Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 75 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 75 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3944/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis da ll’RAGIONE_SOCIALE ; -ricorrente- contro COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2335/2023 depositata il 21 luglio 2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dirigente della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva alla Direzione Provinciale I di Milano il rimborso dell’addizionale IRPEF nella misura del 10 per cento trattenuta dalla predetta società quale sostituto d’imposta, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 33,
commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, al momento dell’erogazione degli emolumenti variabili a lui spettanti per l’anno 2014.
1.1 A sostegno dell’avanzata istanza affermava di non essere soggetto a imposizione poichè i compensi variabili da lui percepiti nell’anno predetto non avevano ecceduto il triplo della parte fissa della retribuzione.
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente lo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, che accoglieva il suo ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2335/2023 del 21 luglio 2023, rigettava l’appello erariale.
3.1 A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che, anche a sèguito dell’inserimento del comma 2 -bis nel testo originario del citato art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, l’addizionale di cui al comma 1 «rimane sempre e comunque applicabile nel caso in cui la parte variabile della retribuzione superi il triplo della parte fissa della retribuzione» ; situazione, questa, non verificatasi nella concreta fattispecie.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il NOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo num. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010.
1.1 Si rimprovera alla CGT-2 lombarda di aver erroneamente affermato che, in base alla normativa dianzi richiamata, l’addizionale IRPEF nella misura del 10 per cento sugli emolumenti variabili erogati a dirigenti del settore finanziario è applicabile nella sola ipotesi in cui i compensi corrisposti a tale titolo eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione.
1.2 Viene dedotto, sul punto, che, a sèguito dell’introduzione del comma 2bis nel testo del citato articolo, «appare corretto ritenere tacitamente abrogata la parte del comma 1 che ancòra fa riferimento all’eccedenza del triplo della retribuzione fissa, poiché, diversamente argomentando, si giungerebbe a trasformare ‘l’eccedenza rispetto al triplo’ da elemento di individuazione della base imponibile, nella formulazione della norma prima della novella del 2011, ad ulteriore presupposto impositivo, che di fatto limiterebbe ora la determinazione della base imponibile, restringendo l’àmbito applicativo della norma in palese contrasto con la volontà del Legislatore» .
1.3 Il motivo è fondato.
1.4 La questione giuridica che esso prospetta è stata già più volte affrontata da questa Corte, la quale, con orientamento ormai consolidatosi, ha affermato che l’addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. dalla legge n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione, sui compensi sotto forma di bonus e stock options corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011 ai dirigenti RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore finanziario si applica sull’ammontare dei detti compensi che eccede l’importo della parte fissa della retribuzione, senza necessità che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della medesima parte fissa (cfr. Cass. n. 15861/2023; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 28860/2024, Cass. n. 16303/2025, Cass. n. 26514/2025, Cass. nn. 26795-26796-26797/2025).
1.5 Si è, al riguardo, osservato che:
-prima dell’inserimento del comma 2 -bis nel corpo dell’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, il comma 1 del predetto articolo si prestava pacificamente alla seguente, univoca, lettura: il presupposto impositivo era delineato nella sua connotazione soggettiva («dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario») e oggettiva («compensi sotto forma di bonus e stock options »); la base imponibile, intesa come quantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo (ovvero, nella sostanza, come l’importo sul quale calcolare l’imposta), era, invece, rappresentata dai compensi «che eccedno il triplo della parte fissa della retribuzione»;
il summenzionato comma 2bis ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile, individuandola non più nei «compensi a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», bensì nell’«ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione»;
esso non ha, tuttavia, modificato il presupposto (oggettivo e soggettivo) dell’imposizione, già disciplinato dal comma 1, al quale espressamente rinvia per quanto attiene al fatto economico preso in considerazione («Per i compensi di cui al comma 1…»);
alla luce di ciò, deve allora ritenersi che il comma 1 e il comma 2bis regolino diversamente la base imponibile, rispettivamente identificandola nell’eccedenza del triplo della parte fissa della retribuzione e nell’eccedenza pura e semplice della detta componente retributiva.
È stato così, conclusivamente, affermato che fra le due disposizioni, nei limiti cronologici in cui sia ipotizzabile una loro contemporanea vigenza -ovvero relativamente ai compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011-, sussiste un rapporto di incompatibilità tale da comportare, ai sensi dell’art. 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi, l’abrogazione tacita, in parte qua , del ‘precedente’ comma 1 ad opera del ‘nuovo’ comma 2 -bis .
1.6 Al surriferito indirizzo giurisprudenziale il Collegio ritiene di dover dare ulteriore continuità, non ravvisando valide ragioni per discostarsene.
Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza.
2.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese dei due gradi di merito -da regolare ex novo per effetto della qui disposta caducazione della sentenza d’appello, interamente sostitutiva della pronuncia di prime cure- vanno compensate in toto fra le parti, essendosi consolidato solo dopo la conclusione del giudizio dinanzi alla CGT2 l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione dirimente; quelle del presente giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato NOME COGNOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.400 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME