Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6006 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 15931/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 304/19/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 4.2.2020, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 4.2.2026;
TRIBUTI: istanza di rimborso -sentenza di accoglimento in primo grado -appello parziale dell’ A.F. -erogazione parziale rimborso nelle more del giudizio di appello.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) indicata in epigrafe, con la quale veniva respinto l’appello dell’A.F. avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, che aveva accolto i ricorsi riuniti della società RAGIONE_SOCIALE avverso il silenzio/rifiuto formatosi su due istanze di rimborso per crediti IRES acquistati con atti di cessione rispettivamente intercorsi tra la ricorrente e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE, dato atto che l’A.F. aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado tranne che per la somma di euro 63.653,00, riteneva che l’appello dovesse essere respinto, in quanto nelle more l’Ufficio aveva provveduto al rimborso integrale di quanto richiesto per l’anno 2007 con la prima istanza di rimborso e condannava l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 4.2.2026.
La Procura Generale, in persona della Sost. Proc. Gen. NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo – rubricato « nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma 2, n. 4, 57 e 61 del Decreto legislativo n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 118 Regio decreto 18.12.1941 n. 1368, anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c .», l’RAGIONE_SOCIALE assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente inesistente e dunque apparente, non avendo i giudici di appello chiarito le ragioni per le quali il rimborso erogato per
l’anno 2007, mero fatto, nel corso del giudizio di appello, comportasse quale conseguenza giuridica il rigetto del gravame.
Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. .», l’RAGIONE_SOCIALE deduce che, ove i giudici di secondo grado avessero inteso implicitamente ritenere che l’erogazione del rimborso in esecuzione della sentenza di primo grado fosse da interpretare quale acquiescenza, avrebbero semmai dovuto dichiarare l’appello inammissibile. Il rimborso, come risultava dalla schermata di dettaglio depositata all’udienza del 27.1.2020, era avvenuto in data 18.12.2019 ossia dopo la proposizione dell’appello e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza depositato dalla società vittoriosa in primo grado. Di conseguenza, la condotta dell’amministrazione non poteva essere considerata acquiescenza, essendo quest’ultima configurabile solo se verificatasi prima della proposizione del gravame, richiedendo in caso contrario una rinuncia espressa all’impugnazione, come da orientamento consolidato di legittimità che richiama. Altrettanto consolidato sarebbe l’orientamento di legittimità secondo cui l’esecuzione di una sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione pubblica non fa venir meno l’interesse all’impugnazione, trattandosi della mera doverosa ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo. Peraltro, il gravame riguardava anche somme degli anni 2008 e 2011, come pure si dava atto in sentenza, per cui il rimborso non poteva certamente ritenersi integrale, avendo riguardato solo le somme chieste a rimborso per l’anno 2007 e di conseguenza a maggior ragione non configurabile l’acquiescenza.
Con il terzo motivo, rubricato « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c .», si rimprovera alla C.T.R. di non essersi pronunciata sul motivo di gravame relativo alla non spettanza dei rimborsi relativi agli anni 2008 e 2011.
Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato « nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma 2, n. 4, 57 e 61 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», la parte ricorrente deduce che l’ inciso preliminare :’ A prescindere dalla questione relativa alla tardiva introduzione di nuovi elementi nel giudizio di secondo grado …’, ove non interpretato quale assorbimento della relativa questione, ma quale accoglimento implicito dell’eccezione sollevata dalla società appellata a pagina 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni di secondo grado, si porrebbe in contrasto con l’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, atteso che per orientamento consolidato di legittimità, l’Amministrazione finanziaria può difendersi ‘a tutto campo’, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, anche in secondo grado.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente è infondata, atteso che la parte ricorrente ha richiamato a fondamento dei motivi di ricorso una giurisprudenza di legittimità conforme ai propri assunti e la parte controricorrente neppure indica i pretesi precedenti di legittimità di segno contrario.
I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
6.1. Premesso che l’appello dell’A.F. riguardava, per come incontroverso, i pretesi rimborsi di euro 63.600,00 per l’anno 2007, euro 42,00 per l’anno 2008 ed euro 11,00 per l’anno 2011, per un importo complessivo di euro 63.653,00, va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge. (per tutte, Cass. n. 4370/2019, 11769/2012).
6.2. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla contribuente nelle more del giudizio di appello e dunque successivamente all’impugnazione e a maggior ragione dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, non comportava acquiescenza alla sentenza appellata.
6.3. La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE, inoltre, neppure ha spiegato le ragioni per le quali l’erogazione parziale del rimborso nel corso del giudizio di appello, relativo al solo anno 2007, comportasse il rigetto integrale dell’impugnazione.
Anche il terzo motivo è fondato, avendo la stessa C.T.R. dato atto che la somma complessiva rimasta in contestazione ed oggetto del gravame dell’Ufficio riguardava anche gli anni 2008 e 2011, in ordine ai quali nessuna pronuncia è stata adottata.
Pure il quarto ed ultimo motivo, ammissibile in quanto viene chiaramente individuata la statuizione censurata, va accolto, sussistendo l’interesse dell’A.F. a contrastare l’accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dall’appellata a pagina 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni, menzionata nella sentenza impugnata anche nello svolgimento del processo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi che legittimano il rifiuto e l’Amministrazione finanziaria, dal canto suo, difendersi ‘a tutto campo’, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali ‘falle’ del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dalla preclusione posta dal D. Lgs. N. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato interno (Cass. 17244/2019, Cass. 7127/2019, Cass. n. 31626/2018, Cass. n. 11284/2023).
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)