Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30680 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 22572/2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché, per procura allegata alla memoria integrativa, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 395/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’11 febbraio 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il 5 agosto 2015 l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento, con i quali riprendeva a tassazione, a rispettivi fini Ires e Irap per l’anno 20 10, alcune componenti negativi di reddito erroneamente dedotte, in quanto di competenza dell’annualità precedente.
Negli atti impositivi, l’Ufficio riconosceva, in capo alla società, un credito d’imposta maturato per l’anno 2009 di importo pari alle imposte accertate per il 2010.
Il 2 ottobre 2015 la contribuente prestò acquiescenza ai rilievi formulati per l’anno 2010 e, conseguentemente, procedette alla compensazione di Ires e Irap con il credito d’imposta maturato per l’anno precedente, versando gli interessi passivi e le sanzioni per dichiarazione infedele ridotte ad un sesto di quelle irrogate.
Quindi, assumendosi titolata al rimborso degli interessi maturati sui maggiori versamenti Ires e Irap per l’anno 2009, formulò istanza in tal senso, impugnando il successivo silenzio-rifiuto erariale innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.
La RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Il successivo appello, proposto dalla società contribuente, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
I giudici del gravame rilevarono che RAGIONE_SOCIALE aveva pacificamente versato maggiori imposte per l’anno 200 9, ma aveva richiesto il rimborso degli interessi asseritamente oggetto di indebito versamento soltanto nel procedimento di adesione da lei adottato.
Tale ultima circostanza ostava al rimborso degli interessi, comportando la definizione mediante adesione una sostanziale rinuncia ad ogni pretesa sulla somma oggetto di accertamento.
La sentenza d’appello è impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Considerato che:
Con l’unico mezzo di impugnazione è dedotta violazione dell’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La ricorrente, pur dichiaratamente condividendo l’irretrattabilità degli effetti propri degli strumenti deflattivi del contenzioso, assume che la C.T.R. avrebbe errato nel non ritenere operante, nella specie, il disposto della norma invocata, a mente della quale il ritardato rimborso di imposte pagate per versamenti diretti effettuati dal contribuente comporta il diritto di quest’ultimo a vedersi riconoscere gli interessi al saggio previsto per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento e quella dell’ordinativo di rimborso; e ciò a prescindere dal fatto che essa avesse prestato acquiescenza agli atti impositivi notificatile.
La censura è infondata, pur se impone una correzione della motivazione della sentenza d’appello .
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha compiuto un esplicito riferimento ad un procedimento di accertamento con adesione, attivato dalla società, che non risulta aver avuto luogo, essendosi invece verificata l’acquiescenza della contribuente alla pretesa erariale.
Tale discrasia nella ricostruzione dei fatti non muta, tuttavia, l’esito dello scrutinio.
La tesi della ricorrente contrasta, infatti, con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di imposte dirette, l’intervento di un atto impositivo autonomamente impugnabile pone il contribuente di fronte all’alternativa fra la contestazione di forma, procedura e fondamento dell’atto stesso con ricorso, ovvero l’acquiescenza alla pretesa con esso formulata, mediante pagamento (o anche mediante inattività, cui fa seguito il recupero forzoso); resta esclusa, in tale ultimo caso, ogni possibilità di ripensamento del contribuente, in qualsiasi forma esso sia manifestato, ivi compresa la proposizione al fisco di una domanda di restituzione di somme (cfr. Cass. n. 32559/2019; Cass. n. 5138/2016; Cass. n. 7410/2011).
Mutuando tali indicazioni al caso di specie, si deve osservare che, per effetto della compensazione, le reciproche posizioni creditorie e debitorie fra Erario e contribuente si annullano; pertanto, quando, come nella specie, la compensazione ha luogo per effetto della volontà del contribuente, essa assume il valore proprio di una rinuncia a qualsivoglia pretesa ulteriore sullo stesso credito tributario.
Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 11.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.