immobile nel suo complesso (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25902), con conseguente irrilevanza dell’accatastamento unitario e affermazione del «principio secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come ‘abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l”abitazione principale’ , sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad ‘abitazione principale’ dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità» (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397; Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567; Cass., 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass. Sez. Trib. 17 aprile 2025, n. 10215).
3.3. La CTR ha fatto buon governo dei predetti principi, affermando che ‘trattasi di beni facenti parte del medesimo complesso immobiliare costituito da un unico edificio formato da due unità (una di proprietà del COGNOME ed una della moglie) e relative
pertinenze, in cui risiedono e dimorano abitualmente sia il ricorrente che gli altri componenti del nucleo familiare di quest’ultimo e, pertanto , caratterizzato da un uso unitario e promiscuo da parte della famiglia del COGNOME. Non vi sono, poi, emergenze processuali di natura fattuale che consentano di affermare come detto complesso di beni trascenda, nel suo insieme, la categoria di appartenenza di ogni singola unità, ragione per cui deve ritenersi che il contribuente avesse diritto a beneficiare dell’agevolazione ICI per le abitazioni principali e relative pertinenze con riferimento alle unità immobiliari per cui è ricorso’ (pag. 4 della sentenza).
3.4. Quindi, nella motivazione della sentenza impugnata viene affermato il principio che il contemporaneo utilizzo di due unità immobiliari, contigue, l’una di proprietà di un coniuge e l’altra di proprietà dell’altro coniuge, accatastate separatamente e destinate ad abitazione principale consente l’applicazione alle stesse dell’aliquota agevolata prevista per la detta abitazione principale.
3.5. Alla luce dell’orientamento di questa Corte, sopra richiamato, ritiene il Collegio che il principio affermato dal giudice regionale debba essere condiviso, assumendo rilievo, al fine del riconoscimento dell’agevolazione, non il numero delle unità catastali e la circostanza che le distinte unità immobiliari siano di proprietà dei due coniugi, ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad ‘abitazione principale’ dell’immobile complessivamente considerato.
Per completezza, va anche osservato che, in presenza di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, come nel caso di specie, non è possibile richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse.
3.6. In accoglimento del motivo deve essere affermato il seguente principio di diritto:
‘In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative consente l’applicazione alle stesse dell’aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1, del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis ) prevista per l’abitazione principale quando l’insieme di tali unità non trascende la categoria catastale dei singoli immobili che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l’effettivo impiego ad abitazione principale dell’immobile complessivamente, unitariamente e funzionalmente considerato, anche nel caso in cui si tratti di immobili catastalmente distinti (nella specie: l’uno di proprietà di un coniuge e l’altro di proprietà dell’altro coniuge ) ‘.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in rapporto agli artt. 1, 2, 8, comma 2, e 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 1992, ex art. 360, n. 3, c.p.c. -sull’onere della prova in capo al contribuente in merito all’applicabilità di eventuali agevolazioni/esenzioni ai fini ICI’ si censura la decisione impugnata per aver erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova in merito all’esistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni d’imposta.
4.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c.., questa Corte ha da tempo affermato che tale evenienza “è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01).
Nel caso in esame, la CTR non ha operato alcun ribaltamento degli oneri probatori gravanti sulle parti, atteso che ha ritenuto provato
che nelle due unità immobiliari (una dell’odierno controricorrente ed una della di lui moglie) risiedono e dimorano sia il COGNOME che il nucleo famigliare di quest’ultimo (pag. 4 della sentenza).
5. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, in rapporto al’ar.t 53 della Costituzione, nonché degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. d) del d.lgs. 446 del 1997 e dell’art. 1, comma 2, del d.l. 93 del 2008, convertito nella l. 126 del 2008, in relazione al Regolamento Comunale ICI vigente negli anni oggetto di causa, per aver il giudice regionale applicato la detrazione in misura fissa sull’immobile posseduto dal ricorrente, quando tale detrazione era stata già applicata sull’immobile di proprietà della moglie, nonché per aver legittimato il riconoscimento dell’agevolazione alle pertinenze in un numero superiore rispetto a quello consentito dal Regolamento comunale.
5.1. Il motivo è infondato.
Con riferimento all’asserita indebita duplicazione della detrazione, si richiamano le motivazioni svolte ai punti 3.1., 3.2. e 3.3.
In merito all’applicazione dell’agevolazione alle pertinenze si osserva quanto segue.
In via generale deve ricordarsi che questa Corte in tema di ICI ha chiarito che «è esclusa l’autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all’immobile principale» (Cass. n. 1390 del 2016; in termini, Cass. n. 6501 del 2005, n. 14809 e n. 22128 del 2010, n. 25170/13, n. 15668/17 nonché Cass. n. 13606 del 2018) e che la nozione di “pertinenza”, in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell’art. 817 c.c., cui il d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, rinvia, recependone anche il regime sostanziale, per cui l’area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue, invece, il regime del fabbricato, che costituisce il bene principale (Sez. 5 –
, Ordinanza n. 12226 del 08/05/2023, Rv. 667894 – 01)
5.2. Sulla base di questo indirizzo, è dunque evidente come la commissione tributaria regionale, all’esito del vaglio del quadro istruttorio, correttamente ritenendo sussistente la natura pertinenziale delle aree in questione, in quanto provviste di una reale destinazione di asservimento al fabbricato (come peraltro non contestato dal Comune), ha giustamente escluso tale area dall’assoggettamento all’ICI.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Le spese di lite, stante la novità della questione, possono essere compensate.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, 25 giugno 2025 .