Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3259 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3259 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32243/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -controricorrentericorrente incidentale- avverso la Sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale del Veneto 758-2-18 depositata il 20/06/2018.
Lette le conclusioni del sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO.
Udita la relazione svolta alla Pubblica udienza del 21/01/2026 dalla consigliera NOME COGNOME.
Udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, come da proprie conclusioni scritte.
Uditi per la ricorrente Amministrazione Finanziaria l’AVV_NOTAIO e per la società contribuente l’AVV_NOTAIO
COGNOME, in sostituzione AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO , che ha richiamato le conclusioni già rassegnate in atti.
FATTI DI CAUSA
La controversia riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva determinato nei confronti AVV_NOTAIOa società maggiori Ires ed Irap per gli anni di imposta dal 2009 al 2012, recuperando a tassazione le quote di ammortamento dei beni oggetto del conferimento di ramo di azienda avvenuto nel 2008. In particolare, con tali avvisi l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato, in primo luogo, l’elusività RAGIONE_SOCIALE complesse operazioni societarie che avevano portato al conferimento del ramo di azienda e, comunque, il mancato perfezionamento AVV_NOTAIO‘opzione di affrancamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tale conferimento.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazioni AVV_NOTAIO‘Ufficio, mentre il giudice di appello aveva ritenuto l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni di conferimento, a suo avviso giustificate da esigenze di riorganizzazione societaria, nonché correttamente perfezionata l’opzione di affrancamento pe r le annualità dal 2010 in poi, per le quali vi era stato il tempestivo pagamento di quanto dovuto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.176, co.2 ter , d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.). Per l’annual ità 2009, la C.t.r. aveva, invece, confermato la legittimità AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento, in quanto il pagamento AVV_NOTAIOa prima rata AVV_NOTAIO‘imposta sostitutiva non era avvenuto nei termini di legge e quindi l’opzione di af francamento non poteva ritenersi perfezionata.
Avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale del Veneto, che ha accolto parzialmente l’appello AVV_NOTAIO a società contribuente, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con quattro motivi contro RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), che resiste con controricorso e spiega, a sua volta, ricorso incidentale affidato a tre articolati motivi.
Nel corso del giudizio, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata, ai s ensi AVV_NOTAIO‘art. 1, co. 186, AVV_NOTAIOa l. 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo agli avvisi di accertamento emessi per il 2010, 2011 e 2012, ed ha chiesto alla Corte di prendere atto AVV_NOTAIOa intervenuta definizione agevolata AVV_NOTAIOa controversia tributaria pendente nella parte riguardante gli avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2010 in poi, con conseguente estinzione AVV_NOTAIOa materia del contendere, e di proseguire il processo in relazione alla parte AVV_NOTAIOa controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO (relativo ad Ires per periodo di imposta 2009) e n. NUMERO_DOCUMENTO (relativo ad Irap per periodo di imposta 2009), in quanto non oggetto di definizione agevolata, su cui ha ribadito le richieste già formulate nel ricorso incidentale.
A seguito di decreto di questa Corte, che ha disposto l’estinzione AVV_NOTAIO‘intero giudizio, la società contribuente ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 391, co. 3, c.p.c., per quanto riguarda la parte AVV_NOTAIOa controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi ad ad Ires ed Irap per periodo di imposta 2009.
Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 21 gennaio 2026, in vista AVV_NOTAIOa quale il sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La parte ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 176, co.2 -ter , d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, 1, co.47, legge 24 dicembre 2007, n.244, 1, commi 4 e 8, d.m. 25 luglio 2008, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L ‘Amministrazione finanziaria contesta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata con cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che fosse
valida l’opzione per l’affrancamento per le annualità dal 2010 in poi, per le quali la società aveva versato regolarmente le rate dovute.
Secondo l’Ufficio, era circostanza pacifica che la prima RAGIONE_SOCIALE tre rate AVV_NOTAIO‘imposta era stata pagata il 30.9.2009, in ritardo rispetto al termine legale del 16.9.2009. Da ciò conseguiva che la società era decaduta dall’opzione per l’affrancamento, soluzione che la RAGIONE_SOCIALE aveva condiviso solo per l’annualità 2009 e non per le successive.
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE sostiene che la finalità AVV_NOTAIO‘affrancamento fiscale, mediante imposta sostitutiva, dei maggiori valori emersi in sede di conferimento sia quella di allineare i valori fiscali a quelli contabili civilistici, obiettivo che sarebbe vanificato se si consentisse al contribuente, che abbia già optato per l’allineamento dei valori fiscali e civilistici, di differire quest’ultimo discrezionalmente ad un periodo successivo, coincidente con quello, futuro ed incerto, nel quale egli decida di versare la prima rata AVV_NOTAIO‘imposta sostitutiva.
1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 176, co. 2 ter , ultimo periodo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 37 bis d.P.R. 29 settembre, n. 600; 10 bis legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c.; 37 bis d.P.R. 29 settembre, n. 600; 10 bis legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale (erroneamente indicato sub 5), l’RAGIONE_SOCIALE denunzia, in subordine, l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Sostanzialmente l’ufficio, con i motivi successivi al primo impugna, in via subordinata e sotto diversi profili, la statuizione con
cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’operazione di conferimento non avesse carattere elusivo e fosse sorretta da valide ragioni economiche.
2.1. Preliminarmente deve darsi atto che la società contribuente ha aderito alla definizione AVV_NOTAIOa lite, ai s ensi AVV_NOTAIO‘art. 1, co. 186, AVV_NOTAIOa l. 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo a ll’impugnativa degli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2010, 2011 e 2012, in relazione alle quali deve dichiararsi la cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere e l’estinzione parziale del giudizio, che prosegue limitatamente all’annualità 2009.
2.2. Di conseguenza, il ricorso principale non deve essere esaminato perchè, all’evidenza, riguarda solo le annualità per le quali l’ufficio era risultato soccombente e che sono tutte ricomprese nella definizione AVV_NOTAIOa lite.
3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denunzia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.360, primo comma, n.4, c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, la nullità AVV_NOTAIOa sentenza per motivazione apparente, laddove il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’art.1, co.4, d.m. 25 luglio 2008 subordini il perfezionamento AVV_NOTAIO‘opzione al pagamento tempestivo AVV_NOTAIOa prima rata.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società denunzia la violazione degli artt. 176, co.2 -ter , d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, 1, co.47, legge 24 dicembre 2007, n.244, 1, commi 4 e 8, d.m. 25 luglio 2008, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., laddove il giudice di secondo grado ha ritenuto che tali norme abbiano subordinato il perfe zionamento AVV_NOTAIO‘opzione al pagamento tempestivo AVV_NOTAIOa prima rata, senza possibilità di applicazione AVV_NOTAIO‘istituto del ravvedimento operoso.
3.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la società denunzia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.360, primo comma, n.4, c.p.c., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 112 c.p.c. la nullità AVV_NOTAIOa sentenza per
motivazione apparente, laddove il giudice di secondo grado non si è pronunciato su specifiche eccezioni e domande di parte contribuente.
4.1. I motivi riguardano, sotto diversi profili, la questione concernente la decadenza AVV_NOTAIOa società dall’opzione per l’affrancamento mediante l’i mposta sostitutiva, ex art. 176, c. 2 ter, T.u.i.r., dei maggiori valori emersi in sede di conferimento AVV_NOTAIO‘azienda.
Essi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.
4.2. Va premesso che il conferimento di azienda, operando secondo il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, ha natura ontologicamente neutrale, comportando non un trasferimento effettivo di beni, ma un passaggio meramente contabile degli stessi, ossia il loro semplice transito, purché con parità di valore, dal bilancio AVV_NOTAIOa conferente a quello AVV_NOTAIOa conferitaria.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art.176, comma 1, T.u.i.r . <>.
La disciplina legislativa, quindi, stabilisce la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, sicché la società conferitaria subentra nella medesima posizione AVV_NOTAIOa conferente in ordine alle attività e passività formanti il compendio aziendale conferito. Di conseguenza, il conferitario
assume il costo storico RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni ed il relativo fondo di ammortamento, quale risulta dal bilancio AVV_NOTAIO‘esercizio anteriore al conferimento, e deve effettuare gli ammortamenti per l’intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento, nè può dedurli (v. Cass.n. 34750 del 2019).
A seguito AVV_NOTAIOa modifica AVV_NOTAIO‘art. 176 T.u.i.r., in forza AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 46, legge. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, è stato abrogato il comma 2 AVV_NOTAIO‘art. 176 ed è stato inserito il comma 2ter , applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che ha introdotto la possibilità, per la società conferitaria, in ipotesi di conferimento d’azienda, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici iscritti in bilancio a titolo di immobilizzazioni materiali e immateriali all’esito del conferimento (cioè il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti), optando per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota progressiva, RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e AVV_NOTAIO‘imposta regionale sulle attività produttive, procedendo in tal modo all’affrancamento dei plusvalori latenti, i cui scaglioni dipendono dall’ammontare dei plusvalori oggetto di riconoscimento fiscale.
L ‘art. 1, comma 47, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha, inoltre, previsto che <>.
Dunque, secondo la disciplina vigente ratione temporis , l ‘affrancamento avviene mediante il versamento in sede di dichiarazione dei redditi di un’imposta , sostitutiva RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e AVV_NOTAIO‘imposta regionale sulle attività produttive, da applicarsi al valore RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all’azienda conferita.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, peraltro, si considerano riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. L’importo AVV_NOTAIO‘imposta sostitutiva deve essere versato secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 1 d.m. 25 luglio 2008 n. 188, che al comma 4 prevede che <>; mentre al successivo comma 8 prevede che <>.
3.3. Nel caso in esame risulta circostanza pacifica che il pagamento AVV_NOTAIOa prima rata sia avvenuto il 30.9.2009, in ritardo rispetto al termine legale del 16.9.2009, non ricorrendo un’ipotesi di opzione ritardata o reiterata.
Sul punto, invero, la difesa di parte contribuente non solleva contestazioni, ma invoca l’istituto del ravvedimento operoso, che , a suo avviso, dovrebbe intendersi applicabile per il richiamo espresso, contenuto nell’art.1, comma 8, del regolamento sopra citato, alle norme sulla riscossione, il contenzioso e le sanzioni previste ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
Tuttavia, il dato letterale del testo regolamentare è chiaro nell’esplicitare che il versamento AVV_NOTAIOa prima rata determina il perfezionamento AVV_NOTAIO‘opzione ; tale rilievo esclude che per il ritardato pagamento AVV_NOTAIOa prima rata possa esservi ravvedimento operoso, trattandosi AVV_NOTAIO ‘ esercizio di una scelta discrezionale del contribuente (quella di avvalersi AVV_NOTAIO‘affrancamento mediante il pagamento AVV_NOTAIO‘imposta sostitutiva) , che deve avvenire con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge (nella specie entro il termine per il versamento a saldo RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2008 , cioè entro il 16 giugno 2009 o il 16 luglio 2009 con la maggiorazione AVV_NOTAIO 0,40 per cento).
Tale lettura AVV_NOTAIOa normativa applicabile ratione temporis trova conferma nella relazione illustrativa al decreto, in cui si legge:<>.
In tal senso si è espressa anche la prassi amministrativa, con la circolare AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE Entrate, n. 57/E del 25 settembre 2008, la quale, in relazione proprio al d.m. 25 luglio 2008, ha sostanzialmente specificato che l’omesso o insufficiente versamento RAGIONE_SOCIALE rate successive alla prima non implica il venir meno AVV_NOTAIO‘efficacia AVV_NOTAIO‘opzione, ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, in quanto <> (art.24, citato anche dal P.G. nelle conclusioni scritte).
Pertanto, alla luce AVV_NOTAIOa normativa citata, si ritiene che l’opzione vada esercitata nei termini con il versamento AVV_NOTAIOa prima rata, secondo le modalità operative di esercizio AVV_NOTAIO‘opzione descritte nel decreto attuativo, che si pone in maniera coerente nell’ambito AVV_NOTAIOa delega legislativa che ad esso rinvia per l’emanazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti AVV_NOTAIO‘opzione .
Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: <>.
3.4. In relazione al terzo motivo di ricorso incidentale, infine, non si ravvisa alcuna omessa pronuncia in ordine alle eccezioni riproposte in appello e non analiticamente esaminate, che risultano rigettate.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che le questioni, non espressamente esaminate, <>.
Pertanto, la censura di omessa pronuncia è infondata, atteso che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa motivazione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporta la reiezione AVV_NOTAIOa pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione ( ex multis , Cass. 24155/2017).
Inoltre, non si è mancato di precisare che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo AVV_NOTAIOa pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno AVV_NOTAIOa decisione (Cass. n.1616/2021).
Per quanto fin qui detto, il ricorso incidentale va complessivamente rigettato.
Le spese, per quanto ancora in contestazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del
contendere in ordine alle annualità dal 2010 in poi;
dichiara assorbito il ricorso principale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE -relativo esclusivamente alle annualità dal 2010 in poi per le quali era stata soccombente in grado di appello -in ragione AVV_NOTAIOa definizione agevolata AVV_NOTAIOa lite afferente alle anzidette annualità con conseguente estinzione;
rigetta il ricorso incidentale AVV_NOTAIOa società, che condanna al pagamento in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 21/01/2026.
L’estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME