Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10143/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZE della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO dell’EMILIA ROMAGNA n. 1438/2022 e n. 1439/2022 depositate il 12/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’avviso di pagamento n. 31NUMERO_DOCUMENTOA/20172, di importo complessivo pari ad euro 184.389,33, volto al recupero di accise asseritamente evase, e il conseguente atto di irrogazione sanzioni n. 24100/86, di
importo totale pari ad euro 14.649,45, ritenendo non spettante la riduzione RAGIONE_SOCIALE oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci sul consumo di gasolio per autotrazione ex art. 1 del d.P.R. n. 277/2000, per il periodo 2011-2016 a seguito dell’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE targhe dei veicoli nelle fatture presentate, come prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000.
La contribuente ha impugnato separatamente questi atti, a ffermando che l’omissione contestata non poteva inficiare la spettanza dell’agevolazione perché in questo caso sulle fatture era indicato il numero della propria tessera del RAGIONE_SOCIALE, ove i rifornimenti erano stati effettuati, identificativo anche dei propri automezzi; la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Forlì, con le sentenze n. 220/2018 e n. 145/2018 (relativa alle sanzioni), ha rigettato i ricorsi.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT) dell’Emilia Romagna, con le due sentenze in epigrafe, ha rigettato gli appelli della contribuente, con la medesima motivazione: « la dizione letterale della norma non può essere intesa ed estesa a qualsiasi documentazione aziendale in grado di identificare il veicolo, in quanto per “estremi della targa” deve intendersi il numero della stessa di cui, obbligatoriamente, la norma impone l’esposizione (…) Il requisito richiesto dalla norma è, pertanto, sostanziale e non meramente formale e trattandosi di norma agevolativa e di favore per il contribuente l’interpretazione non può essere estesa analogicamente, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado» .
La CGT ha poi rilevato che la sentenza penale che aveva assolto il legale rappresentante della società, imputato del delitto di cui all’art. 483 c.p., non spostava i termini della vicenda tributaria, posto che nel giudizio penale la contestazione era riferita
all’assenza del rifornimento attestato nelle dichiarazioni prodotte all’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre oggetto del giudizio non era l’effettuazione del rifornimento (fatto pacifico e non contestato) ma « l’utilizzabilità del credito ai fini fiscali» .
La contribuente ha proposto un unico ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE due citate pronunzie della CGT fondato su tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, perché proposto cumulativamente contro due sentenze.
1.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, « In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta. » (Cass. sez. un. n. 3692 del 2009; Cass. n. 8075 del 2013; Cass. n. 4595 del 2017).
Passando al merito, con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., « violazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 3 co.3° del DPR n. 277/2000 Violazione e falsa applicazione dell’art.4 del DPR n. 277/2000 Violazione dell’ art 12 preleggi» . In particolare, si lamenta l’errata decisione della CGT nella parte in cui sostiene che la citata disposizione prevederebbe, a pena di decadenza, la necessità tassativa di indicare il numero di targa nelle fatture allegate alla dichiarazione di notorietà sui
consumi di gasolio da autotrazione, escludendo la possibilità di provare il collegamento tra il consumo di carburante al mezzo rifornito con documenti equipollenti, come avvenuto nel caso di specie in cui le fatture riportavano il numero di tessera consortile della società associato esclusivamente ai suoi automezzi.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione nella fattura della targa dell’automezzo rifornito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, pur non contemplata a pena di decadenza, costituisce un requisito necessario per il riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 1 dello stesso decreto in favore RAGIONE_SOCIALE esercenti attività di autotrasporto (Cass. n. 18361 del 2019; Cass. n. 7072 del 2020; Cass. n. 18575/2021; Cass. n. 5994 del 2023).
2.3. La norma pone uno specifico requisito formale non facoltativo, stando alla sua lettera (« Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli …in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l’importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro »), che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del beneficio fiscale; pertanto, la mancata indicazione della targa in fattura legittima l’Ufficio a disconoscerne il relativo importo ai fini della fruizione del beneficio.
2.4. Come osservato dalla CGT, « La ratio è quella di rendere agevole il controllo» che richiederebbe ulteriori verifiche se si ammettessero equipollenti, senza alcuna garanzia che proprio i mezzi del contribuente, e non altri, siano stati oggetto del rifornimento. La disposizione agevolatrice invocata evidenzia, infatti, l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, che non abbia osservato tutte le prescrizioni imposte,
di godere dei benefici previsti dalla legge in relazione al carburante acquistato, venendo a mancare la certezza sull’identità del veicolo effettivamente rifornito e, dunque, l’effettiva riferibilità del costo all’attività d’impresa, e ciò a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture contabili, in quanto l’adempimento imposto dalla norma, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti (Cass. n. 7072 del 2020). Trattandosi di fruizione di benefici agevolativi, l’onere della prova dei fatti costitutivi del relativo diritto spetta al soggetto contribuente che tale diritto vanta o fa valere in giudizio e che deve assolverlo mediante il mezzo di prova ‘esclusivo’ della fattura di acquisto del carburante (Cass. n. 9562 del 2013), completa di tutti i dati necessari per identificare il veicolo, tra cui gli estremi della targa.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentandosi un travisamento della prova ovvero un errore di percezione del Giudice di appello sul contenuto oggettivo della prova relativa ad una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, laddove definisce « carta carburante » la produzione documentale consistente, invece, nella tessera numerica consortile, a sua volta associata ai numeri di targa dei mezzi del contribuente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (” demonstrandum “), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (” demonstratum “), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione
sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507 del 2023; v. anche Cass. sez. un. n. 5792 del 2024).
3.3. In questo caso l’errore rilevato non è stato determinante perché la CGT ha ritenuto necessaria l’indicazione della targa , escludendo formalità equipollenti, e l ‘ erronea identificazione della documentazione prodotta (‘carta carburante’ anziché ‘tessera numerica consortile’) non ha avuto alcun rilievo sulla decisione: secondo la CGT, infatti, la « norma non può essere intesa ed estesa a qualsiasi documentazione aziendale in grado di identificare il veicolo, in quanto per “estremi della targa” deve intendersi il numero della stessa di cui, obbligatoriamente, la norma impone l’esposizione» .
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 1, n. 4, c.p.c. art. 654 c.p.p. art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis», censurandosi le sentenze impugnate per non aver valutato la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del legale rappresentante della società, imputato di falso nella dichiarazione di notorietà riferita ai consumi di gasolio, ed essersi limitate ad osservare che la pronunzia penale « non sposta i termini della vicenda tributaria ».
4.1. Invero, il legale rappresentante della società ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale in quanto « imputato dei delitti ex art. 81, 483 c.p. in relazione agli art. 47 e 76 DPR 445/2000, perché in qualità di legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE attestava falsamente, con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà diretta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta spettante alle ditte esercenti autotrasporto (ai sensi del DPR 277/2000) di aver effettuato rifornimenti di carburante risultati inesistenti »; il Tribunale di Forlì, con sentenza penale n. 681/2020, aveva assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530 c.p.p., « perché il fatto non sussiste », osservando che « in assenza del dato della targa – non elencato in via tassativa dalla norme -la riconducibilità della fornitura del carburante della RAGIONE_SOCIALE avviene sulla base della tessere fornite dalla RAGIONE_SOCIALE e collegate all’automezzo (…..) i rifornimenti sono da ritenersi tutti effettivi» ; era stato accertato, quindi, il fatto storico della riconducibilità dei rifornimenti di carburante all’impresa ricorrente e il diritto della società all’agevolazione mentre l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato, anche ai sensi del novellato art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 il comma 5 bis , le violazioni contestate con l’atto impugnato.
4.2. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.
4.3. La censura non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate, le quali hanno osservato che « oggetto del presente appello non è la effettuazione del rifornimento (fatto pacifico e non contestato) ma l’utilizzabilità del credito ai fini fiscali »; in altri termini, secondo i giudici di merito, la prova dei rifornimenti, che erano comunque incontestati, non dà di per sé diritto all’agevolazione .
4.4. Emerge, comunque, che la CGT ha preso in considerazione l ‘invocato giudicato penale, come prevede la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., n. 17258 del 2019; Cass. n. 10578 del 2015), ma ne ha escluso la rilevanza nel presente giudizio, facendo buon governo dei principi esposti in precedenza, atteso che la fattispecie agevolatrice richiede necessariamente una pluralità di elementi, quali la dichiarazione e i documenti allegati
che devono presentare un determinato contenuto e precisi requisiti, tra cui appunto l’indicazione nelle fatture della targa dei mezzi riforniti.
4.5. Tale conclusione non è inficiata dallo ius superveniens costituito dal l’ art. 21 bis (‘Efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione’) del d.lgs. n. 74/2000, introdotto con il d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in forza del quale « 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati». Secondo questa novella, quindi, il giudicato penale vincola il giudice tributario soltanto con riguardo al l’accertamento dei « fatti materiali oggetto di valutazione» ma lascia impregiudicato, per il resto, il giudizio sul rapporto tributario – e, nello specifico, sulla ricorrenza del diritto all’agevolazione -secondo la normativa fiscale.
4.6. Né rileva il riferimento all’art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, in tema di onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria, perché, secondo questa Corte, « tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale posto che, in base al consolidato orientamento
giurisprudenziale di legittimità, sono tali le norme che, come quella in esame, consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione RAGIONE_SOCIALE prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 – 01). Ne consegue che la disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di ‘disposizioni transitorie e finali’, non prevede una diversa decorrenza » (Cass. n. 16493 del 2024, punto 2.7).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2024, riconvocata il 25/07/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME