Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
Oggetto: Tributi
Accise -energia elettrica- imposte addizionali – Compatibilità con il diritto unionale – Questione
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 25128 del ruolo generale dell’anno 202 0, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 262/04/2020, depositata in data 27 febbraio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. L’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 281/02/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria di rigetto del ricorso della suddetta società avverso un avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato euro 56.983,50 a titolo di addizionale provinciale, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.551/1988, conv. in legge n. 20/1989, sui consumi di energia elettrica dal 2007 al 2011, irrogando contestualmente la sanzione amministrativa. L’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE di avere conteggiato in un unico contatore (presso alcuni centri commerciali ubicati nella provincia di Alessandria, in comproprietà tra RAGIONE_SOCIALE e la controllata RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE ) sia l’energia da lei direttamente consumata che quella, di fatto, ceduta a terzi (RAGIONE_SOCIALE ) in forza di un contratto di ‘service’ che contemplava l’erogazione di una prestazione comprendente varie componenti, tra cui l’energia elettrica. L’Ufficio sosteneva l’illegittimità di tale comportamento della contribuente avendo quest’ultima versato l’imposta erariale e l’addizionale provinciale come titolare di un’unica utenza con consumi complessivi quantificati in misura eccedente la soglia di 200.000 kw/h, laddove doveva escludersi dalla
quantificazione dei consumi l’energia ceduta a terzi con conseguente mancato superamento della suddetta soglia di esenzione di imposta.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR accoglieva l’appello della società osservando che andava disapplicata, per contrasto con la Direttiva Europea n. 2008/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia ( ex plurimis , sentenze 27 febbraio 2014, C-82/2012; 25 luglio 2018, C- 103/17; 5 marzo 2015, C-553/13), la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988 conv. in legge n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali con conseguente non debenza RAGIONE_SOCIALE addizionali medesime e RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate; tale conclusione non era ostacolata dal fatto che la contribuente non avesse sollevato nelle fasi processuali alcuna specifica eccezione inerente la contrarietà della normativa italiana al diritto unionale (prospettata solo con la memoria difensiva del 21.1.2020) atteso che, in forza del principio di effettività contenuto nell’art. 10 del Trattato CE, il diritto comunitario andava applicato nella sua interezza indipendentemente da specifiche domande proposte nel giudizio di merito o introdotte con i motivi di ricorso, al pari RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale o del cosiddetto ius superveniens con il solo limite dell’avvenuta definizione del rapporto contro verso (sono richiamate Cass. n. 19661 del 2018; Cass. n. 20435 del 2014; Cass. n. 8319 del 2004).
Resiste con controricorso la società contribuente illustrato con successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 8, del d.lgs. n. 546/92 e 101 c.p.c. per avere la CTR accolto l’appello della società sul presupposto della incompatibilità della normativa nazionale in tema di addizionale provinciale sull’energia elettrica con la Direttiva europea 2008/112/CE sebbene la contribuente avesse sollevato tale eccezione soltanto con la memoria illustrativa depositata il 28.1.2020 a ridosso della discussione della causa fissata per l’11.2.2020, poco prima de lla scadenza
del termine di cui al comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/92, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine, in violazione del divieto di novum in appello (come eccepito dall’Ufficio nella memoria illustrativa depositata il 31.1.2020).
1.1. Il motivo non coglie la ratio decidendi atteso che il giudice di appello, lungi dall’accogliere il ‘motivo nuovo’ formulato dalla società contribuente nella memoria illustrativa del 28 gennaio 2020 concernente l’assunta incompatibilità con il diritto unionale della normativa sull’addizionale pr ovinciale sui consumi di energia elettrica, ha rilevato d’ufficio tale incompatibilità disapplicando la normativa impositiva interna (‘ è doveroso precisare che siffatta conclusione non è ostacolata dal fatto che nelle presenti fasi processuali non era mai stata sollevata dalla contribuente alcuna specifica eccezione inerente alla normativa italiana posta dall’RAGIONE_SOCIALE alla base dell’atto impugnato in questa sede… ‘) atteso che ‘ il principio di effettività contenuto nell’art. 10 del Trattato CE comportava la necessità che venisse applicato il diritto comunitario nella sua interezza indipendentemente da specifiche domande proposte nel giudizio di merito o introdotte con i motivi di ricorso, e al pari RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale o del cosiddetto jus superveniens col l’osservanza del solo limite dell’avvenuta definizione del rapporto controverso ‘( è richiamata Cass. n. 8319 del 2004). In quest’ultima pronuncia questa Corte ha precisato che secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 14 dicembre 1995 in causa C – 312 / 93, COGNOME e a. c. Stato Belga; sentenza in pari data in cause C – 430 e 431 / 93, COGNOME e a. c. RAGIONE_SOCIALE voor Fysiotherapeuten e, da ultima, 27 febbraio 2003 in causa C – 327 / 2000, RAGIONE_SOCIALE Pavia ), i principi di effettività e di non discriminazione comportano l’obbligo per le autorità nazionali di applicare, anche d’ufficio, le norme di diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione del diritto nazionale che sia in contrasto con tali norme, senza che possano ostarvi preclusioni, non operanti in casi analoghi. Ciò trova riscontro anche in successive pronunce di questa Corte in cui si è affermato che la questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella eurounitaria sopravvenuta, essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo, è rilevabile in sede di legittimità, anche d’ufficio e per la prima volta, senza alcuna preclusione in
quanto il giudice di ultima istanza è tenuto ad effettuare tale controllo in quanto «La verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all’applicazione di queste ultime» (Cass. 10/12/2015, n. 24952; Sez. 5, Sentenza n. 9375 del 05/04/2023; Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/0 7/2014 in cui si è precisato che la norma comunitaria sopravvenuta opera in modo analogo allo ” ius superveniens “).
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.l. n. 511/88, 5 del d.lgs. n. 26/2007, in riferimento all’art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE per avere la CTR annullato l’atto impositivo stante l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica – disciplinate dagli artt. 6 del d.l. n. 511/88, 52, 56 e 60 del d.lgs. n. 504/1995, come modificati dal d.lgs. n. 26/2007 -con la Direttiva europea 2008/112/CE per mancanza di finalità specifiche ai sensi dell’art. 1, par. 2, della detta Direttiva, rispondendo ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, senza considerare- come eccepito dall’Ufficio nella memoria del 31.1.2010 – che le addizionali in questione non costituivano un’imposizione autonoma, ma erano ricomprese nel campo dell’accisa armonizzata, costituendone un mero inasprimento.
2.1.Il motivo è infondato.
2.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza RAGIONE_SOCIALE addizionali medesime» (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019; da ultimo, Cass. n. 31616 del 2022).
2.3. La sentenza della CTR si è pienamente adeguata al superiore principio di diritto, sicché va confermata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Essendo stato il ricorso proposto successivamente alla formazione dell’indicato orientamento, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 7.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024