Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1022 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30413-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 646/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 05/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento avente ad oggetto le tasse automobilistiche per l’anno 2015 relative a due auto storiche del 1990 e 1993, iscritte all’RAGIONE_SOCIALE;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio affermando che, nonostante la previsione di cui all’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), con la quale è stata eliminata l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli non ultratrentennali, cosicché il contribuente, in buona fede, è stato condizionato da un flusso incessante di informazioni contrarie alla soppressione dell’esenzione de qua per le auto storiche da parte della regione Veneto e la legge regionale del Veneto n. 6 del 2015 aveva d’imperio disposto il mantenimento dell’esenzione, poi venuta meno a seguito della relativa dichiarazione di incostituzionalità con la sentenza n. 242 del novembre 2016 della Corte costituzionale.
La Regione Veneto proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la Regione Veneto lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 34
Ric. 2021 n. 30413 sez. MT – ud. 09-11-2022
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del 2000 e dell’art. 13 della legge n. 471 del 1997 in quanto nel caso di specie non sussistono i presupposti per invocare un affidamento incolpevole della parte contribuente in quanto alla data di scadenza del tributo (31 gennaio 2015) non si è verificata una situazione di legittimità apparente tale da creare una aspettativa, perché la legge regionale del Veneto n. 6 del 2015 è entrata in vigore solo il 28 aprile 2015 e il termine ultimo per il pagamento della tassa era il 31 gennaio 2015.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in COGNOME tema COGNOME di COGNOME sanzioni COGNOME tributarie COGNOME la COGNOME tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, della I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quell dell’ordinamento dell’Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata d risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni (nella specie, l S.C. ha confermato la decisione impugnata la quale aveva annullato le sanzioni irrogate al contribuente, che, in materia di IVA, aveva superato il limite massimo dei crediti d’imposta annualmente compensabili, a fronte dell’incertezza provocata dalle indicazioni contenute in una risoluzione dell’Agenzia delle entrate, poi seguita da un comunicato stampa, peraltro insufficiente a risolvere il problema interpretativo: Cass. n. 370 del 2019);
in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 36 comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di
Ric. 2021 n. 30413 sez. MT – ud. 09-11-2022
legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispeci concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. n. 23851 del 2019).
Poiché, come concordemente affermato da entrambe le parti nei loro rispettivi atti processuali (per il controricorrent veda in particolare p. 12 del controricorso laddove afferma esplicitamente che la data di scadenza per provvedere al pagamento era il 31 gennaio 2015 e che senza la successiva legge regionale del Veneto bene avrebbe potuto provvedere a regolarizzare la propria posizione tributaria in sede d ravvedimento operoso) il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica era il 31 gennaio 2015 – diversamente da come sembrerebbe opinare la sentenza impugnata che nella parte in fatto afferma che la regione Veneto aveva dedotto che l’ultimo giorno utile sarebbe stato il 31 dicembre 2015 – viene a cadere la principale rado decidendi della suddetta sentenza, fondata sulla vigenza di una legge regionale che avrebbe legittimato il non pagamento della tassa, legge – secondo la sentenza impugnata – vigente al momento della scadenza del pagamento ma successivamente dichiarata incostituzionale: tale legge (la n. 6 del 2015 della regione Veneto) è infatt entrata in vigore solo entrata in vigore solo il 28 aprile 2015 ossia dopo la scadenza del termine ultimo per pagare la tassa. Inoltre, la sentenza afferma incoerentemente che la
pubblicazione delle indicazioni afferenti l’esenzioni sul sit internet della regione Veneto sarebbe avvenuta dopo l’ultimo giorno utile per il pagamento (ossia, nell’incerta prospettiva dei giudici di merito, il 31 dicembre 2015): il che smentisce la prospettazione relativa ad un affidamento incolpevole della parte contribuente, in quanto tale pubblicazione sarebbe appunto avvenuta dopo il periodo di presunta incertezza normativa. Pertanto, la sentenza impugnata è pervenuta ad una falsa applicazione dei principi giuridici, consistent nella sussunzione della fattispecie concreta all’interno di un qualificazione giuridica (l’affidamento incolpevole della parte contribuente) che non le si addice, non potendosi qualificare, alla luce dell’onere di diligenza cui è tenuto il contribuent come incolpevole l’affidamento (cfr., ad esempio, Cass. n. 32402 del 2018, secondo cui in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente avvalersi del regime di favore del cd. margine spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolaz eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità detrazione: in applicazione del principio, la Cassazione ha escluso l’applicabilità del regime del margine nell’ipotesi d un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad un altro Stato dell’Unione europea, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l’oner di diligenza ritenersi assolto in base ad u acritico affidamento sulle dichiarazioni effettuate dalla società cedente.
Dunque, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 Il Presidente