Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 803 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 803 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: Tributi – Gasolio per autotrazione – Agevolazione Esposizione di un credito superiore al dovuto Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14267/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 133/09/19, depositata il 10 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 133/09/19 del 10/01/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva
l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 9430/16/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di intimazione per accise sul gasolio per autotrazione utilizzato negli anni 2013 e 2014.
1.1. L’atto impositivo concerneva il maggiore rimborso richiesto rispetto al gasolio effettivamente utilizzato in regime di riduzione delle accise (minore aliquota), regime di cui la società contribuente godeva in ragione dell’attività svolta (trasporto per conto terzi).
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da ADM evidenziando che: a) la dichiarazione non veritiera presentata da RAGIONE_SOCIALE comportava effettivamente la perdita del beneficio; b) tuttavia, detta perdita doveva ritenersi limitata alle somme oggetto di rimborso effettivamente non dovute e non già a tutto il gasolio effettivamente utilizzato.
Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ADM deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: la CTR avrebbe fatto conseguire alla legittimità della revoca del beneficio conseguenze inconciliabili, non consentendo una logica comprensione delle ragioni del decidere.
1.1. Con il secondo motivo si contesta violazione dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa TUDA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente
ritenuto che la perdita dei benefici fiscali conseguenti alla dichiarazione non veritiera si riferisca al solo importo per il quale non sussiste il diritto all’agevolazione.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati.
2.1. Costituisce principio ormai consolidato quello per il quale « In tema di agevolazioni d’accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall’Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all’intera agevolazione, salvo che l’attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell’istanza » (Cass. n. 5812 del 03/03/2020; Cass. n. 3072 del 09/02/2021; Cass. n. 17192 del 27/05/2022).
2.2. La decisione della CTR, che ha ritenuto la decadenza della società contribuente dalle agevolazioni per il solo credito esposto in eccedenza rispetto al dovuto è pienamente conforme al superiore principio di diritto e non può certo dirsi illogicamente motivata, esprimendosi negli stessi termini dell’orientamento di questa Corte.
2.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.4. Tenuto conto della novità della questione al momento della proposizione del ricorso sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2023.