Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13462/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dal l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6634/2019 depositata il 28/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei contribuenti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 14699/2017, di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti medesimi avverso l’avviso di liquidazion e dell’imposta con irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. 20 12/002/SC/000000897 /0/00 l – 002 – 003 – 004, notificato in data 10 novembre 2014, con il quale l’Ufficio aveva preteso la somma complessiva di euro 4.775,00, in relazione alla sentenza civile n. 897/2012 del 07/05/12 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, dichiarativa dell’usucapione d i terreno in ragione della mancanza dei requisiti di cui alla legge 604/1954 in capo agli eredi subentrati al de cuius beneficiario dell’usucapione, i quali avevano registrato la sentenza dopo il decesso del de cuius .
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui hanno resistito con controricorso gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4) c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e 3 legge 604/ 1954 e dell’art. 1 d .P.R. 131/1986, rilevando la errata applicazione della normativa da parte della CTR nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per godere della agevolazione.
I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra gli stessi.
La censura complessivamente proposta è fondata.
Contrariamente a quanto affermato in controricorso, la CTR non si è pronunciata sul motivo di ricorso in appello effettivamente proposto (come riportato anche a pag. 6 del ricorso per cassazione) con il quale la RAGIONE_SOCIALE (come si legge anche nella sola parte in fatto nella sentenza della CTR impugnata) ha contestato la applicazione della normativa sulla agevolazione ex lege 604/1954 in capo ai parenti eredi (non aventi qualifica IPA), i quali hanno provveduto alla registrazione della sentenza per usucapione dopo il decesso del padre, beneficiario dell’usucapione e già riconosciuto quale imprenditore agricolo professionale – ma si è invece limitata, nella motivazione, ad affermare una serie di principi relativi alla estensione della agevolazione fiscale all’acquisto per usucapione di un fondo rustico. Manca dunque una risposta al motivo di ricorso, essendosi la CTR pronunciata su altra questione, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4.1. Quanto alla questione in diritto, va sottolineato che l ‘imposta di registro è imposta d’atto; e l’atto , nella fattispecie, è la sentenza depositata nel 2012, quando l’IAP era deceduto.
4.2. Più in particolare, la qualifica IPA risulta conseguita in data 5/7/2011, in favore del padre (acquirente a titolo originario per usufrutto), il quale risulta deceduto in data 30/7/2011. La sentenza che dispone l’acquisto per usucapione è successiva al decesso (risulta depositata il 7/5/2012), cui è seguita la registrazione oggetto di imposta, per cui è procedimento.
4.3. Al momento della registrazione, gli eredi sono subentrati nella situazione del de cuius , ma non certo nella sua qualifica, che è personale, e ragguagliata a specifici presupposti e che gli stessi neanche dichiarano di possedere.
4.4. Sussiste dunque la dedotta falsa applicazione dell’art. 2 e 3 legge 604/1954 e dell’art. 1 d.P.R. 131/1986, in quanto l’atto non
poteva beneficiare del regime più favorevole previsto per gli imprenditori agricoli professionali.
Pertanto, in accoglimento dei motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni assorbite e la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese anche di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Roma, 25 ottobre 2024.