Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4311 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4311 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
OGGETTO: Irpef 2011 -Provvedimento di affidamento straordinario -Esecuzione provvisoria – Indicazione della totalità della pretesa.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , in quanto eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procure speciali allegate in atti, dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito Pec;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3677, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 29.9.2020, e pubblicata il 24.11.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, il 28.11.2016, avviso di accertamento recante pretesa impositiva per l’importo di 73.566096,00 Euro, oltre accessori, ai fini Irpef ed in relazione all’anno 2011. Il contribuente riceveva quindi in data 4.4.2017 nove atti di pignoramento presso terzi, relativi alla totalità della pretesa impositiva. Il contribuente dichiarava di essere venuto in quest’occasione a conoscenza che l’Ente impositore aveva provveduto all’affidamento in carico straordinario all’Incaricato per la riscossione dell’intera pretesa fiscale, ritenendo sussistere il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.
Valutata priva di motivazione e giustificazione la pretesa di agire esecutivamente per l’intero ammontare del preteso credito, il contribuente ricorreva avverso l’affidamento straordinario dell’intera somma per ragioni cautelari non esplicitate, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP riteneva ammissibile la impugnazione dell’affidamento straordinario e fondate le difese del contribuente perché l’esecuzione provvisoria, in assenza della prova dei presupposti di legge, non poteva essere esercitata per l’intera somma oggetto della pretesa fiscale, ma solo per un terzo.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riteneva inammissibile l’impugnazione dell’affidamento straordinario, precisando che ove l’impugnazione avesse dovuto considerarsi rivolta avverso gli atti di pignoramento, il giudice tributario risultava carente di giurisdizione.
Scomparso NOME COGNOME il 1°.9.2020, gli sono succeduti gli eredi, odierni ricorrenti, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a due motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Preliminarmente deve osservarsi che nel suo controricorso l’RAGIONE_SOCIALE non ha proposto specifiche difese attinenti all’oggetto della controversia in esame, ma ha chiesto riunirsi il presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti innanzi a questa Corte, recante RGN NUMERO_DOCUMENTO ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto. Deve allora rilevarsi che il giudizio in questione è stato già definito da questa Corte con decisione 4.11.2025, n. 29072, pronuncia sfavorevole ai contribuenti. Tenuto conto del diverso oggetto dei due giudizi, non si condivide la tesi della controricorrente secondo cui la definitività dell’accertamento avrebbe comportato il venir meno dell’interesse a questo ricorso da parte dei ricorrenti.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., i contribuenti contestano la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 29, primo comma, del Dl n. 78 del 2010, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 24, primo e secondo comma, Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’affidamento straordinario della totalità RAGIONE_SOCIALE somme pretese all’Incaricato per la riscossione.
Spiegano i contribuenti che, come previsto dalla legge in materia di atto impositivo, e specificato nel caso di specie pure nello stesso avviso di accertamento notificato, e peraltro tempestivamente impugnato, in ossequio alle regole che disciplinano l’esecuzione provvisoria è possibile procedere, a seguito della notifica dell’atto impositivo, all’esecuzione provvisoria nella misura di un terzo dei tributi richiesti. Diversamente, mentre era ancora pendente il termine sospensivo di centottanta giorni per l’inizio dell’esecuzione previsto dalla legge, l’Incaricato per la riscossione ha notificato atti di pignoramento presso terzi per l’intero ammontare.
I ricorrenti allegano di essere solo così venuti a conoscenza dell’affidamento di un carico eccedente il limite ordinario di legge, provvedimento di cui non avevano ricevuto comunicazione. Il provvedimento aveva evidentemente la natura di un affidamento straordinario del carico per l’intero importo, che avrebbe potuto essere legittimo solo qualora fosse stato invocato e dimostrato il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione in caso di ritardo nell’esazione. Della ricorrenza dei presupposti di legge, però, l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito alcuna illustrazione, tantomeno dimostrazione.
2.1. La CTR ha osservato che ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) del Dl n. 78 del 2010, decorsi sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, l’Ente impositore può affidare in carico l’intera pretesa tributaria per il suo valore integrale quando vi è fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, e l’Incaricato può procedere anche prima della scadenza dell’ordinario termine di sospensione di centottanta giorni. Trattasi di procedura che deroga all’ordinaria. Secondo i giudici dell’appello ‘l’atto di affidamento è assimilabile ad un negozio giuridico di tipo privatistico. Si tratta di un mandato a riscuotere un credito’. Nel caso di affidamento straordinario per ragioni cautelari, la normativa vigente non prevede che ne sia data comunicazione al contribuente. Tra l’altro la comunicazione, anche quando prevista, cioè nell’ipotesi ordinaria, è disposto che sia spedita con raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, si tratta pertanto di una mera segnalazione.
Nel caso di specie COGNOME NOME era stato pienamente edotto della pretesa tributaria in conseguenza della regolare notificazione dell’avviso di accertamento. In conseguenza è ‘nell’ambito del giudizio avverso l’avviso di accertamento che il contribuente può estendere la sua difesa anche attraverso l’affidamento straordinario, chiedendo la sospensione dell’atto impugnato … Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto sia perché nessuna norma prevede
l’impugnabilità dell’affidamento straordinario sia perché il diritto di difesa del contribuente non è stato in alcun modo violato’ (sent. CTR, p. IV s.).
Le questioni sollevate dai ricorrenti risultano per gran parte nuove, e tanto induce, non essendo stati rinvenuti precedenti in materia nella giurisprudenza di legittimità, a ritenere opportuno rimettere la definizione del giudizio ad una prossima pubblica udienza.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., i ricorrenti, eredi di COGNOME NOME, censurano ancora la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice del gravame pronunciato su una domanda che non era stata proposta, in relazione all’impugnazione innanzi al giudice tributario degli atti di pignoramento presso terzi.
Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, perché sia trattato in pubblica udienza.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rinvia a nuovo ruolo il giudizio introdotto da COGNOME NOME e COGNOME NOME , in quanto eredi di COGNOME NOME, disponendone la trattazione in una prossima pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 6.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME