Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 978 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22607-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; in ROMA , avvocati
– ricorrenti –
contro
2023 GLYPH RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro 117 GLYPH tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO GLYPH INDIRIZZO, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; pro INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 713/2021 della COMM.TRIB.REG. REG .
della LOMBARDIA, depositata i 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME; di Dott . ssa
·U’ IRg 22607/2021 NOME c/ RAGIONE_SOCIALE RILEVATO che:
NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte del contribuente quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso de ritenute effettuate dalla società in qualità di sostituto d’imposta con riferime all’addizionale del 10% ec art. 33 dl 78/2010 applicabile agli emolumenti variabili (bonus) percepiti nel 2014, incidenti sull’Irpef da lavoro dipendente. La CTR, premesso che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, la banca RAGIONE_SOCIALE svolge una serie di attività di consulenza ma è anche attiva nel settore dell’asset management (consulenza alle imprese nella fusione e gestione degli investimenti in grado di influenzare il mercato finanziario), ha classific l’attività di consulenza della RAGIONE_SOCIALE come servizio finanziario, ritenen applicabile il comma 2 bis dell’art. 33 del dl. 78/2020, col quale è sta sottoposta a tassazione anche la somma relativa agli emolumenti variabili corrisposti da società finanziarie ai dirigenti, a prescindere dal loro impor estendendo con così la platea dei contribuenti soggetti a tassazione; tale l’interpretazione ritenuta corretta della norma, anche alla luce della relazio tecnica al maxiemendamento che ha inserito il comma 50 bis all’art. 23. Ha pertanto respinto l’appello del Papone, confermando la pronuncia della CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
L’amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Il contribuente deposita memoria, in data 23 giugno 2022 e, a seguito della rimessione della causa alla sezione tributaria, in data 12 dicembre 2022.
L’RAGIONE_SOCIALE deposita successiva memoria, chiedendo la trattazione congiunta del presente ricorso in pubblica udienza unitamente ad altri pendenti relativi alla medesima questione, rilevando che per uno dei ricorsi pendenti è stata fissata la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO che:
Il Collegio ritiene opportuno rinviare a nuovo per trattazione congiunta con RG n.: 35268/19; 2848/20; 3460/20; 3486/20; 6979/20; 18189/19.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con RG n.: 35268/19; 2848/20; 3460/20; 3486/20; 6979/20; 18189/19 in pubblica udienza.
Roma, 13 gennaio 2023
NOME
NOME