Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 623/24 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – sez. dist. di Bolzano, 6.6.2023 n. 69;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società RAGIONE_SOCIALE nel 2021 convenne dinanzi al Tribunale di Bolzano la società RAGIONE_SOCIALE, allegando di avere stipulato con la convenuta vari contratti di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate a titolo di addizionale all ‘ accisa sull ‘ energia elettrica, di cui all ‘ art. 5 del d. l. 2.2.2007 n. 26 e dell ‘ art. 8 della l. prov. Bolzano 30.1.1997 n. 1.
Oggetto: Addizionale provinciale all ‘ accisa sulla fornitura di energia elettrica -domanda di rimborso dell ‘ utente.
A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario.
Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 8.11.2021 n. 1872, accolse la domanda. La Corte d ‘ appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza 6.6.2023 n. 69, rigettò il gravame.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell ‘ art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 settembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)