LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Agevolazione gasolio: No al FAP su veicoli Euro 2

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 non è sufficiente per accedere all’agevolazione gasolio per autotrazione, riservata a veicoli di categoria Euro 3 o superiore. La Corte ha chiarito che il montaggio del FAP non modifica la categoria di omologazione originaria del veicolo e che la normativa nazionale, la quale limita il beneficio, è perfettamente compatibile con le direttive europee, in quanto mira a incentivare il rinnovo del parco veicoli e non la modifica di mezzi obsoleti.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Agevolazione Gasolio: Filtro FAP non Basta per i Veicoli Euro 2

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha posto fine a una questione dibattuta nel settore dell’autotrasporto, riguardante l’agevolazione gasolio. La Corte ha stabilito che l’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su veicoli commerciali di categoria Euro 2 non è sufficiente per accedere al credito d’imposta sulle accise, beneficio riservato ai mezzi meno inquinanti (Euro 3 e superiori). Questa decisione chiarisce in modo definitivo l’interpretazione della normativa nazionale e la sua compatibilità con le direttive europee.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso delle Accise

Una società di trasporti aveva richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rimborso delle accise versate sul gasolio utilizzato per i propri veicoli commerciali. La società sosteneva che, pur essendo omologati come Euro 2, tali mezzi erano stati dotati di filtri antiparticolato (FAP), un intervento che, a suo dire, ne migliorava le prestazioni ambientali al punto da renderli equiparabili a veicoli di categoria superiore. Di conseguenza, riteneva di aver diritto all’agevolazione fiscale prevista per i mezzi Euro 3 e successivi.

L’Agenzia aveva negato il rimborso, e la controversia era giunta fino alla Commissione tributaria regionale, che aveva dato ragione all’ente statale. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: una presunta errata applicazione della normativa tecnica sui filtri e la violazione della normativa europea in materia di tassazione dei prodotti energetici.

La Decisione della Cassazione e l’Interpretazione della Normativa sull’Agevolazione Gasolio

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la legittimità del diniego. I giudici hanno fornito un’analisi dettagliata delle norme applicabili, smontando le argomentazioni della ricorrente.

L’Irrilevanza del Filtro Antiparticolato ai Fini della Categoria Euro

Il primo punto affrontato dalla Corte riguarda l’effetto dell’installazione del FAP. Secondo i giudici, il decreto ministeriale che regola l’omologazione di tali dispositivi (d.m. 39/2008) è molto chiaro: l’aggiornamento della carta di circolazione avviene “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato”. Questo significa che il veicolo viene riclassificato solo per quel singolo aspetto emissivo, ma non subisce una modifica della sua categoria di omologazione generale.

La classificazione “Euro” dipende da una valutazione complessa che include numerosi parametri (monossido di carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi, etc.), definita al momento della prima omologazione del veicolo. L’installazione successiva di un componente, per quanto efficace, non altera questa classificazione originaria. Pertanto, un veicolo nato Euro 2 rimane Euro 2 ai fini fiscali, anche con il FAP.

La Piena Compatibilità con la Normativa Europea

Il secondo motivo di ricorso si basava su un presunto contrasto tra la legge italiana e la direttiva europea 2003/96/CE. La società sosteneva che la norma nazionale, escludendo i veicoli Euro 2 dall’agevolazione gasolio, creasse una discriminazione non prevista dall’Europa.

Anche su questo punto, la Cassazione è stata netta. La direttiva europea si limita a fissare livelli minimi di tassazione e lascia agli Stati membri un’ampia “flessibilità”. Gli Stati possono introdurre regimi fiscali differenziati e prevedere esenzioni o riduzioni per perseguire specifici obiettivi, come quelli ambientali. La scelta dell’Italia di limitare il beneficio ai veicoli di categoria Euro 3 o superiore è una decisione legittima e discrezionale, non in conflitto con la normativa UE. Anzi, la stessa Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che la nozione di “gasolio commerciale” non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

Le Motivazioni della Corte

Le motivazioni della Corte si fondano su un principio logico e normativo solido. La legge che ha introdotto l’esclusione per i veicoli più datati (legge n. 208 del 2015) ha una finalità precisa: incentivare il rinnovo del parco circolante, favorendo l’acquisto di mezzi di ultima generazione, intrinsecamente meno inquinanti. Estendere l’agevolazione a veicoli obsoleti, seppur modificati, andrebbe contro questo obiettivo, premiando la manutenzione del vecchio anziché l’investimento nel nuovo.

La Corte ribadisce che le norme agevolative, per loro natura eccezionale, devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere applicate per analogia o in via estensiva oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. L’installazione di un FAP non rientra tra le condizioni previste dalla legge per accedere al beneficio.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione mette un punto fermo sulla questione dell’agevolazione gasolio per i veicoli dotati di FAP. Il principio è chiaro: il beneficio fiscale è legato alla categoria di omologazione originaria del veicolo e non a modifiche successive. Le imprese di autotrasporto che utilizzano veicoli Euro 2 o inferiori non possono beneficiare del credito d’imposta sulle accise, neanche dopo aver installato un filtro antiparticolato. La decisione rafforza la linea politica volta a promuovere un ricambio tecnologico del parco veicoli nazionale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 lo equipara a un veicolo di categoria superiore ai fini fiscali?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’installazione del FAP non modifica la categoria di omologazione originaria del veicolo. L’aggiornamento della carta di circolazione vale solo ai fini della riduzione del particolato e non comporta una riqualificazione completa del mezzo, che ai fini dell’agevolazione fiscale resta un Euro 2.

La normativa italiana che esclude i veicoli Euro 2 dall’agevolazione sul gasolio commerciale è in contrasto con le direttive europee?
No. Secondo la Corte, la direttiva europea 2003/96/CE concede agli Stati membri un margine di flessibilità per definire i criteri di tassazione. La scelta dell’Italia di limitare il beneficio fiscale ai veicoli più moderni (da Euro 3 in su) è una decisione legittima e non viola la normativa comunitaria.

Perché l’agevolazione fiscale è limitata a determinate categorie Euro e non estesa a veicoli più vecchi ma modificati?
La finalità della norma è incentivare il rinnovo del parco automobilistico con l’acquisto di mezzi di ultima generazione, che sono complessivamente meno inquinanti, e non solo per quanto riguarda il particolato. Estendere il beneficio a veicoli obsoleti, seppur modificati, pregiudicherebbe questo obiettivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati