Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3421 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27128/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che le rappresenta e difende ope legis
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ EMILIA ROMAGNA n. 90/2020 depositata il 10/01/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria regionale d ell’Emilia –RAGIONE_SOCIALEgna, con la sentenza n. 90/11/2019, depositata in data 10 gennaio 2020 e non notificata , rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado in forza della quale era stata respinta l ‘ impugnazione proposta dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad imposte di registro, ipotecarie, catastali ed INVIM riferite all’ anno 1983;
1.2. secondo quanto è dato desumere da detta sentenza i giudici di appello, nell’osservare che la costituzione di RAGIONE_SOCIALE (la quale aveva prodotto la sentenza n. 280/15/2007 posta a base della pretesa) era da ritenere tempestiva ed ammissibile, rilevava che, anche prescindendo dalla produzione di tale documento, doveva, comunque, ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione della pretesa erariale che andava fatta decorrere dal passaggio in giudicato di detta sentenza (30/10/2008) e non già dalla data del suo deposito;
NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di due motivi;
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo il contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 14 d.lgs. 546/1992, termini perentori stabiliti in materia di
contenzioso tributario per la costituzione RAGIONE_SOCIALE parti e per il deposito di documenti in giudizio;
1.1. osserva che la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’atto di appello , non aveva considerato che l ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE n. 280/15/2007 richiamata nella parte motiva della decisione impugnata – atto idoneo a fondare la pretesa creditoria contestata – ed, erroneamente, aveva ritenuto tempestiva la costituzione di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed utilizzabile la produzione documentale effettuata dall’ente impositore , non considerando che l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto al deposito di atto di intervento ex art. 105 cod. proc. civ. e dei relativi documenti solo in data 12 dicembre 2018 a fronte dell’u dienza fissata per il giorno 21 dicembre 2018, in violazione dei termini perentori previsti dall’ art. 32 d.lgs. n. 546/1992 secondo cui ‘Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1 .. .’ ; 2. con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione di legge in ragione intervenuta prescrizione della pretesa
dell’omesso rilievo della azionata dall’ agente della riscossione;
2.1. osserva che solo per effetto della cartella di pagamento notificatagli in data 21 maggio 2018, era venuto a conoscenza ‘ per la prima (ed unica) volta, dopo la notifica del (proprio) ricorso avvenuta nel 1988 ‘ , del permanere della pretesa creditoria avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE nei suoi confront i e che non poteva tenersi conto della sentenza del 30/07/2007 che non era stata ritualmente prodotta nell’odierno giudizio;
il ricorso deve essere rigettato;
entrambi i motivi di impugnazione -che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono infondati in quanto la decisione impugnata è da ritenere corretta in diritto nella
parte in cui ha ritenuto legittima la cartella e non prescritta la pretesa tributaria;
4.1. invero, a prescindere dalla questione relativa alla eccepita tardività ed irritualità della costituzione dell’interveniente in primo grado, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (RAGIONE_SOCIALE) n. 280/15/2007 posta a base della pretesa de qua risulta, comunque, acquisita in atti nel corso del giudizio di appello;
4.2. invero nel processo tributario, poiché l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5 – , Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018, Rv. 651548 – 01);
4.3. non può, per altro verso, non rilevarsi che appare corretta in diritto la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non maturata la prescrizione vertendosi in ipotesi di actio iudicati esercitata con la cartella notificata in data 21 maggio 2018, a fronte di una sentenza passata in giudicato in data 30/10/2008 e, quindi, nel rispetto del termine di prescrizionale decennale operante ai sensi dell’ prevista dall’art. 2953 cod. civ., computato non dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (vedi, Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014);
stante l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure dedotte, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, liquidandole nella misura di euro 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data