Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28585 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
SENTNOME
sul ricorso iscritto al n. 3460/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-resistente-
avverso SENTNOME di COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. di MILANO, n. 4435/2019, depositata il 11/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dalla Cons. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso il silenziorifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso di NOME dell’addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell’anno d’imposta 2013, dalla società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di sostitu to d’imposta, in base alla interpretazione della complessiva disciplina, in particolare l’art. 33 dl. 78/2020 a seguito della modifica introdotta dal dl. 98/2011, ritenendo infondata la tesi dell’Ufficio che pretendeva di applicare l’addizionale regionale Irpef in ragione del 10% su tutta la parte di retribuzione variabile eccedente la retribuzione fissa, ancorchè la retribuzione variabile non avesse superato il triplo della retribuzione fissa.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, sostenendo che la corretta interpr etazione del comma 2 bis dell’art. 33 dl. 78/2010, come modificato dal dl. 98/2011, avesse solo una valenza descrittiva e chiarificatrice, ricorrendo la fattispecie impositiva in relazione a emolumento variabile eccedente la parte fissa della retribuzione da parte dei dirigenti che operano nel settore finanziario.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio confermando l’interpretazione che la CTP aveva dato all’art. 33 dl. 78/2010 e alla successiva modifica, per cui, non superando il bonus riscosso il triplo della retribuzione fissa non sussisteva il presupposto per l’applicazione dell’addizionale regionale della quale andava pertanto corrisposto il rimborso. Né sussisteva nella fattispecie, secondo la CTR, il presupposto soggettivo in capo alla RAGIONE_SOCIALE, non essendo la società né una banca né un ente
finanziario, preso atto anche della mancata iscrizione nell’apposito albo della Banca d’Italia, ex art. 106 TUB.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione contro la indicata sentenza, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 cod. pro c. civ., comma 1, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferime nto l’art. 33 cit. non potrebbero ricondursi le società che, come la RAGIONE_SOCIALE, forniscono attività di consulenza finanziaria.
2.Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1.La sentenza impugnata ha accertato l’inesistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’aliquota addizionale su bonus e stock options assegnati ai dirigenti del settore finanziario per la mancanza sia del requisito oggettivo – della società RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla ritenute effettuate in qualità di sostituto d’imposta per l’importo percepito da NOME nel 2012 ‘che non supera il triplo della retribuzione fissa’ – sia di quello oggettivo -in quanto i bonus non eccederebbero il triplo della retribuzione fissa del contribuente- ritenendo conseguentemente dovuto il rimborso.
Con specifico riferimento al requisito soggettivo ha affermato che ‘la società opera nel settore della consulenza, non è una banca e neppure un ente finanziario’, come comprovato dal fatto che non risulta iscritta nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB, per cui il contribuente non può assumere la qualifica di dirigente operante nel settore finanziario.
2.2.Ciò costituisce una ulteriore ratio , chiaramente idonea, stando all’iter argomentativo contenuto nella sentenza, a sorreggere
autonomamente la decisione, ratio che non è stata oggetto di rituale e specifica doglianza, costituendo pertanto causa di inammissibilità del motivo, in applicazione della giurisprudenza consolidata secondo cui “Qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa.” (v. tra le altre Cass. n. 5902 del 23/04/2002; e Cass. n. 11200 del 17/07/2003, Cass. n. 2273 del 04/02/2005 ).
3.Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 14/04/2023.