Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29482/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME presso cui elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
E
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1799/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Sez. 19), pronunciata il 23 marzo 2022, depositata il 5 maggio 2022 e non notificata.
tributi
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello de lla stessa Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, ritendo che il contribuente non avesse dimostrato la tempestività dell’istanza di rimborso .
Nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che non vi era alcun elemento probatorio da cui risultasse l’erogazione dei bonus sul finire dell’anno 2014 e che a tal fine non erano risolutive le quietanze di versamento delle ritenute effettuate dalla società datrice di lavoro, RAGIONE_SOCIALE, datate 16/4/2014, in quanto le stesse erano riferibili ad un ingente importo complessivo per il 2013 ed il 2014, nel quale non era possibile comprendere se vi fosse anche il versamento delle ritenute oggetto di contestazione.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., laddove la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Milano, ritenendo -in via pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri motivi di appello proposti dall’ufficio – che il contribuente non avesse adeguatamente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, in
merito alla asserita tardività della presentazione dell’istanza di rimborso. Invero, statuendo su questo aspetto pregiudiziale, nella sentenza impugnata, i giudici di secondo grado avrebbero omesso l’esame di elementi documentali prodotti dal ricorrente, dai quali risultava la tempestività dell’istanza prodotta dal contribuente.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 ( stock option ed emolumenti variabili), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Secondo il ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’atto di appello dell’ufficio sulla questione preliminare lasciando assorbita quella relativa alla violazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, che avrebbe dovuto essere esaminata e ritenuta, invece, fondata, una volta rilevata la tempestività dell’istanza di rimborso.
In particolare, per l’anno 2014, il ricorrente deduce di aver percepito , in qualità di lavoratore dipendente di RAGIONE_SOCIALE, una retribuzione fissa e dei compensi variabili ed aggiuntivi pari a 320.000,00 euro; in relazione alla medesima annualità, la società datrice di lavoro, nella veste di sostituto di imposta, ha applicato l’addizionale del 10% ex art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sull’ammontare del bonus e stock options eccedente la parte fissa della retribuzione corrisposta ed ha, pertanto, operato negli stessi anni la ritenuta a i fini Irpef calcolata applicando l’aliquota del 10% sulla differenza risultante tra quanto percepito ed il compenso annuo in base alla competenza di maturazione della suddetta retribuzione variabile. E’ dato incontestato, risultante dagli atti, che il premio retributivo annuale erogato nel 2104 non abbia superato il triplo dello stipendio base percepito nel medesimo anno solare.
Il contribuente, dunque, ritenuto indebito il prelievo fiscale subito, ha presentato, in data 31 gennaio 2018, istanza di rimborso, con cui ha chiesto la restituzione dell’addizionale del 10% ex art. 33 del d.l. 78/2010 applicata (e versata) da RAGIONE_SOCIALE, ed ha successivamente impugnato il diniego tacito dell’amministrazione .
2.1. Il secondo motivo, che può essere esaminato prioritariamente in applicazione del principio della “ragione più liquida” (v. Cass. 9/01/2024, n. 693, poiché nel caso di specie si tratta di questione che, pur essendo logicamente subordinata alla prima, si presenta comunque equiordinata rispetto ad essa nella capacità di condurre alla definizione del giudizio), appare infondato, rendendo inammissibile ogni esame del primo, in quanto, ove anche si ritenesse la tempestività dell’istanza di rimborso, comunque il ricorso andrebbe rigettato alla luce delle recenti pronunce di questa Corte secondo cui: <> (Cass. 06/06/2023, n. 15861).
A partire dal 2011, con l’art. 23, comma 50 -bis , del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, veniva aggiunto all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, un comma, il 2bis , che così recita «Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Il successivo comma 50ter dell’art. 23 del d.l. n. 98 del 2011 prevede che «la disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», ovvero dal 17 luglio 2011.
Secondo il più recente e condivisibile indirizzo di questa Corte (v. Cass. 06/06/2023, n. 15861, sopra citata, alla cui ampia motivazione si rimanda) , con l’introduzione del comma 2 bis della normativa in esam e, -il quale prevede che ‘per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione’ -il legislatore ha introdotto una diversa commisurazione della base imponibile, data dall’intero ammontare della retribuzione sotto forma di bonus e stock option , mentre il richiamo operato al comma 1 deve intendersi esclusivamente finalizzato all’individuazione dei soli presupposti impositivi oggettivo e soggettivo, cioè essere dirigenti nel settore finanziario e percepire bonus e stock option in qualsiasi forma. L’interpretazione appena evidenziata, oltre a rispettare la formulazione letterale della norma, è da preferirsi in quanto è l’unica che rispetta i canoni di capacità contributiva, eguaglianza e ragionevolezza, certamente perseguiti dal Legislatore in quanto diretta emanazione delle norme costituzionali.
Pertanto, nella specie, il sostituto di imposta ha correttamente applicato sull’eccedenza della retribuzione cd. fissa l’addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78/2010.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio in considerazione della circostanza che l’orientamento di questa Corte, contrario alla prospettazione del ricorrente, si è venuto a consolidare successivamente alla proposizione del ricorso.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025