Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5919 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5919 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
Oggetto: Oggetto: Addizionale ex art. 33, commi 1 e 2bis, d.l. 78/2010 – Ambito di applicazione – Collaboratore a progetto di istituto di credito – Inclusione – Condizioni *Principio di diritto
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12400/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
-resistente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 5418/11/2022, depositata in data 25 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Uditi per il ricorrente l’ AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e per l’RAGIONE_SOCIALE entrate l’ AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo il silenziorifiuto formatosi sull’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute effettuate e versate, per gli anni di imposta dal 2015 al 2017, ai sensi dell’art. 33 del d.l. 78 del 2 010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quale sostituto d’imposta, dalla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di aliquota addizionale IRPEF del dieci per cento, per complessivi € 132.440,01, sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione pagata al medesimo contribuente quale collaboratore dell’istituto di credito.
A sostegno dell’istanza, e successivamente nel ricorso introduttivo, il contribuente affermava, invero, l’insussistenza del requisito soggettivo dell’imposizione.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso.
Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), deducendo la nullità assoluta della sentenza poiché era stata decisa una controversia totalmente diversa (avente ad oggetto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta al Comune di Viterbo).
La CGT-2, rilevata la nullità della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso del contribuente stante l’applicabilità, nella specie, dell’art. 33 d.l. 78/2010.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio ha depositato memoria con la quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Fissata l’adunanza camerale per il 26 settembre 2025, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17135 depositata il 9 ottobre 2025 ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica
udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la novità e la rilevanza della questione di diritto devoluta con i primi due motivi di ricorso, ovvero, l’applicabilità dell’addizionale prevista dall’art. 33 d.l. 78/2010 a collaboratori continuativi di banche.
È stata, quindi fissata l’udienza pubblica del 5 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso del contribuente.
All’ udienza pubblica del 5 febbraio 2026 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso; negli stessi sensi ha concluso l’avvocato della ricorrente; il patrono erariale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione de ll’art. 33 DL 78/2010 con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.»; dopo aver delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, sostiene che la CGT-2 avrebbe erroneamente applicato la norma de qua al ricorrente (quale collaboratore dell’RAGIONE_SOCIALE) senza accertare (come richiesto dalla norma) se allo stesso fosse attribuito un ‘elevato grado di autonomia e un effettivo potere decisionale in grado di porre in essere attività che possano rilevare ai f ini della stabilità dei mercati finanziari’ (pag. 16 del ricorso), senza indagare, in altri termini, ‘la concreta idoneità dell’incarico conferito all’AVV_NOTAIO‘ sotto i profili delineati dalla norma (diversi dalla mera esistenza di un rapporto di collaborazione continuativa e di una remunerazione una tantum ). In particolare, la CGT2 avrebbe omesso di considerare l’incarico oggetto del contratto di collaborazione e di verificare l’esistenza di qualche inerenza di esso con l’andamento dei mercati finanziari e del potere, in capo al contribuente, di ‘assumere decisioni autonome (…) in grado di
incidere sull’assunzione di rischi rilevanti per la stabilità dei mercati finanziari’ (pag. 18).
Con il secondo motivo il contribuente lamenta la «omissione circa fatti decisivi della controversia, omessa motivazione in relazione all’art. 360 comma I n. 5 c.p.c.» per avere la CGT -2 omesso di valutare i seguenti elementi:
-l’assenza, in capo al contribuente, del potere di incidere sulle decisioni assunte dalla Banca, e di incidere (o forzare) la conclusione del contratto preliminare e/o definitivo con riferimento agli addendum ;
-il pagamento dell’ultima rata del compenso solo all’esito della valutazione favorevole in merito al compimento del progetto;
-il contenuto del I e del II addendum .
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.1322 c.1 e 2, 1343 del codice civile» per avere la CGT-2 omesso di descrivere il procedimento di qualificazione del rapporto inter partes ed averlo erroneamente assimilato ad una collaborazione continuativa. Il giudice di appello avrebbe completamente travisato il contenuto del contratto, cha ha ‘ad oggetto la prestazione di attività intellettuale consistente nella progettazione di un programma per l’efficientamento dei processi di gestione del credito problematico e destinato a suggerire le soluzioni atte a migliorare il rischio di credito’ (pag. 26 del ricorso). Il rapporto tra le parti non implicava poteri gestionali in capo al ricorrente né gli atti compiuti dallo stesso avrebbero avuto effetti riflessi sul mercato finanziario; in definitiva il contratto andava qualificato come contratto d’opera p rofessionale ed intellettuale.
Con il quarto (ed ultimo) motivo il contribuente lamenta la «nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia ex art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 36 comma 2 n. 4 D.lgs. n.
546/1992» per avere la CGT-2 reso una motivazione apparente circa la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 33 cit.
Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.
Al fine di meglio chiarire la questione controversa, pare opportuno ricordare innanzitutto la normativa interna più direttamente interessata, l’art. 33 ( Stock options ed emolumenti variabili), del D.L. n. 78 del 2010, come conv. e mod. dalla legge 122/2010.
La disposizione prevede, nella formulazione in vigore dal 17 luglio 2011 (applicabile ratione temporis ), che : ‘ 1. In dipendenza RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri RAGIONE_SOCIALE forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione’.
6.1. Come risulta evidente dallo stesso testo del comma 1 riportato, la finalità della normativa era, sin dall’origine, quella di scoraggiare l’attribuzione ai dirigenti del settore finanziario di parti rilevanti della retribuzione in forma variabile, in considerazione degli effetti potenzialmente distorsivi del mercato che queste attribuzioni possono provocare. La disposizione prevede quindi che l’imposta
addizionale debba essere applicata quando ricorrano presupposti oggettivi e soggettivi.
Nel caso di specie la controversia attiene soltanto al rispetto del presupposto soggettivo sintetizzabile nell’appartenere, o meno, il ricorrente, alla categoria di soggetti passivi individuati dalla norma.
Esula, di contro, la diversa (e molto) dibattuta questione della perimetrazione della nozione di ‘ settore finanziario ‘ (su cui v. Cass. 08/06/2023, n. 16257 e 31/08/2023, n. 25509), avendo il contribuente stipulato un contratto con la RAGIONE_SOCIALE, società sicuramente operante nel settore finanziario.
6.2. La CGT2 sostiene che la norma in commento, ‘pur non individuando una specifica categoria di soggetti interessati all’addizionale, comunque attiene a coloro che in ragione del tasso di professionalità, di autonomia operativa, di potere decisionale di cui sono portatori, nonché della pur legittima aspirazione a maggiori guadagni personali, sono in grado di porre in essere attività speculative potenzialmente tali da pregiudicare la stabilità finanziaria’ (pag. 4 della sentenza); afferma, quindi, che nell a specie sussistano tali condizioni, avendo ‘l’appellante (…) assunto (…) l’incarico di sovraintendere e dirigere per conto di RAGIONE_SOCIALE al progetto di gestione del credito problematico (…) incarico che (…) richiedeva’ un indiscusso potere decisionale in u n delicato campo del settore finanziario (ancora pag. 4).
6.3. La tesi non può essere condivisa.
6.4. È opportuno ricordare il contesto storico che costituisce l’immediato antecedente della disposizione in esame ed è rappresentato dalla crisi finanziaria del periodo 2006/2009, nel corso della quale le entità finanziarie poterono espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio realizzando profitti molto elevati, pur essendo anche esposte al rischio di perdite ingenti, rischio che si concretizzò nei vari declassamenti del merito di credito dei titoli cartolarizzati (che persero ogni valore e diventarono non liquidabili).
La crisi apparve sempre più nella sua natura sistemica, con turbolenze senza precedenti che si estesero dal mercato dei prodotti strutturati ai mercati azionari e, progressivamente, all’intero sistema economico, attingendo l’economia reale statunitense ed europea.
Nel quadro sintetizzato si colloca l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE economica mondiale del RAGIONE_SOCIALE, frutto del summit del settembre 2009 e riassunto nel conseguente Leaders’ Statement , nell’ambito del quale (in particolare nei paragrafi da 10 a 13) si menziona, tra le cause della crisi mondiale, l’assunzione di rischi sconsiderati e irresponsabili da parte non solo di banche, ma anche di altri ‘istituti finanziari’, espressione che, in un contesto internazionale necessariamente sintetico rispetto alle fattispecie nazionali di varia natura e conformazione normativa interna, deve interpretarsi in senso ampio, essendo caratterizzata ed unificata dall’esposizione a rischio dell’economia reale in seguito alle possibili condotte degli operatori.
Anche in ambito UE non mancarono iniziative programmatiche: il 29 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una raccomandazione sulla remunerazione del personale di tutto il comparto dei servizi finanziari, cui seguì una seconda raccomandazione sul sistema di remunerazione degli amministratori RAGIONE_SOCIALE società quotate; all’esito della riunione dei Capi di AVV_NOTAIO e di governo tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 2009, è stato predisposto un testo che mirava, tra l’altro, a “Promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario’, contenente riferimenti ad istituti finanziari e banche, ma anche espressioni generiche e polisense; l ‘8 ottobre 2009, quindi, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, al § 16, «accoglie con favore l’appello lanciato ai ministri RAGIONE_SOCIALE Finanze del G20 e ai governatori RAGIONE_SOCIALE banche centrali al fine di raggiungere un accordo su un quadro internazionale di riforma nelle seguenti aree critiche del settore finanziario: (…) riformare le pratiche in materia di incentivi retributivi per sostenere la stabilità finanziaria (…)» ; il 7
luglio 2010 il Parlamento europeo ha, poi, approvato una risoluzione di iniziativa sulla remunerazione degli amministratori RAGIONE_SOCIALE società quotate.
6.5. In tale contesto è intervenuto il legislatore italiano con l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, senza effettuare, consapevolmente, alcun rinvio ad altra fonte che disciplini il ‘settore finanziario’ . Contemporaneamente la scelta, da parte del legislatore, di descrivere contestualmente come ‘economici’ gli effetti potenzialmente distorsivi che intende prevenire, evidenzia come la ratio essenziale e selettiva dell’intervento normativo stia proprio nella pericolosità di condotte dei dirigenti, che siano stimolate da forme di retribuzione variabile, per l’economia reale, ed è tale potenzialità nociva che quindi caratterizza la delimitazione del ‘settore’, rilevante ai fini dell’imposta addizionale.
La ragione socioeconomica dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 era quindi quella di intervenire ad ampio raggio sul ‘settore finanziario’, per comprendere, con imposizione ancorata ad un pericolo astratto (o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziaria globale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi. In questo senso, significativa è peraltro l’estensione dell’addizionale anche ai ‘titolari di rapp orti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore’, che evidenzia come la funzione general-preventiva fondata su un pericolo astratto (o presunto) sia stata estesa persino al di fuori dei normali rapporti di preposizione organica, per cogliere posizioni soggettive che, pur collaterali, hanno comunque attitudine potenziale ad incidere sulla leva finanziaria.
6.6. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma in questione, essendo circoscritta la categoria dei soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale a coloro che «in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali (per il
legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014).
Tanto premesso, deve darsi atto che, anche secondo la motivazione resa dalla Consulta, il fulcro della fattispecie risiede nell’attitudine potenziale della retribuzione variabile, in relazione all’attività di alcuni contribuenti, a pregiudicare la stabilit à finanziaria.
6.7. Per completezza va evidenziato che questa Corte, dopo diverse oscillazioni, ha fornito una interpretazione ampia dell’ambito di applicazione soggettivo della norma in scrutinio affermando che l’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di “bonus” e “stock options” quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione, si applica nei confronti dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al predetto settore nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere nella nozione anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, e quindi non solo i dirigenti di banche ed istituti finanziari (e di società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria, Cass. 31/08/2023, n. 25509) ma anche i dirigenti di “holding” industriali, stante la ragione socioeconomica di un intervento diretto a comprendere tutti gli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi (Cass. 13/06/2023, n. 16875; contra v. Cass. 08/02/2022, n. 3913). Sul punto è recentemente intervenuto il legislatore, disponendo espressamente, con decorrenza dall’anno di imposta 2025, l’inapplicabilità
dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili ai dirigenti RAGIONE_SOCIALE ‘ holding ‘ industriali: l’art. 1bis del d.l. 84/2025, conv. con mod. dalla legge 108/2025 prevede, infatti, che le disposizioni dell’art. 33 d.l. 78/2010 si applicano solo ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 162bis del t.u.i.r., ovve ro intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria.
Ciò premesso, nella specie è mancata, da parte della CGT2, qualsiasi indagine (ad es. attraverso l ‘esame del contenuto del contratto stipulato dal contribuente con RAGIONE_SOCIALE) circa la ricorrenza, nella specie, RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicazione dell’art. 33 cit., ovvero, l’autonomia operativa ed il potere decisionale in capo al ricorrente, affermate dal giudice del gravame solo sulla base dell’ incarico (ovvero dirigere il progetto di gestione del credito problematico per conto di RAGIONE_SOCIALE). Sussiste, quindi, il vizio di sussunzione lamentato con il terzo motivo, poiché la CGT-2 ha erroneamente ritenuto sussistente il presupposto soggettivo di applicazione della norma sulla base di una non corretta e non completa esegesi del contratto. È mancata, infine, la verifica dell’inerenza (anche solo potenziale) dell’incarico con l’andamento dei mercati finanziari e dell’eventuale incidenza RAGIONE_SOCIALE proprie scelte sui mercati stessi, anche alla luce del contenuto della parte del contratto relativa alla retribuzione spettante all’odierno ricorrente (verifica necessaria alla luce di quanto sottolineato dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi nella sent. 201/2014).
In definitiva, i motivi primo e terzo vanno accolti, il secondo ed il quarto motivo possono ritenersi assorbiti nell’accoglimento de gli altri due, per effetto del quale viene rimessa al giudice del rinvio una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni soggettive di applicabilità dell’addizionale prevista dall’art. 33 d.l. 78/2010.
In accoglimento del primo e del terzo motivo la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, perché
proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: « ai fini dell’applicabilità dell’art. 33 d.l. 78/2010 , e dell’addizionale IRPEF del 10% ivi prevista, al collaboratore a tempo determinato di un istituto di credito deve essere valutato in concreto il contenuto dell’incarico conferito, nonché la modalità di retribuzione del lo stesso , non essendo all’uopo sufficiente la mera titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la banca».
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026. Il AVV_NOTAIO relatore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME