Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4979/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza n. 547/2019 della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 4.7.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
Agevolazione legge n. 388/2000 – RAGIONE_SOCIALE – calcolo agevolazione- ammortamenti.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava tre avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disconosceva nel conteggio dell’agevolazione ambientale di cui alla legge n. 388/2000, l’inclusione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento tra i costi di gestione dell’impianto fotovoltaico e rideterminava i ricavi della vendita di energia relativi al primo quinquennio di vita dell’impianto medesimo, considerando la data in cui esso era entrato in funzione.
La C.T.P. di Padova, disposta C.T.U., accoglieva parzialmente il ricorso e demandava all’A.F. di ricalcolare quanto eventualmente dovuto sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze peritali.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adita dalla società, corretto il dispositivo con decreto n. 498/2020, rigettava l’appello.
Avverso la precitata sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 4.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che la difesa erariale ha prodotto il decreto di correzione della sentenza impugnata n. 498/2020, emesso dalla C.T.R. del RAGIONE_SOCIALE in data 30.9.2020, con il quale è stato ritenuto mero errore materiale la dicitura ‘ accoglie parzialmente l’appello ‘, posto che dalla lettura combinata di motivazione e dispositivo si ricavava inequivocabilmente che la sentenza di primo grado era stata integralmente confermata.
Tanto premesso, con il primo motivo – rubricato «nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello, violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360. comma 1, n. 4 c.p.c. –
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ -la società ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame, adottando una mera formula di stile. Poiché infatti il giudice è peritus peritorum , era stato dedotto che la RAGIONE_SOCIALE non poteva acriticamente recepire le conclusioni peritali, dovendo motivare la condivisione RAGIONE_SOCIALE stesse. Il motivo di appello mirava appunto a censurare il difetto di motivazione da parte del giudice di primo grado, il quale aveva recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Anche la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di pronunciarsi e di esaminare fatti decisivi, quali appunto la valenza scientifica della tabella utilizzata dal c.t.u. per calcolare la stima di produzione, superiore sia a quella calcolata da proprio consulente che a quella effettiva.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, q ualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche ” per relationem ” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. n. 11917/2021).
2.3. La parte ricorrente fa sempre riferimento a quanto dedotto nel ricorso di primo grado ossia alle contestazioni avverso i rilievi degli accertatori, ma non deduce né documenta di aver formulato osservazioni critiche alla C.T.U. nelle memorie illustrative ovvero all’udienza di discussione davanti alla C.T.P., sicchè quest’ultima non era tenuta a motivare le ragioni dell’adesione alle conclusioni peritali.
2.4. La C.T.R. ha implicitamente respinto il motivo di gravame (difetto di motivazione della sentenza impugnata per omessa esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di adesione alle conclusioni peritali), nel momento in cui ha confermato di condividere le risultanze peritali, RAGIONE_SOCIALE quali l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tener conto per un ‘eventuale ridimensionamento’ dell’accertamento, come statuito nella sentenza di primo grado. (cfr sentenza C.T.P. n. 268/2018, in atti).
2.5. Peraltro, non costituisce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio l’asserita omessa valutazione della validità scientifica della tabella elaborata dal c.t.u. nominato di primo grado, posto che trattasi non già di fatto storico inteso in senso naturalistico, ma di valutazione tecnico giuridica.
2.6. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede di legittimità l’omesso esame di un vero e proprio ‘fatto’ in senso storico e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, invece, ‘fatti’ le questioni giuridiche, le argomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr . Cass. n. 25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 6, della legge n. 388/2000 in ordine al corretto computo del
periodo di tempo da considerare al fine del conteggio dell’agevolazione fiscale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -Nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c .», la società deduce di aver formulato un secondo motivo di gravame, a pagina 9 dell’atto di appello, con il quale aveva chiesto alla C.T.R. di pronunciarsi sulla correttezza del conteggio dell’agevolazione fiscale, in particolare in ordine al computo del periodo di tempo da considerare, questione sulla quale neppure i giudici di primo grado si erano pronunciati. Infatti, i verificatori ritenevano che l’arco temporale utile ai fini del conteggio dovesse partire dalla data di entrata in funzione dell’impianto, laddove secondo la ricorrente la locuzione ‘primi cinque anni di vita dell’impianto’ indicherebbe una decorrenza legata alla sua potenziale funzionalità. I giudici del gravame, nel confermare la sentenza di primo grado, che non si era pronunciata sul punto, si erano limitati a una mera formula di stile, ciò integrando pertanto anche il denunciato vizio di omessa motivazione.
3.1. Il motivo è inammissibile per la inestricabile mescolanza di vizi eterogenei, quali la violazione di legge, l’omessa pronuncia su un motivo di gravame e l’omesso esame di fatti decisivi, senza la formulazione di circostanziate censure avverso specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al
quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma e vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, o l’omesso esame di un fatto. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo ed il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. 19443/2011).
3.2. Il motivo è comunque infondato.
3.3. Nella sentenza di primo grado, contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, si dà espressamente atto del fatto che il c.t.u. aveva accertato che l’impianto era in funzione e produzione dal maggio 2011 e la C.T.RAGIONE_SOCIALE. ha affermato che ‘ tali dati (ossia costi per la messa in funzione dell’impianto e data di messa in esercizio dell’impianto), pertanto, costituiscono rilievi certi indipendentemente dalle riprese dell’Ufficio e dalle contestazioni della ricorrente e consentono di effettuare una nuova valutazione per un eventuale ridimensionamento dell’accertamento.’
3.3. La RAGIONE_SOCIALE, nel confermare l’adesione alle risultanze peritali (pagina 6, punto 3, della sentenza impugnata) ha pertanto implicitamente respinto il motivo di gravame.
3.4. La statuizione si appalesa peraltro conforme all’orientamento di legittimità, espresso in plurime pronunce (da ultimo, Cass. n. 18918/2025, Cass. n. 8052/2025), secondo cui l’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale
applicabile ratione temporis , va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto RAGIONE_SOCIALE relative immobilizzazioni materiali, necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente, è iscritto nello stato patrimoniale (cfr. Cass. T., n. 11868/2024). In particolare, al § 2.6 della motivazione dell’ordinanza n. 8052/2025 si è esplicitato che, con particolare riferimento agli investimenti da fonti rinnovabili (come nel caso per cui è l’odierno giudizio), soccorre la disciplina specifica dettata dall’art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008, per gli «Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili», che, al § 3, prevede che i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Sia l’art. 21, sia l’art. 23 del citato regolamento prevedono che ‘ i costi ammissibili vengono calcolati come previsto dall’art. 18, paragrafi 6 e 7, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi’ (paragrafo 5 dell’art. 21, paragrafo 3, secondo periodo, dell’art. 23).
3.5. Pertanto, con il Regolamento n. 800/2008, abrogato dall’art. 57 del Regolamento CE n. 651/2014 (ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), vantaggi e costi operativi sono stati espunti dal calcolo del sovraccosto (ovvero del costo ammissibile), nel senso che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, i primi (ovvero i profitti) non vanno detratti ed i secondi (i costi operativi) non vanno aggiunti. Va infatti applicata la normativa comunitaria del 2008, che esclude – art. 23 – dal computo dei costi ammissibili i vantaggi ed i costi operativi.
3.6. Inoltre, in tema di determinazione del reddito d’impresa, gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all’ambiente, di cui all’art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile ” ratione temporis ,” si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale, da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall’utilizzo di tali investimenti. La deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non può prevedere anche la deduzione dell’ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un’illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolo dell’agevolazione in esame. (cfr. Cass. sez. T., n. 23054/2023).
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Spese secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)