Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28680 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Oggetto:
TRIBUTI RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12627/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, corrente in Napoli, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO presso il cui studio, sito in Nola (NA), alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 10499/14/2018, depositata il 04 dicembre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente presentava istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 avente ad oggetto la restituzione di metà dell’Ires versata nel biennio 2010/2011, e così per complessivi euro 1.272.423,00, in virtù dell’agevolazione prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.
Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente adiva il giudice di prossimità deducendo il diritto al rimborso giacché, pur non rivestendo la qualifica di struttura sanitaria riconosciuta quale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, operava comunque in regime di accreditamento provvisorio, avendo formulato domanda di accreditamento definitivo in data 28.02.2008, poi accolta solo in data 23.12.2013 a causa dell’inerzia della Regione Campania.
I due gradi di merito esitavano in senso favorevole alla contribuente. In particolare, la CTR riteneva di dover accertare autonomamente la presenza dei requisiti di legge, che riconosceva come esistenti e ciò a far data dalla presentazione della domanda di accreditamento. Qualificava invero come condizione sufficiente ad integrare i requisiti previsti dall’art. 6 d.P.R. n. 602 del 1973 l’accreditamento provvisorio, in quanto il mancato perfezionamento dell’iter di accreditamento definitivo non era imputabile alla RAGIONE_SOCIALE ma al ritardo dell’amministrazione regionale.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
In prossimità dell’adunanza, il patrono erariale ha altresì depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. 833 del 1978, 8 d.lgs. 502 del 1992, 6, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 601 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3).
1.1 In particolare, deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto l’accreditamento provvisorio idoneo a costituire il presupposto per l’agevolazione che, invece, riguarda unicamente i soggetti appartenenti ad una specifica categoria, accreditati in modo definitivo, dotati di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed il cui mantenimento deve essere controllato in sede di complesso ed articolato iter provvedimentale amministrativo, non essendo bastevoli nemmeno le convenzioni eventualmente sottoscritte con l’RAGIONE_SOCIALE di competenza.
1.2 La questione oggetto di giudizio, peraltro nei confronti della stessa contribuente, è già stata scrutinata da questa Corte, che si è espressa con l’ordinanza n. 20489/2019.
Il motivo è fondato e va accolto.
È stato infatti affermato come vada esclusa l’applicabilità dell’agevolazione di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore RAGIONE_SOCIALE società in regime di accreditamento provvisorio, «…giacché trattasi di soggetti non rientranti nella nozione di “ente ospedaliero” cui la norma in parola fa espresso riferimento. In particolare, si è affermato che: «L’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG prevista, per gli “enti ospedalieri”, dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, non è applicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di “enti ospedalieri” di cui all’art. 2 della I. n. 132 del 1968 non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali: ne
deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei “vecchi” enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri RAGIONE_SOCIALE ASL» (cfr. Cass. Sez. 5-Ordinanza n. 33244 del 21/12/2018, Rv. 652119-01; conf. n. 1687 del 2016 Rv. 638735-01, n. 17711 del 2014 Rv. 632469-01). In altri termini, trattandosi di norma di agevolazione fiscale a specifico ambito soggettivo, essa è soggetta a stretta interpretazione, con la conseguenza che le istituzioni sanitarie private non possono giovarsene, anche se accreditate provvisoriamente o definitivamente, in quanto beneficio previsto in favore di enti ospedalieri, ricomprendenti solo aziende ospedaliere o presidi ospedalieri e non le istituzioni di carattere privato» (Cfr. Cass., V, n. 20489/2019).
3. Peraltro su questo indirizzo giurisprudenziale ormai risalente ad oltre un decennio, si sono innestate diverse pronunce, tra cui merita ricordare Cass. V, n. 208/2014, 8809/2014, 11918/2014, 1687/2016, 8922/2018, 33244/2018, 20249/2018, 27170/2018, 18603/2019, 20489/2019, 27831/2019, 12500/2019, precisando -altresì- che non può imputarsi ritardo alla P.A. nel procedimento di accreditamento, quando solo dal perfezionamento del suo complesso ed articolato percorso sorge la legittimazione al beneficio fiscale, comunque condizionato ad una vigilanza sulla struttura sanitaria ed il suo concreto andamento, di talché convenzioni o collaborazioni ancillari in pregresso stipulate o svolte non legittimano una richiesta ‘ ora per allora ‘ che prescinda da un preventivo, formale e definitivo atto di riconoscimento.
Il ricorso è dunque fondato e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi il ricorso originario della contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € .novemiladuecento/00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.