Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6256 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9273/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2200/17/2020, depositata in data 7 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il AVV_NOTAIO ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.
Diniego rimb. IRES 2013
Sentiti l’AVV_NOTAIO e l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si sono riportati ai rispettivi atti difensivi.
FATTI DI CAUSA:
In data 21 Aprile 2016 la società RAGIONE_SOCIALE, incorporata dalla odierna ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, nelle more del termine per l’appello, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, direzione regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istanza di rimborso, per l’anno di imposta 2013, RAGIONE_SOCIALE somma indebitamente versata a titolo di addizionale IRES quale conseguenza, indiretta, dell’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma istitutiva RAGIONE_SOCIALE stessa imposta, ossia l’articolo due, comma secondo, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133, per contrarietà ai principi di cui agli articoli 3 e 53 Cost. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, sicché si formava un silenzio-rifiuto.
Avverso il silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2613/14/2018, rigettava il ricorso, ritenendo rilevante ma infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Contro la sentenza proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Con sentenza n. 2200/17/2020, depositata in data 7 ottobre 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’ufficio ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma secondo, d.l. n. 133 del 2013 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di definire il giudizio di merito facendo applicazione RAGIONE_SOCIALE norma censurata sull’assunto dell’idoneità dei principi statuiti dalla Consulta nella sentenza numero 288 del 2019 a giustificare anche l’inclusione RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE del risparmio tra i soggetti passivi del tributo.
Va premesso che, con la memoria depositata in data 6 novembre 2023, la contribuente, premesso che la Corte di Giustizia di II Grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza interlocutoria depositata il 24 gennaio 2023, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 133/2013 in relazione agli artt. 3 e 53 RAGIONE_SOCIALE Costituzione nella parte in cui assoggetta al tributo addizionale le RAGIONE_SOCIALE, fa istanza, tra l’altro, di sospendere questo giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Consulta, utilizzando l’istituto RAGIONE_SOCIALE sospensione impropria.
2.1. Orbene, l’istanza va disattesa, in quanto, in pendenza di una questione di legittimità costituzionale (peraltro, non allegata) non viene in considerazione l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE sospensione dovendo il giudice, qualora ritenga rilevante la questione, investire a sua volta la Corte costituzionale (Cass. 26/06/2013, n. 16198). Peraltro, la questione non è da questa Corte ritenuta rilevante sulla base RAGIONE_SOCIALE pacifica e reiterata giurisprudenza.
L’unico motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha anche di recente affermato (Cass. 16/05/2023, n. 13343; Cass. 07/06/2023, n. 16150) come sia intervenuta la sentenza RAGIONE_SOCIALE Consulta n. 288 del 2019 che ha dichiarato la legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE -così qualificata -sovraimposta.
Sulla stessa questione, poi, la Consulta si è nuovamente espressa negli stessi termini con l’ordinanza n. 165 del 2021. La Corte costituzionale, in primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 77 Cost. rilevando che la finalità RAGIONE_SOCIALE norma censurata e lo specifico contesto in cui è stata dettata -assicurare copertura finanziaria alla diminuzione del gettito derivante dall’esenzione, disposta dal medesimo decreto-legge, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE seconda rata dell’IMU per il 2013 -escludono che nella fattispecie ricorra un’ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, alla quale è circoscritto il sindacato costituzionale sull’adozione di un decreto-legge, con conseguente superamento del rilievo sulla compressione del dibattito dovuta alla questione di fiducia posta dal Governo in sede di conversione in legge del decreto-legge. Ha escluso, inoltre, che il requisito RAGIONE_SOCIALE preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere, quale requisito di validità dell’adozione del decreto-legge, consenta di inferire un RAGIONE_SOCIALE corollario per cui la suddetta preesistenza dovrebbe indefettibilmente precedere l’intervento normativo urgente. Ha aggiunto, infine, che la citata esenzione è coerente con il titolo del decreto-legge e con l’intento di affrontare la difficile fase congiunturale, perseguendo la finalità di eliminare un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico. La Consulta, poi, ha evidenziato che la disposizione censurata, nonostante l’espressa qualifica come «addizionale», è, piuttosto, riconducibile al novero RAGIONE_SOCIALE «sovraimposte», dal momento che, a fronte dell’identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata; ciò posto, ha ritenuto che la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla misura in esame che, in via straordinaria e temporanea,
ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un’unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Secondo la Corte costituzionale il contesto -che ridimensiona l’impatto dell’intervento fiscale censurato -e la sua transitorietà escludono che il legislatore abbia travalicato il limite dell’arbitrarietà dell’imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un’imposta finalizzata a fornire copertura, per l’anno 2013, a un’operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE seconda rata dell’IMU. Il conseguente spostamento RAGIONE_SOCIALE fiscalità, dall’imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato un’irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. La Corte, pur affermando che il legislatore, quando assume un determinato presupposto, economicamente valutabile, quale indice di una nuova capacità contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, rimane sottoposto al vincolo RAGIONE_SOCIALE non arbitrarietà con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE imposizione, che deve risultare proporzionata al presupposto stesso, ha ritenuto che non è implausibile, nell’ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, desumere dall’appartenenza del contribuente al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa.
2.1. In memoria la ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma persisterebbe nei confronti RAGIONE_SOCIALE S.G.R. e, richiamando il ragionamento fatto proprio dalla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza
interlocutoria depositata il 24 gennaio 2023, con cui ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 133/2013 , ha affermato la diversità, per quel che qui interessa, di alcuni aspetti e cioè: a) il presupposto dell’addizionale è l’appartenenza dei soggetti passivi a un mercato connotato da oligopolio, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato (derivante dall’anelasticità RAGIONE_SOCIALE domanda dei relativi servizi); b) il legislatore, così facendo, ha assunto un nuovo indice di capacità contributiva (rispetto a quelli tradizionali) come presupposto riferibile soltanto ad alcuni soggetti; c) la scelta di un nuovo presupposto riferibile solo a determinati soggetti rimane sottoposta al vincolo RAGIONE_SOCIALE non arbitrarietà RAGIONE_SOCIALE misura dell’imposizione; d) la non arbitrarietà RAGIONE_SOCIALE misura dell’imposizione va ricercata nei significativi effetti compensativi di cui sono risultati destinatari i soggetti passivi dell’Addizionale; e) quest’ultimi sono stati individuati nella disattivazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE base imponibile dell’addizionale, RAGIONE_SOCIALE variazione in aumento di cui all’art. 106, comma 3, TUIR e nelle modifiche all’art. 106 TUIR, introdotte dall’art. 1, co. 160, lett. c), n. 1), L n. 147/2013, la cui conseguenza è stata quella di rendere più favorevole, rispetto al passato, il regime fiscale (di deducibilità) RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti.
Così ricostruito il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, opina la contribuente, la Corte di Giustizia rimettente ha condivisibilmente affermato che «Detti effetti compensativi appaiono invece irrilevanti o comunque poco significativi per le RAGIONE_SOCIALE , così da far dubitare RAGIONE_SOCIALE arbitrarietà RAGIONE_SOCIALE norma impugnata con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE imposizione in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.»
2.2. Gli argomenti spesi non sono idonei a corroborare un nuovo vaglio di costituzionalità in quanto involgono profili già discriminati
dalla Consulta. In primo luogo, va evidenziato che la sentenza n. 288 del 2019 è stata resa in contenzioso in cui era parte una S.I.M., ovvero soggetti giuridico analogo, per caratteristiche di mercato, alle S.G.R. Inoltre, i profili che la ricorrente evidenzia come caratteristici RAGIONE_SOCIALE S.G.R. nel complesso del settore bancario e finanziario, lungi dal porla in una posizione di maggior sfavore, sottolineano il minor impatto subito dalla crisi economica e confermano la sussistenza dei parametri di non arbitrarietà e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE misura. Va considerato, allora, che la sovraimposta, nella prospettiva in cui si è mossa la pronuncia di legittimità costituzionale, si giustificava in ragione di un contesto temporale caratterizzato da una pesante crisi che aveva colpito tutti i settori economici che portava a ritenere non censurabile la scelta di assumere come presupposto dell’imposizione l’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario (di cui fanno parte anche le S.G.R.) ravvisando in tale appartenenza uno specifico indice di capacità contributiva che, lungi dall’essere smentita, trova conferma nelle peculiarità evidenziate nella memoria. La Consulta ha sottolineato sul punto che il settore colpito è caratterizzato dall’appartenere ad un mercato che, in forza di «barriere strutturali» per l’ingresso, assume connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità RAGIONE_SOCIALE domanda. Ha aggiunto, infine, che il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. E’ pur vero che la sentenza ha affermato che la misura andava considerata nell’insieme degli interventi legislativi adottati contestualmente all’addizionale; da ciò, tuttavia, non può trarsi il
corollario che la legittimità costituzionale dell’addizionale fosse condizionata alla predisposizione di adeguati meccanismi compensativi per ciascuno dei settori colpiti.
2.3. Quindi può affermarsi che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui In tema di IRES, l’addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all’art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all’operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 RAGIONE_SOCIALE Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l’esistenza di barriere all’entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva (v. anche Cass. 06/10/2023, n. 28211).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 17 novembre 2023.