Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21643 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Avv. Acc. IRES 2009
– 2010
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14691/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 2619/12/2015, depositata in data 10 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’ AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nonché l’AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA:
RAGIONE_SOCIALE riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2009. L’RAGIONE_SOCIALE contestava l’indebita fruizione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione prevista dall’art. 5 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 per l’importo di € 8.425.000,00, accertando un maggior imponibile di € 8.425.000,00, il quale conduceva alla determinazione di un reddito complessivo di € 4.403.755,00 in luogo RAGIONE_SOCIALEa perdita dichiarata di € 4.021.245,00; l’importo di € 8.425.000,00 contestato dall’ufficio corrispondeva al 50% RAGIONE_SOCIALE‘investimento effettuato dalla suddetta società per la fornitura di un impianto di produzione di energia elettrica e termica (funzionate ad olio vegetale), investimento che l’ufficio imputava alla data del 12 febbraio 2009 e, quindi, precedentemente al primo luglio 2009, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, per cui la società risultava aver usufruito illegittimamente RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione.
RAGIONE_SOCIALE, inoltre, riceveva notifica di un altro avviso di accertamento ai fini IRES, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2010. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rilevato che la società aveva interamente compensato il reddito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, pari a € 771.492,00, con perdite di anni precedenti, tra cui € 605.261,00 relativi alla perdita dichiarata nel 2009 e oggetto di rettifica con l’avviso di accertamento per lo stesso anno, accertava un maggior reddito di € 605.261,00.
Avverso gli avvisi di accertamento la società contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con le sentenza nn. 822/03/2014 per l’anno 2009 e 1000/01/2014 per il 2010, rigettava entrambi i ricorsi RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Con sentenza n. 2619/12/2015, depositata in data 10 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALE‘Emilia RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La societa contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 5 del D.L. n. 78/2009, 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2423 -bis cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., sul presupposto per cui l’agevolazione in oggetto spetta agli investimenti effettuati tra il primo luglio 2009 e il trenta giugno 2010, ha considerato rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa data di effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento, la consegna definitiva nel rispetto di tutta la normativa contrattuale e tecnica (in particolare, collocandola alla data del rilascio di certificato CE), quando invece: – a termini di contratto la consegna definitiva con riserva, contrattualmente
rilevante anche ai fini del passaggio dei rischi, era avvenuta nel febbraio 2009; grazie all’impianto oggetto di agevolazione la società aveva iniziato a conseguire ricavi già dal febbraio 2009.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., valorizzando il verbale di consegna definitiva con data scritta a penna e sottoscritto dalla sola società, ha onerato l’ufficio circa la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, omettendo, poi, la valutazione (sia singola che unitaria) degli elementi indiziari addotti per dimostrare l’anteriorità al primo luglio 2009 RAGIONE_SOCIALE‘investimento, tra cui le deposizioni rese nel processo penale svoltosi contro l’amministratore RAGIONE_SOCIALEa società dai tecnici che avevano collaudato l’impianto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che l’art. 5, comma primo, del D.L. n. 78/2009 prescrive che «è escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 RAGIONE_SOCIALEa tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti».
2.1. Preliminarmente, va rilevato che la censura non si confronta con la sentenza nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto di interpretare il contratto in argomento nel senso che il tempo RAGIONE_SOCIALEa consegna andava ad identificarsi in quello del collaudo definitivo
anche in considerazione del fatto che la società era vincolata, sul piano contrattuale -ed in particolare sulla base del contratto di locazione finanziaria in atti -al presupposto identificato dal RAGIONE_SOCIALE nel rilascio del certificato CE, in base al quale, poi, veniva firmato l’atto di consegna definitiva RAGIONE_SOCIALE‘impianto in data 22 luglio 2009.
2.2. Di poi, nella fattispecie in esame, il contratto di appalto prevedeva espressamente che la consegna/accettazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘impianto, prevista dall’art. 11 del medesimo contratto, ossia al positivo superamento RAGIONE_SOCIALE Fasi I-IV; era infatti previsto che, dopo il completamento RAGIONE_SOCIALE‘assemblaggio RAGIONE_SOCIALE singole componenti (Fase I Completamento Meccanico), si sarebbe proceduto ad accendere i motori (Fase II Avviamento) per operare la verifica/collaudo RAGIONE_SOCIALE‘impianto, e soltanto ove fosse stato superato il funzionamento ininterrotto per 7 giorni (Fase III MSI) e fossero state raggiunte le condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità (Fase IV Prove) si sarebbe potuto procedere alla sottoscrizione del ‘verbale di collausdo prestazionale’ e alla consegna/accettazione definitiva (Fase V Consegna definitiva) RAGIONE_SOCIALE‘impianto. La società ha dimostrato che, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘accensione dei motori nel mese di febbraio 2009 (Fase II di cui all’art. 11.5 RAGIONE_SOCIALE‘appalto), emergevano una moltitudine di interventi/completamenti necessari che precludevano il funzionamento ininterroto per 7 giorni ed escludevana la sussistenza dele condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità. Sicché, la società ed RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano, in data 24/02/2009, la cd. punch list prevista dall’art. 11.5 RAGIONE_SOCIALE‘appalto contenente l’indicazione di 90 interventi/completamenti necessari. Invero, le problematiche emerse erano particolarmente ingenti perché precludevano il funzionamento ininterrotto per 7 giorni e perché concernevano la mancanza di sicurezza, gravi disfunzioni e l’inefficienza RAGIONE_SOCIALEa produzione di energia (tale circostanza è documentata anche dalle comunicazioni itervenute tra l’RAGIONE_SOCIALE e la
società sia in data 14/04/2009 che in data 12/05/2009; ancora, il 24/04/2009, l’RAGIONE_SOCIALE e la società sottoscrivevano un verbale che evidenziava gli interventi ancora necessari e il 30/06/2009, la società diffidava l’RAGIONE_SOCIALE di completare i lavori).
2.3. Quindi la C.t.r. ha giustamente opinato allorquando ha rilevato che: “preso atto di quanto esposto e disaminata la particolareggiata documentazione agli atti, sia nella parte descrittiva che tecnica, con particolare riferimento alle procedure di collaudo e prove, finalizzate ad ottenere la certificazione di conformità alle norme comunitarie e di sicurezza cui sono tenuti ad ottemperare impianti produttivi di energia elettrica e termica, del tipo in causa”; e’ del tutto pacifico che perché esista un investimento produttivo ai fini aziendali ed in grado di erogare su di un dato mercato ( nella fattispecie quello RAGIONE_SOCIALEa produzione e distribuzione RAGIONE_SOCIALE energie elettrica e termica ) i prodotti o servizi, in grado di compensare il costo di tale investimento, quest’ultimo dovrà avere tutte le caratteristiche di natura tecnica o – comunque -strutturali che consentano alla società di trarne profitto, nell’ambito di progetti industriali o commerciali. Nel caso RAGIONE_SOCIALE‘impianto, acquisito dalla società appellante, il fatto che sia stato consegnato in data 12 febbraio 2009 a quest’ultima non significa che l’investimento sia stato fatto in tale data, secondo la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al citato art. 5 d.l. 78/2009. Ove tale impianto non fosse stato sottoposto alle varie fasi di collaudo e prove tecniche , che la società ha descritto sia nella pubblica udienza che nella copiosa documentazione versata in atti, non avrebbe potuto produrre in tutta sicurezza e nel rispetto degli standards comunitari nè l’energia elettrica e termica da biomasse che lo identifica strutturalmente come investimento aziendale e -pertanto – detassabile, ricorrendo – peraltro -tutte le condizioni previste dalla normativa citata; quanto dedotto dall’Ufficio circa le testimonianze acquisite per dimostrare che l’impianto era
funzionante già nei mesi di febbraio e marzo 2009, durante i quali erano effettuate procedure di collaudo, non è del tutto in grado di dimostrare che la data di consegna – nel rispetto di tutta la normativa tecnica e contrattuale relativa al contratto di appalto e di RAGIONE_SOCIALE, nonché degli standards di sicurezza comunitari – è da fissarsi nel febbraio 2009; né l’Ufficio, né la RAGIONE_SOCIALE hanno valutato un fatto determinante per dirimere la questione RAGIONE_SOCIALEa data e cioè che la società era vincolata sul piano contrattuale al basilare presupposto identificato dal RAGIONE_SOCIALE nel rilascio del certificato CE in base al quale è stato firmato l’atto di consegna definitiva RAGIONE_SOCIALE‘impianto in data 22 luglio 2009; la società, in sostanza, ha potuto sottoscrivere l’atto di consegna quale mandataria del suddetto RAGIONE_SOCIALE, dopo che l’ATI aveva definitivamente completato tutti gli interventi per il funzionamento in sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘impianto”.
2.4. In definitiva, tutta la documentazione prodotta in giudizio ha dimostrato che la consegna/accettazione definitiva è intervenuta soltanto all’esito positivo RAGIONE_SOCIALEa verifica/collaudo in quanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa Tremonti ter, rileva soltanto la consegna/accettazione definitiva all’esito positivo RAGIONE_SOCIALEa verifica/collaudo. Sul punto precipuo, va rilevato che la circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 44/E del 2009, prevede, al paragrafo 3.3. (‘casi particolari’) che, nell’ipotesi in cui l’investimento in beni sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ovvero, in stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 16.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 3 aprile 2024.