Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5095/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL LAZIO n. 5982/2019 depositata il 29/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 19649/07/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso della suddetta società avverso un avviso di pagamento, con il quale l’Ufficio aveva recuperato, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.551/1988, conv. in legge n. 20/1989, la somma complessiva di euro 10.846.716,44 a titolo di addizionale provinciale (e interessi nonché indennità di mora) sui consumi di energia elettrica effettuati dal 2008 al 2011.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR accoglieva l’appello della contribuente osservando che: 1) la società, nel periodo in questione, in quanto consumatore finale, non rientrava nelle categorie dei soggetti obbligati al pagamento, ai sens i dell’art. 53 del d.lgs. n. 504/95, vigente ratione temporis : solo con l’introduzione dell’art. 53, comma 1, lett. c -bis) del TUA, in forza dell’art. 3, comma 13 lett. a) del d.l. n. 16/2012 (avente valenza innovativa e non interpretativa) è stato, infatti, previsto l’obbligo del pagamento dell’accisa anche a carico dei soggetti che acquistano, per uso
proprio, energia elettrica dal mercato elettrico; 2) andava disapplicata, per contrasto con la Direttiva Europea n. 2008/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia ( ex plurimis , sentenze 27 febbraio 2014, C82/2012), la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988 conv. in legge n. 20 del 1989, non avente una finalità specifica, ma risolvendosi in una mera contribuzione al bilancio interno dello Stato con conseguente non debenza RAGIONE_SOCIALE addizionali medesime e RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate.
Resiste con controricorso la società contribuente.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 del d.l. n.551 del 1988, conv. in legge n. 20 del 1989 e della Direttiva n. 118/08 CE, art. 1, per avere la CTR annullato l’atto i mpositivo, stante l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica con la Direttiva europea 2008/112/CE per mancanza di finalità specifiche ai sensi dell’art. 1, par. 2, della detta Direttiva, rispondendo ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, senza considerare che le addizionali in questione non costituivano un’imposizione autonoma, ma integravano un semplice aumento di aliquota dell’accisa sull’energia elettrica, con lo stesso presupposto.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 53, comma 1 lett. c-bis, TUA, 34, 45 e 65 All 1 al DM 19.12.03, per avere la CTR escluso che la società contribuente fosse soggetto obbligato al pagamento dell’addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica , sebbene l’art. 3, comma 13, lett. a) del d.l. n. 16 del 2012 che aveva introdotto nell’art. 53, comma 1, del TUA, la lett.C -bis) -non avesse un carattere innovativo, ma esplicativo del complesso RAGIONE_SOCIALE norme
vigenti e la società fosse da considerare soggetto passivo già ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del TUA, atteso che il presupposto impositivo si era verificato nei confronti di quest’ultima all’atto della immissione in consumo e, quindi, al momento dell’acquisto dell’energia direttamente alla borsa elettrica e dell’impiego della stessa per usi propri.
Va premesso che la sentenza impugnata fonda l’accoglimento dell’appello della contribuente su due autonome rationes decidendi -ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata – per avere ritenuto 1) RAGIONE_SOCIALE non essere soggetto obbligato al pagamento dell’addizionale provinciale in quanto consumatore finale non rientrante nelle categorie di cui all’art. 53, comma 1, del TUA, nella versione vigente ratione temporis , avendo l’art. 3, comma 13, lett. a) del d.l. n. 16 del 2012, che aveva introdotto nell’art. 53, comma 1, del TUA, la lett. c-bis) (includendovi i soggetti che acquistavano per uso proprio energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia), carattere innovativo e non interpretativo della disciplina previgente (prima ratio); 2) da disapplicare la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, in tema di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (seconda ratio).
3.1. Il primo motivo – che censura la seconda ratio decidendi – è infondato.
3 .2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare : « In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto
alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza RAGIONE_SOCIALE addizionali medesime » (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019; da ultimo, Cass. n. 31616 del 2022).
3 .3 L’infondatezza del primo motivo comporta l’inammissibilità per difetto di interesse del secondo motivo – che aggredisce la prima ratio decidendi . Deve essere confermato il principio di diritto secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l ‘ infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse a una ratio decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, in quanto queste ultime non potrebbero condurre, stante la definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione (Cass. 30912 del 2019; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882; Cass. 5185 del 2017).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente alla formazione del richiamato orientamento in tema di contrarietà col diritto unionale della disciplina interna RAGIONE_SOCIALE addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014, in relazione al valore di causa, da individuare nell’importo corrispondente all’ammontare intimato con l’avviso di pagamento.
5.1. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 30.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024