Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27425 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10550/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio ‘RAGIONE_SOCIALE Studio RAGIONE_SOCIALE fondato da NOME COGNOME‘ in Roma (RM), INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa n. 3323/2021, depositata il 13 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’ AVV_NOTAIO e l’ AVV_NOTAIO su delega dell’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso del 1° marzo 2007 diretto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Catanzaro «RAGIONE_SOCIALE» impugnava, ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/92, l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29 dicembre 2006, emesso dal Dirigente del settore «Tributi» del Dipartimento «Economia» RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE Regione stessa per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di euro 10.140.527,11 in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta erariale di consumo sul gas metano , chiedendone l’annullamento in ragione dell’affermata inapplicabilità dell’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta erariale di consumo sul gas metano (RAGIONE_SOCIALE) nel caso di utilizzo di tale gas per la produzione di energia elettrica.
Radicatosi il contraddittorio, con atto di controdeduzioni dell’11 luglio 2007 la Regione COGNOMEa si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 299/02/12, depositata il 7 maggio 2012, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto di accertamento impugnato, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione, la Regione COGNOMEa interponeva gravame dinanzi alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro.
Si costituiva in giudizio l ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1812/17, depositata il 20 giugno 2017, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando la Regione medesima al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
La Regione COGNOMEa ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di cassazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, depositata il 18 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa.
-Il giudizio è stato riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE, succeduta alla RAGIONE_SOCIALE
Si è quindi costituita la Regione COGNOMEa.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa, con sentenza n. 3323/2021, depositata il 13/10/2021, ha accolto l’appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Catanzaro, dichiarando la regolarità RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE, compensando le spese del giudizio.
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Regione COGNOMEa si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con ricorso del 1° marzo 2007 diretto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Catanzaro «RAGIONE_SOCIALE» impugnava, ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/92, l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29
dicembre 2006, emesso dal Dirigente del settore «Tributi» del Dipartimento «Economia» RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE Regione stessa per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di euro 10.140.527,11 in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta erariale di consumo sul gas metano, chiedendone l’annullamento in ragione dell’affermata inapplicabilità dell’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta erariale di consumo sul gas metano (RAGIONE_SOCIALE) nel caso di utilizzo di tale gas per la produzione di energia elettrica.
Radicatosi il contraddittorio, con atto di controdeduzioni dell’11 luglio 2007 la Regione COGNOMEa si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 299/02/12, depositata il 7 maggio 2012, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto di accertamento impugnato, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione, la Regione COGNOMEa interponeva gravame dinanzi alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1812/17, depositata il 20 giugno 2017, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando la Regione medesima al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
La Regione COGNOMEa ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di cassazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, depositata il 18 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa.
2. -Il giudizio è stato riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE, succeduta alla RAGIONE_SOCIALE
Si è quindi costituita la Regione COGNOMEa.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa, con sentenza n. 3323/2021, depositata il 13/10/2021, ha accolto l’appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Catanzaro, dichiarando la regolarità RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE, compensando le spese del giudizio.
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Regione COGNOMEa si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente vanno disattese le eccezioni relative all’inammissibilità del ricorso e dei motivi.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE vicenda sub iudice posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALE critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità RAGIONE_SOCIALE censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4300).
Tale orientamento risulta ribadito dalla novella al codice di procedura civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia (” Attuazione RAGIONE_SOCIALE legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la
revisione RAGIONE_SOCIALE disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa RAGIONE_SOCIALE controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti RAGIONE_SOCIALE persone e RAGIONE_SOCIALE famiglie nonché in materia di esecuzione forzata “). L’art. 46 disp. att. c.p.c., nel prevedere che ‘ I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile ‘ (comma 1) e nell’attribuire al Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, sentiti il RAGIONE_SOCIALE magistratura e il RAGIONE_SOCIALE, la competenza a definire con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari e i loro limiti, espressamente ha ribadito che la violazione RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulle spese di lite. Allo stato, dunque – e ciò costituisce un p unto fermo dell’intero impianto RAGIONE_SOCIALE novella -, la mancanza di sinteticità degli atti di parte non è specificamente sanzionata, nel processo civile, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE loro validità e/o RAGIONE_SOCIALE loro inammissibilità (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2024, n. 32228).
Sul piano convenzionale, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia , ricorso n. 55064/11 e altri 2) afferma che le restrizioni dell’accesso alle giurisdizioni superiori non possono limitare, attraverso un’interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza.
Nel caso di specie, pur nell’ampiezza e nella ridondanza RAGIONE_SOCIALE trattazione, è possibile enucleare le questioni prospettate nei diversi motivi di censura.
-Vanno preliminarmente affrontate le questioni di diritto di cui al quarto e al quinto motivo di ricorso, in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALE “ragione più liquida”, desumibile dagli
artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALE questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALE soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALE coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 693; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, nonché dell’art. 10, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e dell’art. 6, comma 3, del d.l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 novembre 1990, n. 331, oltre che dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE l. 8 maggio 1998, n. 146, per aver la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenuto erroneamente che il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica sia soggetto ad RAGIONE_SOCIALE, nonostante la sua pacifica esclusione dall’ambito applicativo di quest’ultima, così come previsto dalla normativa RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, par. 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 92/12/CEE del RAGIONE_SOCIALE del 25 febbraio 1992, per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto la normativa istitutiva dell’ARISGA M, introdotta e disciplinata dagli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 398 del 1990 e loro successive modifiche ed integrazioni, compatibile con il diritto comunitario (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Al riguardo, si evidenzia che gli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 398 che istituiscono e disciplinano l’RAGIONE_SOCIALE, nonché le loro successive
modifiche ed integrazioni, sarebbero incompatibili con l’art. 3, par. 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 92/12/CEE del RAGIONE_SOCIALE del 25 febbraio 1992, relativa ‘al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa’, nel testo in vigore per il periodo di imposta 2002 oggetto del presente giudizio. Ciò in quanto il diritto comunitario stabilisce RAGIONE_SOCIALE specifiche condizioni che devono necessariamente sussistere per ritenere legittime le imposte indirette gravanti sul consumo di prodotti soggetti ad accisa, le quali, tuttavia, nel caso di specie non erano (e non sono) rispettate.
2.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
La ricostruzione normativa va rapportata all’anno d’imposta 2002, oggetto del presente contenzioso riguardante l’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta erariale di consumo sul gas metano (RAGIONE_SOCIALE).
La lett. b) dell’art. 6, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. 14 giugno 1990, n. 158, ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi recanti ‘ l’istituzione di una addizionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli RAGIONE_SOCIALE imprese industriali ed artigiane, di cui all’art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo ‘, nonché l’istituzione di ‘ un’imposta RAGIONE_SOCIALE sostitutiva di detta addizionale e di pari importo RAGIONE_SOCIALE stessa, a carico RAGIONE_SOCIALE utenze esenti ‘.
In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, il cui art. 9 istituisce: ‘ un’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli RAGIONE_SOCIALE imprese industriali ed artigiane, di cui all’art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 1977, n. 102 …’, nonché un’imposta RAGIONE_SOCIALE sostitutiva a carico RAGIONE_SOCIALE utenze esenti da imposta erariale.
Con l’art. 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, l’ambito di applicazione dell’RAGIONE_SOCIALE è stato esteso anche agli impieghi di gas metano da parte di imprese industriali ed artigiane. Stabilisce infatti tale norma che, a partire dalla sua entrata in vigore, l’RAGIONE_SOCIALE ‘ si applica anche all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi RAGIONE_SOCIALE imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali ‘.
La medesima disposizione istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE contempla espressamente un’ipotesi di esclusione dal campo applicativo di tale imposta (comma 5 dell’art. 10 del decreto -legge n. 8 del 1993 prevede che si applicano ‘ le esclusioni indicate al comma 3 dell’art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 ‘).
Tra le esclusioni previste dal comma 3 dell’art. 6 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è ricompreso il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica (‘ È assoggettato all’imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi RAGIONE_SOCIALE imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica (…) ‘).
Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è dunque escluso dall’RAGIONE_SOCIALE, essendo tale tipologia di impiego espressamente annoverata tra le esclusioni.
Tale esclusione non è venuta meno a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche legislative intervenute sulla disciplina dell’accisa sul gas metano per effetto dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto un meccanismo di rideterminazione progressiva RAGIONE_SOCIALE aliquote RAGIONE_SOCIALE accise vigenti sugli oli minerali (questa Corte, peraltro,
ha già escluso la natura ambientale dell’accisa facendo leva, quanto agli anni d’imposta 2005-2007, sul contrasto dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE l. n. 448 del 1998 con l’art. 14, par. 1, lett. a) RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2003/96/CE, perché munita di efficacia diretta: Cass. 19 dicembre 2019, n. 34089; in linea, Cass. 28 febbraio 2019, n. 5956).
In applicazione di tale meccanismo, il Governo ha quindi soppresso la previgente esenzione da accisa a favore del gas metano utilizzato nella ‘ produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica ‘ e ne ha previsto l’assoggettamento ad imposizione.
Tale disciplina, intervenuta in materia di accise, non ha abrogato automaticamente l’esclusione dall’RAGIONE_SOCIALE del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, trattandosi di due discipline differenti.
Il comma 5 dell’art. 10 del decreto -legge n. 8 del 1993, che istituisce e disciplina l’RAGIONE_SOCIALE si limita a stabilire che con riferimento a tale imposta si applicano – per effetto di un mero rinvio letterale – ‘ le esclusioni indicate al comma 3 dell’art. 6 del decreto -legge n. 261 ‘, a prescindere dalla circostanza se quest’ultima norma a cui si fa rinvio sia o meno in vigore.
Tale esclusione è confermata dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 (Imposta sostitutiva dell’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta di consumo sul gas metano) RAGIONE_SOCIALE l. 8 maggio 1998, n. 146, nel testo applicabile ratione temporis , secondo cui ‘ 1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l’imposta RAGIONE_SOCIALE sostitutiva dell’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta di consumo sul gas metano a carico RAGIONE_SOCIALE utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano
impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato ‘.
In controricorso si deduce che la norma d’interpretazione autentica si riferisca all’imposta RAGIONE_SOCIALE sostitutiva e non già all’addizionale RAGIONE_SOCIALE.
La questione, così come prospettata, non appare determinante.
Le due imposte sono diverse e tale differenza è stata evidenziata anche dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte cost. n. 100 del 2009, con riferimento all’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione COGNOMEa 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario ‘collegato alla manovra di finanza RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2003 art. 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 8/2002′), per cui «l’asserzione secondo cui essa verte ‘sull’imposta RAGIONE_SOCIALE sostitutiva dell’addizionale RAGIONE_SOCIALE‘, confortata dall’indicazione a norma interposta dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 146 del 1998 relativa a tale imposta, non trova corrispondenza nella lettera RAGIONE_SOCIALE norma impugnata, la quale si riferisce con ogni evidenza alla sola addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta di consumo sul gas metano».
Questa Corte (Cass. n. 19398/21) ha invero già ritenuto non conforme alla normativa unionale l’accisa, poiché nessuna finalità ambientale di tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale, e a maggior ragione non può che essere incompatibile anche l’addizionale RAGIONE_SOCIALE.
L’interpretazione accolta risulta conforme al diritto dell’Unione.
Invero, l’articolo 3, par. 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva 92/12/CEE prevede che i prodotti di cui al paragrafo 1 (gli oli minerali, l’alcole e le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati) possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini RAGIONE_SOCIALE
accise o dell’IVA per la determinazione RAGIONE_SOCIALE base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.
In base all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2003/96, i riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s’intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2 RAGIONE_SOCIALE presente direttiva; per cui dal suddetto art. 3 deriva che, oltre alla tassazione di tali prodotti, la direttiva 92/12 disciplina anche l’imposizione dei pr odotti considerati agli articoli 2 e 4, paragrafo 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/96 (Corte giust. 1 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE, causa C-606/13, punto 41).
Conformemente all’articolo 3, par. 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 92/12/CEE, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette purché siano rispettate due condizioni (Corte giust., 24 febbraio 2000, RAGIONE_SOCIALE c. Francia , causa C-434/97, punto 20 ss.). Da una parte, siffatte imposte devono essere prelevate per finalità specifiche e, dall’altra, tali imposte devono rispettare le norme fiscali dell’Unione applicabili all’accisa o all’IVA per la determinazione RAGIONE_SOCIALE bas e imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, restando escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
Identica disposizione è contenuta nell’art. 1, par. 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2008/118/CE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale RAGIONE_SOCIALE accise, che abroga la direttiva 92/12/CEE, in vigore dal 1° aprile 2010.
Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia emerge che rientra tra le finalità specifiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2008/118, la cui lettera riprende quella del testo precedente, qualsiasi finalità che non sia puramente di bilancio (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA , C-743/22, punto 60; Corte giust. 22
giugno 2023, causa RAGIONE_SOCIALE , C -833/21, punto 38 e giurisprudenza citata).
Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad una simile finalità non può, salvo privare la norma richiamata di qualsivoglia effetto utile, indurre a ritenere che l’impos ta in parola non possa parimenti perseguire una finalità specifica ai sensi di tale disposizione (Corte giust., 30 maggio 2024, DISA , causa C-743/22, punto 61; Corte giust. 22 giugno 2023, RAGIONE_SOCIALE , causa C -833/21, punto 39 e giurisprudenza citata).
A tal proposito, sebbene la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta al finanziamento dell’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE autorità di uno Stato membro, di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto per verificare il sussistere di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire un elemento sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di destinare il gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese, a prescindere dalla finalità perseguita. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere qualificata come finalità specifica (Corte giust., 30 maggio 2024, DISA , causa C-743/22, punto 62; Corte giust. 22 giugno 2023, causa RAGIONE_SOCIALE , C -833/21, punto 40 e giurisprudenza citata).
Così, per poter essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi un’imposta il cui gettito sia stato destinato ad un determinato scopo deve, di per sé stessa, mirare a garantire la realizzazione RAGIONE_SOCIALE finalità specifica invocata, di modo che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione (Corte giust., 30 maggio 2024,
causa DISA , C-743/22, punto 63; Corte giust. 22 giugno 2023, causa RAGIONE_SOCIALE , C -833/21, punto 41 e giurisprudenza citata).
In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2008/118 soltanto qualora tale contributo sia concepito, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione RAGIONE_SOCIALE finalità specifica invocata, segnatamente mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA , C-743/22, punto 64; Corte giust. 22 giugno 2023, causa RAGIONE_SOCIALE , C -833/21, punto 42 e giurisprudenza citata).
Su tale linea interpretativa va richiamata anche la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale 15 aprile 2025, n. 43, secondo cui l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, Disposizioni urgenti in materia di finanza RAGIONE_SOCIALE e locale, convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, Attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), abrogata nel 2012, non rispetta il requisito RAGIONE_SOCIALE finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito ‘in favore RAGIONE_SOCIALE province’, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale finalità non è ‘in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio’ (Cass., Sez. V, 11 settembre 2024, n. 24373; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).
Nel caso di specie, l’aliquota d’imposta RAGIONE_SOCIALE non soddisfa i criteri relativi alla finalità specifica. Infatti, l’imposta venne istituita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 ‘ Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell’articolo 119 RAGIONE_SOCIALE Costituzione ‘, né si rinvengono altre finalità all’interno RAGIONE_SOCIALE disciplina in questione, applicabile ratione temporis .
A conferma di tale lettura, in chiave diacronica, va evidenziato che, in aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, l’art. 14 del la direttiva 2003/96/CE del RAGIONE_SOCIALE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha previsto che gli Stati membri esentano dall a tassazione: ‘ a) i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l’imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull’elettricità stabilito all’articolo 10 ‘.
Come chiarito da questa S.C. (Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19398), il legislatore dell’Unione ha operato la scelta d’imporre agli Stati membri la tassazione dell’energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union , C-31/17, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma dell’art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2003/96 (punto 31 RAGIONE_SOCIALE
medesima sentenza). L’art. 14 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l’esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, RAGIONE_SOCIALE , C226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell’esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore RAGIONE_SOCIALE.
Deve infine ritenersi che, riguardo alla legittimazione passiva, la stessa va ricondotta in capo all’ente RAGIONE_SOCIALE, poiché il d.lgs. n. 398 del 1990, in merito all’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nel testo applicabile ratione temporis , non solo ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo rispetto alle altre imposte (Capo II, artt. 9-16), regolamentando le modalità di riscossione e di contabilizzazione, ma ha previsto espressamente i termini di prescrizione dell’azione RAGIONE_SOCIALE Regioni per il recupero dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva e il diritto dei contribuenti al rimborso dell’addizionale (art. 16).
Tali evidenze valgono a distinguere la fattispecie in esame da quelle scrutinate da Cass., Sez. V, 2 agosto 2024, n. 21883 (sul rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise, di cui all’abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989) e da Cass., Sez. V, 7 febbraio 2025, n. 3098 (sull’imposta RAGIONE_SOCIALE sulla benzina per autotrazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 398 del 1990, inserita in un capo distinto rispetto all’imposta oggetto del presente contenzioso: Capo III, Imposta erariale sulla benzina per autotrazione ) che hanno riconosciuto in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE la legittimazione passiva nelle liti, stante la natura erariale del prelievo.
-L’accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti (con il primo motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ragione RAGIONE_SOCIALE manifesta violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 c.c., per aver la RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi in ordine all’intervenuta formazione del giudicato esterno ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il secondo motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ragione RAGIONE_SOCIALE manifesta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi anche i n ordine all’inammissibilità dell’appello interposto dalla Regione COGNOME a avverso la sentenza di primo grado per omessa censura di tutte le rationes decidendi contenute nella pronuncia, art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver l’adito gi udice di seconde cure fornito una motivazione meramente apparente. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate per violazione del principio di ne bis in idem sostanziale e, in ogni caso, in relazione alla loro disapplicazione e non debenza degli interessi moratori richiesti con l’atto di accertamento impugnato sia ai sensi dell’art. 10).
-Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE.
Le spese dei precedenti gradi di giudizio restano compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la pretesa RAGIONE_SOCIALE.
Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio. Condanna la controricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative al giudizio di
legittimità, liquidate in euro 23.000,00, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quinta Sezione civile, l’11 febbraio 2025 , e, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME