Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15379/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 748/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate , con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.
2.- Sebbene si legga in sentenza che il ricorso era stato proposto ‘ avverso l’avviso di liquidazione…, con cui era stata negata l’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina con riferimento al trasferimento dei fabbricati agricoli di cui al decreto di trasferimento del Tribunale di Crotone n. 46/2015’, l’Agenzia rifer isce in ricorso (e la contribuente concorda) che ‘La società …provvedeva al pagamento dell’avviso di liquidazione, formulando, poi, in data 19.6.2019, apposita istanza di rimborso delle somme versate, in relazione alla quale si formava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione’, oggetto dell’impugnazione ; il silenzio-rifiuto era quindi ritenuto illegittimo, ex art. 44 del d.P.R. n. 131/86, con riguardo a quanto versato in base all’avviso di liquidazione (che aveva liquidato le maggiori imposte per la registrazione del decreto di trasferimento, relativamente ai fabbricati siti sui terreni acquistati all’asta in procedura esecutiva del Tribunale di Crotone; i benefici fiscali -di cui al l’art. 1, l. 604/1954 – erano riconosciuti solo sui terreni);
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo , col quale lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4bis , d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. con l. 26 febbraio 2010, n. 25, nonché del DM 26 luglio 2012;
resiste con controricorso la società contribuente che preliminarmente prospetta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specifici motivi per la violazione di legge denunciata; nel merito sostiene l’infondatezza del ricorso dell’Agenzia ed inoltre rileva la produzione in appello di documentazione, in violazione dell’art. 58, d. lgs. 546 del 1992, utilizzata per il ricorso in cassazione.
…
Ragioni della decisione
Il ricorso risulta fondato nel merito e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Preliminarmente si deve rilevare che è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso e che, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, la produzione dei documenti in appello era legittima.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa.
1. Per l’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, vigente all’epoca la produzione documentale in appello era consentita, comunque («Nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad
altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall’art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una “praesumptio hominis”», Sez. 5 – , Sentenza n. 6772 del 07/03/2023, Rv. 667394 – 01).
La questione del presente processo è peculiare in quanto la società contribuente acquistava nella procedura esecutiva terreni e immobili (euro 322.800,00 in totale, sia per i terreni -oltre 122 ettari sia per gli immobili sovrastanti); l’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di liquid azione in quanto riteneva che non fosse stato assolto l’onere della prova concernente il requisito della ruralità dei fabbricati, non annotati ai sensi dell’art. 1, secondo comma, D.M. 26 luglio 2012, nei registri catastali , cui faceva seguito l’istanza di rimborso ex art. 44 del d.P.R. n. 131/86.
I giudici di appello hanno rigettato l’appello dell’Agenzia facendo leva sulla nota del giudice dell’esecuzione (che richiamava un accertamento della CTU -dell’Ing. NOME COGNOME del 2 marzo 2015 -nel quale si confermava che i fabbricati oggetto della vendita erano strumentali all’attività agricola ). In particolare, la sentenza impugnata evidenzia come «avendo l’Agenzia delle entrate prestato completa acquiescenza alla nota del giudice dell’esecuzione del 15 aprile 2015, procedendo alla registrazione della vendita nei termini ivi indicati non può più, con atto successivo, contestare quanto in precedenza accettato».
In sostanza la sentenza in fatto accerta che all’Agenzia delle entrate la comunicazione della ruralità è stata fatta, formalmente, dall’autorità giudiziaria procedente alla vendita dei terreni (giudice dell’esecuzione); in tal senso deve leggersi la sintet ica motivazione della decisione impugnata.
La particolare procedura dell’acquisto (beni aggiudicati all’asta) comporta certamente la deroga ai criteri ordinari di determinazione sia del prezzo di vendita (aggiudicazione) sia dei requisiti degli immobili, accertati direttamente dal giudice dell’esecuzione con la citata CTU (specifica della ruralità e della pertinenzialità dei fabbricati
in compravendita all’asta -). Infatti, per il prezzo (base imponibile) si ritiene ‘giusto’ quello dell’aggiudicazione («In tema di imposta di registro, le ipotesi di trasferimento immobiliare per le quali l’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 predetermina la base imponibile nel prezzo dell’aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell’esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali», Sez. 5 – , Ordinanza n. 25526 del 12/10/2018, Rv. 651060 – 01).
Non sussiste una norma specifica per l’accertamento delle caratteristiche (oggettive) dei beni compravenduti all’asta pubblica in procedura di esecuzione immobiliare, ma la ratio delle norme, in materia, induce a sostenere che gli accertamenti compiuti specificamente dal giudice dell’esecuzione potrebbero essere accertamenti oggettivi, che hanno un valore probatorio nel giudizio.
I giudici di merito hanno ritenuto che gli immobili oggetto dell’aggiudicazione potessero fruire dei ‘benefici della ruralità’ proprio per la suddetta nota del giudice dell’esecuzione , che richiama la consulenza tecnica d’ufficio .
Tuttavia, si deve rilevare che la nota riguarda la registrazione del decreto di trasferimento e non può investire la spettanza dell’agevolazione in rapporto all ‘ amministrazione finanziaria (che non era parte del procedimento di aggiudicazione).
Manca, in conseguenza, un accertamento di merito sulla sussistenza della pertinenzialità degli immobili (fabbricati) ai terreni e all’attività agricola (in base ai criteri in ordine ai quali vedi, da ultimo, Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 31840 del 10/12/2024). E la
prova non può essere desunta dalla nota del giudice dell’esecuzione, in quanto la stessa riguarda la registrazione e non certo la spettanza, o no, delle agevolazioni.
In considerazione della distonia tra sentenza e atti di parte in relazione all’oggetto del processo, i l giudice del rinvio affronterà altresì, se rilevante, il tema della relazione tra l’avviso di liquidazione in esecuzione del quale è avvenuto il pagamento e la successiva domanda di rimborso (v. Cass., Ordinanza n. 22934 del 22/07/2023, Rv. 668528 -01, secondo cui è inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d’imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell’Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile; in tema, v. anche Cass., Sentenza n. 25500 del 30/11/2011, Rv. 620343 – 01).
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/10/2024.