Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25562 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2908/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 865/2022, depositata l’ 11 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avv. dello Stato NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-La RAGIONE_SOCIALE chiedeva all’Ufficio delle Dogane competente il riconoscimento del beneficio fiscale previsto dall’art. 8, comma 10, lett. c) della L. n. 448/1998, per cui i titolari di deposito commerciale, che siano fornitori di prodotti petroliferi (nello specifico gasolio per riscaldamento) e i cui clienti risiedano in particolari zone geografiche, specificamente individuate, non ancora servite dalla rete metanizzata, sono tenuti ad applicare a questi ultimi uno ‘sconto’ sul prezzo di vendita, pari ad € 0,12911, per ogni litro ceduto.
L’Ufficio delle Dogane ha rigettato le istanze, ritenendo che nel caso concreto la mancata istituzione del deposito contabile presso il deposito commerciale di prelievo determinasse un vulnus nel sistema di vigilanza fiscale e finanziaria.
Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, la RAGIONE_SOCIALE impugnava i provvedimenti con cui erano stati negati alla società i rimborsi dell’accisa .
Con sentenza n. 661/2/15, depositata il 28 maggio 2015, la Commissione tributaria provinciale di Ancona accoglieva il ricorso della società.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio delle dogane.
Resisteva la contribuente.
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza n. 865/2022, depositata l’ 11 luglio 2022, ha respinto l’appello .
-L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La società contribuente si è costituita con controricorso. La Procura generale ha depositato una requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 8, comma 10, lett. c), Legge n. 448/1998 e dell’art. 1, comma 2 e 3, d.P.R. n. 361/1999 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo quanto prospettato, la mancata istituzione del deposito contabile presso il deposito commerciale di prelievo non può essere considerata una mera semplificazione degli adempimenti fiscali, che a parere del giudice di secondo grado il contribuente sarebbe libero di realizzare, ma finisce per incrinare proprio la certezza del quantum del rimborso e quindi del prelievo fiscale. La sentenza incorrerebbe nella violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 361/1999, che disciplina la procedura per l’applicazione pratica del beneficio. La norma, invero, dopo aver individuato i soggetti titolati a richiedere l’agevolazione de qua , e dopo aver rigorosamente fissato gli obblighi ai quali essi devono soggiacere, prevede, al sesto e ultimo comma, una serie di controlli, in attuazione della delega contenuta nell’art. 67, comma 1 TUA dapprima formali, circa la completezza delle dichiarazioni presentate dai soggetti istanti, e poi anche sostanziali, al fine di valutare la congruità e la veridicità dei dati in esse contenuti. Seguendo il ragionamento adottato dal Giudice di seconde cure, il potere di controllo e vigilanza dell’Agenzia rimarrebbe svuotato di contenuto. Tale disposizione sarebbe stata completamente disattesa dal giudice di appello sia per quanto riguarda gli oneri
formali e documentali imposti a carico degli intermediari, avendo ammesso la possibilità di dimostrare aliunde , indipendentemente dall’assolvimento di tali oneri, l’esistenza del credito di imposta, sia per quanto riguarda l’esercizio del potere di controllo e vigilanza da parte degli Uffici dell’Agenzia a ciò deputati. A sostegno nella propria tesi si richiamano i precedenti favorevoli della Corte di cassazione (n. 25243/2019), ribadendo che le norme fiscali di agevolazione sono norme di stretta interpretazione (n. 19859/2021).
1.1. -Il motivo è infondato.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, contenendo quest’ultimo tutti gli elementi sufficienti al suo esame e la puntualizzazione della questione di diritto posta, che evidentemente riprende il contenuto delle difese avanzate nei gradi precedenti.
In fatto, in base alla ricostruzione fornita dalla sentenza impugnata, non oggetto di specifica censura, risulta incontestata la esecuzione da parte della società di prestazioni di forniture di gasolio in favore di utenti residenti in comuni ricadenti nella previsione di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) della L. n.488/1998. Sulla base della pacifica sussistenza del diritto, il giudice d’appello ha ritenuto che il difetto di un adempimento formale -quale quello inerente all’omessa presentazione di un’autorizzazione alla istituzione di un deposito contabile nelle zone svantaggiate indicate nella legge citata -non possa pregiudicare certamente il riconoscimento del diritto all’agevolazione in parola, dal momento che tale adempimento non solo non è normativamente previsto.
1.2. -In diritto, l’art. 8, comma 10, lett. c) l. n. 448 del 1998, dopo aver stabilito (per finalità ecologiche) un aumento delle accise sul gasolio per riscaldamento, ha anche previsto che i maggiori introiti fiscali così realizzati dovessero essere impiegati, tra l’altro, anche per ridurre il prezzo pagato dagli utenti finali, nelle zone a
clima più rigido, per l’acquisto di gasolio per riscaldamento, in modo tale da neutralizzare sostanzialmente, per tali utenti, l’aumento dell’accisa disposto in via generale.
La norma legislativa non stabiliva in qual modo il beneficio (per così dire compensativo) dovesse essere attuato, rinviando a tal fine a un regolamento di attuazione successivo, salvo a precisare che a tal fine si poteva, occorrendo, ricorrere anche all’istituto del credito di imposta, art. 8, comma 13, l. n. 448 del 1998.
Tale regolamento, adottato con il d.P.R. n. 361 del 1999, dispone all’art. 1, comma 1, l’importo del beneficio e i criteri per la sua determinazione negli anni successivi al 1998, mentre al comma 2 precisa che “Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d’imposta, effettuato secondo le modalità di cui al d.m. Finanze 12 dicembre 1996, n. 689, art. 6, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonché dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all’acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d’impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla l. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, ed al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 2, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilità, l’ubicazione dell’impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, così come indicato dalla citata L. n.
448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c), nel quale il prodotto verrà impiegato”.
È poi il comma 3 dello stesso articolo ad aggiungere che “Per poter beneficiare dell’accredito di cui al comma 2, i fornitori menzionati nel medesimo comma: a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e scarico a norma del D.M. Finanze 25 marzo 1996, n. 210, art. 11, comma 1, lett. a), e successive modificazioni, ovvero nelle contabilità tenute ai sensi del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 9, comma 2, lett. c), distintamente dagli altri i quantitativi complessivi giornalieri di gasolio aventi diritto all’accredito forniti, indicando gli utilizzatoli con i singoli quantitativi consegnati; b) presentano entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre, istanza, in triplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza, indicando i quantitativi fatturati di gasolio usato come combustibile per riscaldamento sui quali viene chiesto l’accredito complessivamente erogati nel bimestre medesimo”.
Rilevano, infine, il comma 6 dell’art. 1, che prevede la possibilità di controlli sulle istanze di accredito, e l’art. 2, comma 1, che individua particolari termini per la presentazione delle istanze di accredito.
-Sull’incidenza delle disposizioni del d.P.R. n. 361 del 1999, contenente il Regolamento emesso di attuazione del beneficio indicato nella l. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c), si è venuto a creare un contrasto inconsapevole in seno a questa RAGIONE_SOCIALE
Da un lato, si è previsto che, i soggetti autorizzati alla distribuzione e vendita di GPL a uso combustibile per riscaldamento negli impianti ubicati nelle aree montane selezionate dalla l. n. 448 del 1998, al fine di poter fruire del beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c, della l. n. 448 del 1998, debbono richiedere l’istituzione di un cd. “deposito contabile” e, una volta attenuta l’autorizzazione, sono onerati dell’osservanza delle incombenze previste per la
relativa tenuta dall’art. 1 d.P.R. n. 361 del 1999, tra cui l’annotazione delle generalità degli utilizzatori finali e dei singoli quantitativi loro assegnati (Cass. n. 2478/2020; Cass. n. 25243/2019).
In senso contrario, con pronuncia che non viene citata nei due precedenti richiamati, si è accolta un’interpretazione del regolamento indirizzata a cogliere la ratio dell’intervento normativo, prioritariamente rivolto a riconoscere alle popolazioni collocate in un ben preciso ambito territoriale il beneficio rappresentato dalla riduzione dell’accisa sul gasolio da riscaldamento, rendendo obbligato il superamento dell’interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari (Cass. n. 10733/2014). Si è difatti ritenuto che il regolamento attuativo non possa introdurre elementi idonei a incidere sul diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo nella prospettiva di beneficiare della riduzione dell’accisa sino al punto di negarlo.
Delle due letture va preferita quella offerta da Cass. n. 10733/2014 perché conforme all ‘ evoluzione del diritto Unione, così come interpretato dalla successiva giurisprudenza della Corte di giustizia.
In tal senso, milita la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, con particolare riferimento alle condizioni sostanziali di esenzione dalle accise per i prodotti energetici e dell’elettricità di cui alla direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (Corte giust. 22 dicembre 2022, Shell Deutschland Oil , causa C-553/21), le cui previsioni sono state attuate con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 e che ha inciso anche sulla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative di cui all’art. 8 l. n. 448 del 1998. In particolare, la Corte di giustizia sottolinea che poiché le condizioni formali e procedurali relative alla presentazione di una
domanda di esenzione dall’imposta gravante sui prodotti energetici o sull’elettricità, fondata su una normativa nazionale che attua la facoltà prevista all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, non sono precisate né da tale direttiva né da un altro atto di diritto dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali condizioni, in forza del principio dell’autonomia procedurale, purché tuttavia esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza 9 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE , causa C -294/20, punto 59).
Tali considerazioni sono confermate dal principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, che deve essere rispettato anche dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell’Unione (sentenze del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla , causa C -151/16, punto 45; 9 settembre 2021, Hauptzollamt B , causa C -100/20, punto 31; 30 giugno 2022, ARVI ir ko , causa C -56/21, punto 34). Tale principio impone agli Stati membri di far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l ‘ obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, pregiudichino il meno possibile i principi stabiliti dalla normativa dell ‘ Unione (14 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , cause C -45/20 e C -46/20, punto 62).
Al riguardo, va evidenziato (7 novembre 2019, RAGIONE_SOCIALE , causa C-68/18, punto 52) che la direttiva 2003/96 non prevede una particolare procedura di controllo dell’utilizzo effettivo dei prodotti energetici, né misure per la lotta contro l’evasione fiscale collegata all’utilizzo di tali prodotti, per cui spetta agli Stati membri prevedere siffatte procedure e siffatte misure nel loro diritto nazionale, nel rispetto del diritto dell’Unione. Dal
considerando 9 di tale direttiva risulta che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale nella definizione e nell’attuazione delle politiche adeguate al loro contesto nazionale (v., per analogia, sentenza del 2 giugno 2016, ROZŚWIT , causa C -418/14, punto 23). Tuttavia, il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri non può rimettere in discussione il principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla , causa C -151/16, punto 44, cit.).
In ragione del principio di proporzionalità, che deve essere rispettato non solo dalle istituzioni dell’Unione, ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione (sentenza del 2 giugno 2016, ROZŚWIT , causa C -418/14, punto 20) per cui la violazione di requisiti formali non può rimettere in discussione la tassazione di prodotti energetici conformemente ai presupposti sostanziali previsti dalla direttiva 2003/96 (7 novembre 2019, RAGIONE_SOCIALE , causa C-68/18, punto 59; ne fa applicazione Cass. n. 14259/25, punto 8.1., secondo cui il diritto alle esenzioni o alle agevolazioni previste dal TUA non è condizionato all’adempimento di oneri di carattere formale, ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico, delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti).
Nel caso di specie, nessuna disposizione di fonte primaria condiziona l’operatività dell’accredito all’istituzione di un ‘deposito contabile’ presso l’impianto di approvvigionamento, allorquando il titolare di quest’ultimo non sia anche il titolare del rapporto commerciale.
In astratto, la previsione di condizioni per accedere all’agevolazione in tema di accise è ammissibile ma esse devono rispettare i principi di proporzionalità ed effettività derivanti
dall’ordinamento comunitario, principi che devono applicarsi anche nel caso di specie, avendosi riguardo alla tassazione di prodotti energetici, che costituisce uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di adottato nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall’UE e che è alla base della direttiva 2003/96.
Non v’è dubbio che si richieda un adempimento meramente formale, giacché l’amministrazione è posta nelle condizioni di verificare la spettanza dell’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 10, lett. c) l. n. 448 del 1998. La società contribuente ha diritto ad ottenere il rimborso dell’accisa reclamata una volta che è incontestato l’avvenuto riconoscimento dello sconto ai soggetti indicati dall’art. 8, comma 10, lett. c) l. n. 448 del 1998 non potendo introdurre il regolamento attuativo elementi che possano incidere, fino al punto di negarlo, il diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo nella prospettiva di beneficiare della riduzione dell’accisa.
3. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate stante il contrasto inconsapevole e l’evoluzione della giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
NOME COGNOME NOMENOME COGNOME