Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28345 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
NOME RIMBORSO -IRES 2004.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4177/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del l’atto di costituzione di nuovo difensore del 13 ottobre 2021,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1233/06/2016, depositata il 16 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
1. A seguito di processo verbale di constatazione notificato in data 29 ottobre 2009, mediante il quale, rilevata la nullità di alcuni contratti ‘pronti contro termine’ e di ‘copertura finanziaria’, veniva accertato un reddito della società per l’anno 2004 di € 1.713.394,00 (a fronte di una perdita dichiarata di € 1.176.095,00), la RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di adesione totale ex art. 5bis della legge 19 giugno 1997, n. 218 (vigente ratione temporis ), e successivamente veniva emesso atto di definizione n. NUMERO_DOCUMENTO/2009, notificato il 3 dicembre 2009.
In data 1° dicembre 2009 la società contribuente inoltrava in via telematica domanda di rimborso ex art. 6 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, chiedendo la deducibilità del 10% dell’IRAP versata ai fini IRES.
In data 15 dicembre 2009 la società versava quindi la prima rata (pari ad 1/12 dell’importo di cui all’atto di definizione).
L’8 febbraio 2012 la società presentava istanza di rimborso, ritenendo non dovuta una parte dell’IRES versata in relazione all’atto di definizione n. NUMERO_DOCUMENTO; in particolare, la contribuente si doleva del fatto che «l’atto di definizione notificato in data 3 dicembre 2009 ha avuto ad oggetto un maggior imponibile IRES di € 35.984,00 poiché è stato emesso sulla base della perdita IRES originariamente dichiarata dalla
società di € 1.176.095,00, anziché della maggior perdita dichiarata a seguito dell’istanza ex d.l. n. 185/2008 di € 1.211.479,00».
Formatosi quindi il silenziorifiuto sull’istanza di rimborso in questione, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso la quale, con sentenza n. 177/04/2015 del 3 febbraio 2015, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 1233/06/2016, pronunciata il 20 settembre 2016 e depositata in segreteria il 16 novembre 2016 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE (ricorso notificato il 7 febbraio 2017), sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 -bis del d.lgs. n. 218/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto modificabile l’importo oggetto di accertamento con
adesione, in quanto lo strumento utilizzato (accertamento con adesione al processo verbale di constatazione) precludeva qualunque revisione o negoziazione in merito all’importo oggetto di accertamento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva errato nell’individuare l’àmbito di applicazione e le modalità di fruizione della detrazione di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009, in quanto per l’anno d’imposta in oggetto non era s tata versata IRES (essendo stata dichiarata una perdita di esercizio), e successivamente la relativa imposta era stata determinata in base alla definizione concordata con l’Ufficio.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, risulta pacifico che, in data 27 novembre 2009, la società RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di adesione al processo verbale di constatazione, notificatole il 29 ottobre 2009 e relativo all’anno d’imposta 2004, ai sensi dell ‘art. 5 -bis del d.lgs. n. 218/1997.
A seguito di tale istanza di adesione, l’Ufficio redigeva atto di definizione, in ottemperanza ad essa.
La società ottemperava a quanto richiesto, ma richiedeva nel frattempo di dedurre dall’IRES il 10% dell’IRAP, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 del d.l. n. 185/2008, conv. dalla
legge n. 2/2009, il che avrebbe portato ad aumentare la perdita dichiarata ed a ridurre il reddito accertato per l’anno d’imposta in questione (2004).
La richiesta di rimborso, quindi riguarda propria l’asserita maggiore IRES versata, a seguito della mancata deduzione dell’importo di cui all’art. 6 del d.l. n. 185/2008.
Sul punto, va rilevato che l’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione di cui all’art. 5 -bis del d.lgs. n. 218/1997 prevedeva la facoltà per il contribuente di prestare adesione alle risultanze di detto verbale in tema di imposte sui redditi e di IVA, che consentivano l’emissione di avvisi di accertamento parziale.
Il vantaggio dell’istituto, per il contribuente, consisteva essenzialmente nel fatto che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un quarto del minimo, in base alla disciplina vigente ratione temporis ), venivano ridotte alla metà per cui, in caso di adesione totale al processo verbale di constatazione, l’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni risultava pari ad un ottavo del minimo.
La ratio dell’i stituto era quindi quella di semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento e collaborazione, e di agevolare il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti.
Pur rientrando nel più ampio schema dell’accertamento con adesione, rispetto alla procedura di accertamento con adesione tradizione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 218/1997, in questo caso non vi sono negoziazioni, approfondimenti ed analisi congiunte,
in quanto l’eventuale adesione deve essere integrale, ed a tale adesione segue il beneficio della riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Da ciò consegue che è escluso dalla procedura di adesione tutto ciò che, pur inserito all’interno del processo verbale, non ha alcuna attinenza con quanto può formare oggetto di immediata adesione, sicché non possono essere fatte oggetto di adesione tutte quelle indicazioni che, seppur inserite nel processo verbale di constatazione, necessitano di una ulteriore attività istruttoria da parte dell’Ufficio. Sotto tale profilo, l’eventuale evidenziazione di costi o la richiesta di detrazioni, pur se risultanti dal processo verbale di constatazione, implicano necessariamente una eventuale attività di accertamento in ordine alla loro esistenza ed inerenza, dunque una attività valutativa che fuoriesce dall’ambito proprio dell’istituto in esame, caratterizzato, come detto, dalla sola constatazione RAGIONE_SOCIALE violazioni sostanziali riscontrate (Cass. 20 ottobre 2021, n. 29036). L’adesione al processo verbale di constatazione, invero, comporta una condivisione dei contenuti del verbale e, dunque, della pretesa erariale, ed è per tale ragione che, in tal caso, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla formale notifica di un successivo atto impositivo.
Ne consegue, pertanto, che, in presenza di una adesione regolarmente prestata dal contribuente al processo verbale di constatazione, e del successivo atto di definizione emesso dall’Ufficio, non possono essere rimessi in discussione gli importi accertati (mediante l’indicazione di nuovi costi o la riduzione di ricavi), posto che, in tal caso, il contribuente avrebbe dovuto avvalersi RAGIONE_SOCIALE fac oltà concesse dall’art. 12,
comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero, comunque, procedere ad accertamento con adesione ordinario.
2.2. Il secondo motivo resta assorbito.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto dalla società contribuente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per i gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese per i gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.