Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5668/2023 R.G. proposto da:
–
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall”avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) –
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMANGNA n. 1009/2022, depositata il 29/08/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
Il contribuente ha impugnato l’ avviso di accertamento per l’i.c.i. relativo all’annualità 2010.
Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato in accoglimento dell’appello del Comune, con condanna del contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nella sentenza di appello si legge che, a prescindere da dove il contribuente viva/risieda, non ha diritto ad usufruire dell’agevolazione invocata nel 2010, atteso che per abitazione principale si intende quella dove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e la moglie, da cui il contribuente non si è mai separato, risiede e dimora in altro immobile in altro Comune (immobile per cui, peraltro, usufruisce dell’agevolazione per l’abitazione principale).
Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Il Comune si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l’accoglimento con rinvio e la rimessione in termini al fine di provare l’intento elusivo del contribuente.
5.Entrambe le parti hanno depositato memorie.
6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024.
CONSIDERATO
1.Il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2022, in base alla quale è sufficiente che il contribuente abbia la propria residenza e dimora nell’immobile ai fini dell’agevolazione per l’abitazione principale, a prescindere dalla situazione degli altri familiari, ed essendo stata rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’estensione all’i.c.i. dei principi affermati in materia di i.mu.; 2) l’illegittimità della condanna alle spese, essendo stata difesa l’amministrazione da un proprio dipendente.
Preliminarmente il collegio rileva che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione rimessa, con ordinanza interlocutoria da Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2023, 5870, al fine di stabilire se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’ art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 nel senso che l’agevolazione va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.
In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria da Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2023, 5870.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.