Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34087 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34087 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3935/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2312/2023 depositata il 20 luglio 2023
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dirigente della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva alla Direzione Provinciale I di Milano il rimborso dell’addizionale IRPEF nella misura del 10 per cento trattenuta dalle predette società, quali sostituti d’imposta, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 33, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, al momento dell’erogazione degli emolumenti variabili a lui spettanti per gli anni 2017 e 2018.
1.1 A sostegno dell’avanzata istanza affermava di non essere soggetto a imposizione poichè i compensi variabili percepiti nell’anno predetto non avevano ecceduto il triplo della parte fissa della retribuzione.
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente lo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, che rigettava il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2312/2023 del 20 luglio 2023, «accoglie l’appello e la conseguente richiesta di rimborso» della parte privata.
3.1 A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che la norma di cui al comma 1 del citato art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 deve essere «letta nel suo chiaro tenore letterale», di talchè la ivi prevista addizionale del 10 per cento «andrà applicata sull’intera somma erogata, a titolo di bonus o stock options, soltanto qualora il suo ammontare superi il triplo della parte fissa della retribuzione» ; situazione, questa, non verificatasi nella concreta fattispecie.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, al quale NOME
COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010.
1.1 Si rimprovera alla CGT-2 lombarda di aver erroneamente affermato che, in base alla normativa dianzi richiamata, l’addizionale IRPEF nella misura del 10 per cento sugli emolumenti variabili erogati a dirigenti del settore finanziario è applicabile nella sola ipotesi in cui i compensi corrisposti a tale titolo eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione.
1.2 Viene dedotto, sul punto, che, a sèguito dell’introduzione del comma 2bis nel testo del citato art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, «appare corretto ritenere tacitamente abrogata la parte del comma 1 che ancòra fa riferimento all’eccedenza del triplo della retribuzione fissa, poiché, diversamente argomentando, si giungerebbe a trasformare ‘l’eccedenza rispetto al triplo’ da elemento di individuazione della base imponibile, nella formulazione della norma prima della novella del 2011, ad ulteriore presupposto impositivo, che di fatto limiterebbe ora la determinazione della base imponibile, restringendo l’àmbito applicativo della norma… in palese contrasto con la volontà del Legislatore» .
1.3 Il motivo è fondato.
1.4 La questione giuridica che esso prospetta è già stata più volte affrontata da questa Corte, la quale, con orientamento ormai consolidatosi, ha statuito che l’addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione, sui compensi sotto forma di bonus
e stock options corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011 ai dirigenti RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore finanziario, si applica sull’ammontare dei detti compensi che eccede l’importo della parte fissa della retribuzione, senza necessità che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della medesima parte fissa (cfr. Cass. n. 15861/2023; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 28860/2024, Cass. n. 16303/2025, Cass. n. 26514/2025, Cass. nn. 26795-2679626797/2025).
1.5 Si è, al riguardo, osservato che:
-prima dell’inserimento del comma 2 -bis nel corpo dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, il comma 1 di tale articolo si prestava pacificamente alla seguente, univoca, lettura: il presupposto impositivo era delineato nella sua connotazione soggettiva («dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario») e oggettiva («compensi sotto forma di bonus e stock options »); la base imponibile, intesa come quantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo (ovvero, nella sostanza, come l’importo su cui calcolare le imposte), era determinata nei compensi «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione».
il summenzionato comma 2bis ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile, individuandola non più nei «compensi a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», bensì nell’«ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione»;
esso non ha, tuttavia, modificato il presupposto (oggettivo e soggettivo) dell’imposizione, già disciplinato dal comma 1, al quale espressamente rinvia per quanto attiene al fatto economico preso in considerazione («Per i compensi di cui al comma 1…»);
alla luce di ciò, deve allora ritenersi che il comma 1 e il comma 2bis regolino diversamente la base imponibile, rispettivamente identificandola nell’eccedenza del triplo della parte fissa della retribuzione e nell’eccedenza pura e semplice della detta componente retributiva.
È stato così, conclusivamente, affermato che fra le due disposizioni, nei limiti cronologici in cui sia ipotizzabile una loro contemporanea vigenza -ovvero relativamente ai compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011-, sussiste un rapporto di incompatibilità tale da comportare, ai sensi dell’art. 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi, l’abrogazione tacita in parte qua del ‘precedente’ comma 1 ad opera del ‘nuovo’ comma 2 -bis .
1.6 Al surriferito indirizzo giurisprudenziale il Collegio ritiene di dover dare continuità, non ravvisando valide ragioni per discostarsene.
1.7 Non induce a un eventuale ripensamento l’eccezione di illegittimità costituzionale del comma 2bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 sollevata dal controricorrente in relazione agli artt. 2, 3, 36 e 53 della Carta fondamentale.
1.8 Detta eccezione appare, infatti, manifestamente infondata, come ci si accinge a spiegare.
1.9 La questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del citato decreto-legge per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta fondamentale è già stata sottoposta all’attenzione della Consulta, la quale, con sentenza n. 201/2014, l’ha dichiarata infondata sulla scorta RAGIONE_SOCIALE argomentazioni qui in appresso riportate:
-«la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere il prelievo addizionale di cui alla disposizione censurata» è da ricercare nell’ «intento coerente con il coevo atteggiamento manifestatosi a livello internazionaledi scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria» ;
-«la norma, infatti, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta un disincentivo per le prassi retributive che possono avere l’effetto di
condurre all’assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte della categoria di contribuenti sottoposta al prelievo: questi ultimi, in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria» ;
-«un rischio di questo genere non ricorre per l’attività degli altri contribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità dei mercati finanziari» ;
-«pertanto, da un lato, la scelta disincentivante del legislatore è tutt’altro che irragionevole o arbitraria e, dall’altro, non è ingiustificata la limitazione al solo ‘settore finanziario’ della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale» .
1.10 Nel richiamare in questa sede le considerazioni del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, giova ribadire che il comma 2bis del d.l. n. 78 del 2010 non ha inciso sul presupposto soggettivo e oggettivo dell’imposizione, ma ha soltanto diversamente regolato la base imponibile, quantificandola in una misura diversa da quella originariamente prevista dal comma 1.
Peraltro, se è pur vero che nella menzionata sentenza n. 201/2014 sta scritto che «non è arbitraria l’individuazione della componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options -oltre un certo multiplo del compenso fisso- quale fatto espressivo della capacità contributiva, ossia quale indice che esprime l’idoneità del soggetto passivo all’obbligazione tributaria» , è nondimeno vero che dalla sua lettura non si ricava che la legittimità costituzionale della norma sia necessariamente subordinata alla
previsione di un determinato rapporto proporzionale fra compensi variabili e parte fissa della retribuzione.
In ogni caso, l’individuazione della misura di tale rapporto è rimessa alla razionale discrezionalità del legislatore, il quale ben può fissarla in termini di mera eccedenza, restando anche in questo modo salvaguardata, e anzi persino rafforzata, la ratio normativa (già ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale) di scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria (si vedano, sul tema, Cass. n. 15861/2023 e Cass. n. 3159/2025).
1.11 Quanto, poi, alla lamentata menomazione della libertà dei dirigenti del settore finanziario di contrattare con i datori di lavoro il proprio trattamento economico, problematica inquadrata dal controricorrente nell’àmbito applicativo dell’art. 36 Cost., occorre tener presente che la disincentivazione di forme di retribuzione variabile costituisce il frutto di una ponderazione di interessi pubblici anch’essa riservata al legislatore.
1.12 Riguardo, infine, all’asserita violazione dell’art. 2 Cost., argomentata nel senso che la norma censurata imporrebbe ai soli dirigenti del settore finanziario un obbligo ‘di contrasto… di condotte considerate espressione di rischi sistemici’ , sovvengono i sopra trascritti rilievi della Consulta, la quale ha chiarito che «un rischio di questo genere non ricorre per l’attività degli altri contribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità dei mercati finanziari» .
Per quanto precede, l’impugnata sentenza deve essere cassata.
2.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado di merito -da regolare ex novo
per effetto della qui disposta caducazione della sentenza d’appello, interamente sostitutiva della pronuncia di prime cure- vanno compensate in toto fra le parti, essendosi consolidato solo dopo la conclusione del giudizio dinanzi alla CGT-2 l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione dirimente.
3.1 Quelle del presente giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna il controricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME