Acquisizione Fascicoli di Merito: Quando la Corte Ferma Tutto per Chiarire le Parti
In un recente caso, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria che sospende il giudizio per un motivo tanto semplice quanto fondamentale: fare chiarezza. La decisione di procedere all’acquisizione fascicoli di merito dimostra come, prima di entrare nel vivo di una questione tributaria, sia essenziale avere un quadro procedurale ineccepibile, a partire dalla corretta identificazione di tutti i soggetti coinvolti. Questo provvedimento ci offre uno spaccato sull’importanza delle regole processuali come garanzia di un giusto processo.
I Fatti del Caso: Un Appello con Parti Incerta
La vicenda nasce da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima aveva dato torto all’Ufficio, confermando una precedente decisione favorevole a una società a responsabilità limitata che aveva impugnato una cartella di pagamento. Fin qui, una dinamica processuale piuttosto comune.
La situazione si complica quando l’Agenzia, nel suo ricorso per cassazione, individua come controparti non solo la società, ma anche una persona fisica che, tuttavia, non risultava menzionata nella sentenza d’appello. Sorgono così i primi dubbi sulla corretta composizione del contraddittorio.
A ciò si aggiunge un problema relativo alla notifica dell’atto: mentre quella indirizzata via PEC ai legali, indicati come difensori di entrambe le parti, sembra essere andata a buon fine, il tentativo di notifica personale alla persona fisica è fallito a causa della sua “irreperibilità assoluta”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società non si fosse costituita nel giudizio di secondo grado, un fatto da cui faceva discendere la formazione di un “giudicato interno” su alcuni punti, ovvero la loro definitività per mancata contestazione.
L’Ordinanza della Cassazione e l’acquisizione fascicoli di merito
Di fronte a questo quadro confuso, la Suprema Corte ha deciso di non procedere oltre. I giudici hanno rilevato l’impossibilità di decidere senza prima aver sciolto alcuni nodi procedurali cruciali:
1. Chi sono le parti? È necessario stabilire con certezza chi fossero le parti originarie del giudizio e chi si è effettivamente costituito nei gradi precedenti.
2. La notifica è valida? Bisogna verificare la regolarità della notifica del ricorso, specialmente nei confronti della persona fisica risultata irreperibile.
3. C’è stato un giudicato interno? È fondamentale accertare se la società si fosse davvero costituita in appello per capire se alcune questioni possano ritenersi già decise.
Per rispondere a queste domande, gli atti del solo ricorso per cassazione non sono sufficienti. Diventa quindi indispensabile l’acquisizione fascicoli di merito, ovvero l’esame di tutta la documentazione prodotta nei primi due gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è la prudenza e il rispetto del principio del contraddittorio. La Corte non può pronunciarsi su un caso se non è assolutamente sicura di chi siano i contendenti e se tutti siano stati messi in condizione di difendersi. Giudicare in assenza di queste certezze minerebbe la validità stessa della decisione finale. L’acquisizione dei fascicoli non è, quindi, un mero adempimento burocratico, ma lo strumento necessario per ricostruire la storia processuale del caso e garantire che il giudizio si svolga tra le parti corrette e nel pieno rispetto delle regole.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ci insegna una lezione fondamentale: nel diritto, la forma è sostanza. Prima di affrontare le complesse questioni fiscali, è imperativo che le fondamenta procedurali del processo siano solide. La decisione di rinviare la causa per acquisire i fascicoli di merito sottolinea come la Corte di Cassazione ponga la massima attenzione alla tutela del diritto di difesa e alla corretta instaurazione del processo. Il caso ora attende che i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio arrivino a Roma, solo allora si potrà fissare una nuova udienza per discutere, finalmente, il merito della controversia.
Perché la Corte di Cassazione ha ordinato l’acquisizione dei fascicoli di merito?
La Corte ha ordinato l’acquisizione per verificare quali fossero le parti effettivamente evocate in giudizio e quelle costituite nei gradi precedenti, a causa di discrepanze e incertezze emerse dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata.
Qual era il problema relativo alla notifica del ricorso?
Un tentativo di notifica personale a una delle parti indicate nel ricorso (una persona fisica) non si è perfezionato a causa della sua “irreperibilità assoluta”, sollevando dubbi sulla corretta instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La Corte ha deciso la causa nel merito con questa ordinanza?
No, la Corte non ha deciso la causa nel merito. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la causa a un nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli proprio per risolvere le questioni procedurali preliminari prima di poter esaminare il fondo della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
DI NOME COGNOME
G.D.MRAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 3171/2020, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Sisma Sicilia -cartella
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16644/2021 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente – contro
L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso della società proposto in data 6 aprile 2009 avverso cartella di pagamento.
Considerato che:
In via preliminare deve rilevarsi che i l ricorso dell’Agenzia individua come controparte anche tale NOME COGNOME del quale non vi è menzione nella sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che la notifica del ricorso è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dei dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME indicati quali difensori e domiciliatari sia di NOME COGNOME che della RAGIONE_SOCIALE
La notifica tentata, invece, nei confronti della parte personalmente, non si è perfezionata stante la mancata consegna per irreperibilità assoluta del destinatario.
Nella intestazione della sentenza i dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME destinatari della notifica a mezzo pec sono indicati come i difensori della RAGIONE_SOCIALE L ‘Agenzia delle entrate , invece, nel ricorso ha dato atto che la società non si era costituita in appello traendo dal dato la formazione di un giudicato interno per omessa contestazione.
Occorre, pertanto, acquisire i fascicoli di merito onde verificare quali fossero le parti evocate in giudizio e quelle costituite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.