Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
NOTIFICA PEC – ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL FILE DIGITALE ALL ‘ ORIGINALE CARTACEO DELLA PROCURA ALLA LITE -ESTINZIONE CONSORZIO – sul ricorso iscritto al n. 1515/2024 del ruolo generale, proposto
DA
il CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE ENNA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Commissario Straordinario pro tempore , dott. NOME COGNOME, nominato con decreto assessoriale n. 23/GAB del 18 marzo 2024 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Regione Siciliana, rappresentato e difeso, come da nuova procura speciale e nomina poste in calce all’istanza di cui all’art. 380 -bis. , c.p.c., dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Ragusa (codice fiscale MCL GPP 61R69 H163 P).
– RICORRENTE –
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione distaccata di Caltanisetta – n. 7937/7/2023, depositata il 2 ottobre 2023 e notificata il 31 ottobre 2023;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna chiedeva a NOME COGNOME il pagamento della somma di 25.269,48 €, a titolo di contributo di bonifica per gli anni di imposta 2015/2017;
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione distaccata di Caltanisetta -accoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 521/2/2020 della Commissione tributaria provinciale di Enna e, in sua riforma, annullava l’atto impugnato, osservando che:
-la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non precludeva l’impugnazione di atti atipici idonei a portare a conoscenza la pretesa impositiva;
-ai sensi dell’art 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 il Consorzio di bonifica 6 di Enna era stato accorpato ad altri
consorzi e, a seguito di detta unificazione, era stato istituito il nuovo Consorzio della Sicilia Orientale;
-la norma regionale non aveva previsto un periodo transitorio di attività dei precedenti consorzi, che era stato, invece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2017 adottata da tale neocostituito consorzio, la quale si poneva in contrasto con la suddetta norma regionale, per cui doveva essere disapplicata;
-il Consorzio della Sicilia Orientale era l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui il mandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente era da considerarsi inesistente e non solo perché rilasciato ad un soggetto giuridico (il Consorzio di bonifica 6 Enna) non più sussistente per effetto del menzionato accorpamento/unificazione, che aveva comportato un vero e proprio fenomeno di successione universale tra enti pubblici;
-il mandato senza rappresentanza, difatti, è istituto applicabile nei rapporti privatistici ed è incompatibile con l’esercizio della pubblica funzione, laddove nella specie si era trattato di una delega di poteri conferita da un ente pubblico, determinante uno spostamento di competenza in modo illegittimo, non essendo prevista dalla legge e per l’impossibilità per un ente pubblico di delegare ad altri l’esercizio di funzioni conferite per legge;
-l’illegittimità della delega a soggetto, per giunta, inesistente comportava l’insanabile nullità dell’atto impugnato;
il Consorzio RAGIONE_SOCIALE 6 di Enna proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 29 dicembre 2023, sulla base
di quattro motivi, depositando in data 27 settembre 2024 memoria ex art. 380bis. 1., c.p.c.;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso depositato 23 dicembre 2023, depositando in data 27 settembre 2024 memoria ex art. 380bis. 1., c.p.c.;
con ordinanza del 25 marzo 2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione agevolata dell’art. 380 -bis. c.p.c.;
con istanza depositata in data 3 maggio 2024 il ricorrente ha chiesto la decisione;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, il Consorzio ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui alla predetta disposizione, per cui « avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la ‘legittimità sostanziale’ dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso);
con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 2697 c.c., ponendo in rilievo l’esigenza del rispetto del suddetto termine anche per l’impugnazione facoltativa del predetto atto;
con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che la predetta disposizioni regionale « non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventi improntanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale) unificando -sul piano degli ambiti territoriali di operatività -i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali», come si desume dal fatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi « una nuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso);
con la quarta ed ultima ragione di contestazione il Consorzio ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c. 97, secondo e terzo comma,
Cost., 21septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, evidenziando che, a seguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e del conseguenziale c.d. regime transitorio, si è creata un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza di cui alla deliberazione n. 8 del 2017 del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale (in forza del quale il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE n. 6 Enna ha formalmente agito quale ‘mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale’), va qualificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delega interorganica (istituto, questo, che ricorre quando all’interno della stessa struttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro)» (v. pagina n. 4 del ricorso), come tale richiamata dalla menzionata deliberazione del Commissario straordinario, non suscettiva di integrare alcuna ipotesi di incompetenza assoluta;
con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, cui fa fatto seguito la proposta di definizione agevolata della lite, è stato sollevato il tema dell’improcedibilità del ricorso in ragione della sua notifica tramite posta elettronica certificata, la cui relata è risultata priva dell’attestazione di conformità al file digitale dell’originale
cartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore del Consorzio;
che il predetto tema, come quelli proposti con il ricorso, pongono questioni nuove, di difficoltà interpretativa e di rilevante ricaduta applicativa, atteso l’elevato numero di ricorsi che pongono le stesse questioni, oltre che di rilievo nomofilattico, tenuto altresì conto che sulla menzionata eccezione le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 7924/2024 e Cass. n. 6318/2023) sono intervenute prima della sentenza n. 6477/2024 delle Sezioni unite;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre