Acquisizione Fascicolo d’Ufficio: la Cassazione Sospende il Giudizio
L’ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte di Cassazione segna una battuta d’arresto, puramente processuale, in una complessa vicenda di natura tributaria. Con questo provvedimento, la Suprema Corte ha evidenziato l’importanza dei poteri istruttori anche nel giudizio di legittimità, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di merito prima di potersi pronunciare. Questa decisione, sebbene non risolva la controversia, offre spunti di riflessione sull’iter decisionale della Corte e sulla necessità di una completa base documentale per garantire un giudizio equo e corretto.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di un contribuente operante nel settore del recupero e riciclaggio di rottami metallici. L’accertamento contestava omessi versamenti di IVA, IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2008 e irrogava una sanzione pecuniaria per irregolare registrazione di fatture in regime di reverse charge.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello incidentale del contribuente e rigettava quello principale dell’Agenzia delle Entrate. Contro quest’ultima sentenza, l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in sei motivi.
La Necessità dell’Acquisizione del Fascicolo d’Ufficio
Il cuore del provvedimento in esame non risiede nel merito della disputa fiscale, ma in una decisione prettamente procedurale. La Corte di Cassazione, prima di esaminare i motivi di ricorso presentati dall’Agenzia, ha ritenuto indispensabile disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito.
Questa scelta indica che, per la valutazione di almeno uno dei motivi di ricorso, la Corte ha bisogno di consultare direttamente gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale originario. Sebbene il giudizio di Cassazione sia un giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione delle norme di diritto, in alcuni casi l’esame degli atti può essere necessario per verificare la corretta conduzione del processo nei gradi precedenti o per comprendere appieno la portata delle censure mosse.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma estremamente chiara: la Corte ha stabilito che, “alla luce dei motivi di ricorso proposti dalla parte ricorrente, occorre disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento”. Ciò significa che la decisione finale sui motivi di ricorso è subordinata alla previa ispezione di tale documentazione. La Corte, esercitando i suoi poteri istruttori, ha quindi optato per la via della prudenza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Questa procedura garantisce che il collegio giudicante abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per una deliberazione ponderata e fondata su una completa conoscenza degli atti processuali.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza interlocutoria dimostra come il processo dinanzi alla Corte di Cassazione, pur essendo primariamente un giudizio di diritto, non sia un procedimento avulso dalla documentazione processuale dei gradi precedenti. La decisione di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio sottolinea l’attenzione della Corte a garantire che ogni sua pronuncia sia basata su un quadro conoscitivo completo e ineccepibile. Per le parti in causa, ciò comporta un allungamento dei tempi processuali, ma al contempo rappresenta una garanzia di un esame approfondito e meticoloso del ricorso, fondamentale per la tutela dei diritti e per la corretta amministrazione della giustizia.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha ritenuto necessario, prima di emettere una decisione, acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento precedente per poter valutare correttamente i motivi del ricorso presentati.
Qual è l’effetto pratico di questa ordinanza?
L’effetto pratico è la sospensione del giudizio. La causa viene rinviata a una data futura (iscritta a nuovo ruolo) in attesa che la cancelleria acquisisca la documentazione richiesta dal collegio giudicante.
Qual era l’oggetto della controversia fiscale originale?
La controversia riguardava un avviso di accertamento per presunti omessi versamenti di IVA, IRPEF e IRAP relativi all’anno 2008, oltre a una sanzione per irregolare registrazione di fatture in regime di reverse charge a carico di un’impresa del settore del riciclo di rottami.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13923 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13923 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5031/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
COGNOME
-intimato-
Avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZ.DIST. LECCE n. 1406/2020 depositata il 21/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Puglia ( hinc : CTR), con la sentenza n. 1406/20 depositata in data 21 luglio 2020, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 624/2015 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dal sig. COGNOME (esercente l’attività di recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici) contro l’avviso di accertamento, con cui erano state eseguite, con riferimento all’anno d’imposta 2008, le riprese a titolo di IVA, IRPEF e IRAP. Era stata altresì irrogata la sanzione di Euro 13.951 per irregolare registrazione di fatture in regime di cd. reverse charge ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con sei motivi.
La parte intimata non si è costituita.
La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta.
…
Considerato che:
In via preliminare, alla luce dei motivi di ricorso proposti dalla parte ricorrente, occorre disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento sub R.G. 388/2016, definito con la sentenza della CTR n. 1460/2020 impugnata nel presente giudizio.
1.1. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.
…
rinvia la causa a nuovo ruolo;
manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento R.G. 388/2016, definito con sentenza n. 1406/2020 depositata in data 21/07/2020 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. Lecce.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30/04/2025.