Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30551 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 27675/2015, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3845/48/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso del 50% dell’Ires versata per gli anni di imposta 2006 e 2009, sul presupposto dell’applicabilità del beneficio riconosciuto dall’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fra gli altri, agli enti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con le RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso fu accolto.
La Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello successivamente proposto dall’Amministrazione.
I giudici regionali ritennero che la società contribuente potesse usufruire del beneficio, in quanto istituzione di carattere privato riconosciuta quale presidio ospedaliero dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978.
Esclusero inoltre che la società fosse decaduta dalla richiesta di rimborso per l’anno 2006, in quanto il termine di quarantotto mesi previsto al riguardo dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie individuata nel 28 settembre 2007, e quindi tempestiva
rispetto all’istanza di rimborso, che recava la data del 27 maggio 2011.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi . L’intimata resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui ha escluso che la società contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso per l’imposta versata in relazione all’anno 2006; secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, infatti, i giudici d’appello avrebbero errato nell’individuazione del dies a quo .
Con il secondo motivo l’Amministrazione denunzia poi violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.
La ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere applicabile il beneficio sulla base del carattere oggettivo dell’attività svolta dalla ricorrente, osservando che la riduzione d’imposta è invece riservata a una categoria di soggetti specificamente individuata e non è suscettibile di interpretazione estensiva; deduce, pertanto, l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di estendere il beneficio, previsto per i soli enti ospedalieri riconosciuti come presidi RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978, a un ente commerciale munito di accreditamento provvisorio da parte della Regione di pertinenza.
Il secondo motivo, meritevole di scrutinio prioritario per il suo carattere pregiudiziale, è fondato.
3.1. Questa Corte -con numerose pronunzie che designano, ormai, la sussistenza di un indirizzo consolidato (si veda, per tutte, Cass. n. 12500/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 16442/2020; Cass. n. 27831/2019; Cass. n. 33244/2018) -ha infatti affermato che la riduzione d’imposta prevista per gli «enti ospedalieri» dall’art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 601 del 1973, non è applicabile alle società in regime di accreditamento (provvisorio o definitivo) con il servizio sanitario regionale, poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella richiamata nozione normativa non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali precedentemente gestiti in via diretta dalle unità sanitarie locali.
La stessa giurisprudenza ha, pertanto, affermato il principio in base al quale l’ agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale, ovvero in favore dei ‘ vecchi ‘ enti ospedalieri, in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri RAGIONE_SOCIALE ASL.
3.2. A sostegno di tale orientamento, si è osservato anzitutto che gli «enti ospedalieri» erano originariamente previsti dall’ art. 2, comma primo, della l. 12 febbraio 1968, n. 132, che vi attribuiva una serie di attività medico-sociali finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali propri del ricovero e della cura degli infermi; in tale novero venivano riconosciuti di diritto le RAGIONE_SOCIALE e «gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi»,
nonché « tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l’assistenza ospedaliera anche finalità diverse».
La normativa, equiparando tali soggetti al trattamento tributario previsto per l’amministrazione dello Stato, ne rendeva evidente la natura pubblicistica.
La successiva istituzione del SSN, intervenuta con la l. n. 833 del 1978, ha comportato l’attribuzione dei compiti di perseguimento dei fini di sanità pubblica alle aziende sanitarie locali, costituite «in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale» ; l’ art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha peraltro disposto che «per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del servizio sanitario nazionale possono essere costituiti o confermati in aziende gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ».
In seguito a tale complessiva evoluzione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che gli «enti ospedalieri» di cui alla l. n. 132 del 1968 mantengano una loro autonomia, o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere» o quali «presidi ospedalieri» nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. n. 8922/2018; Cass. n. 1687/2016).
Per questo , quando l’ art. 6, comma primo, lett. a ), del d.P.R. n. 601 del 1973, elencando i soggetti beneficiari dell’ Irpeg al 50%, ha conservato l’originaria dizione di «enti ospedalieri», questa Corte ha ritenuto che l’agevolazione, di natura soggettiva, non fosse applicabile alle RAGIONE_SOCIALE neanche in via di interpretazione estensiva (v. ad es. Cass. n. 1687/2016).
3.3. Ciò posto, nel caso di specie la società contribuente operava, nelle annualità di rilievo, in regime di accreditamento provvisorio con la Regione Campania.
Siffatto ultimo regime, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, poi integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la p.a. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico dell’ente pubblico alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (v. ad es. Cass., n. 26689/2014; Cass. n. 1740/2011).
Ora, nel disciplinare l’agevolazione in questione, l’art. 6, comma primo, lett. a ), del d.P.R. n. 601 del 1973, ne ha mantenuta l’ efficacia limitatamente ai ‘ vecchi ‘ enti ospedalieri i quali, per effetto della descritta evoluzione normativa, mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere», o quali «presidi ospedalieri» nell’ambito RAGIONE_SOCIALE istituite RAGIONE_SOCIALE.
È pertanto esclusivamente a tali enti che continua a riferirsi l’agevolazione in questione.
3.4. Né rileva il fatto che la società contribuente, nel caso concreto, possa avere un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, sì da presentare il carattere «sostanziale e strutturale» degli stessi, come rilevato dalla C.T.R. con richiamo alla risoluzione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 179/E del 10 luglio 2009.
Ed infatti, il riconoscimento, a favore della controricorrente, della qualità di «presidio ospedaliero», non giustifica ex se l’applicazione dell’agevolazione in questione, che ha indiscussa natura soggettiva e, pertanto, è applicabile ai soli soggetti ai quali originariamente si riferiva, in considerazione dell’esclusività e della tipicità del fine
sociale previsto per ciascuno di essi, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore della stessa norma, anche se successivamente confluito nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Diversamente opinando, come questa Corte ha espressamente rilevato, si finirebbe con il trasformare la disposizione in questione «in un’agevolazione di natura oggettiva, concessa in relazione all’attività svolta e non anche alla natura pubblica degli enti, considerata dal legislatore. Ma ciò non è consentito, anche in relazione alla necessità di stretta interpretazione della norma di agevolazione invocata, avente natura derogatoria di previsioni impositive generali e quindi insuscettibile di estensione al di là RAGIONE_SOCIALE ipotesi tipiche disciplinate» (così, ancora, Cass. n. 12500/2019).
È noto, infatti, che le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale; in relazione alle stesse, pertanto, non è consentita alcuna operazione ermeneutica che, quantunque in ottica di dichiarata interpretazione storico-adeguatrice e costituzionalmente orientata, si spinga oltre il limite del significato scaturente dalla lettera della legge, pretendendo di ridefinire i requisiti dell’agevolazione.
4. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo.
Tale statuizione, investendo i presupposti per l’applicazione della norma agevolatrice sulla quale si è fondata l’istanza di rimborso, ha natura assorbente e rende superfluo l’esame del primo motivo.
La sentenza impugnata è dunque cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel
merito con il rigetto dell’originari a domanda di rimborso avanzata dalla contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese dei gradi di merito possono essere interamente compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della società contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio , che liquida in € 10.179,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.