Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32513 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5969/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE‘ , con sede in Roma, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), con sede in Nardò (LE), in persona del Commissario Straordinario pro tempore ;
INTIMATO
E
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE;
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO PIANO DI BONIFICA TRANSAZIONE
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Lecce il 9 agosto 2022, n. 2185/23/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso (sulla base di cinque motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Lecce il 9 agosto 2022, n. 2185/23/2022, che, in controversia su impugnazione del l’ingiunzione di pagamento n. 0206992 del 17 giugno 2016 emessa in suo danno dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, n ella qualità di concessionaria della riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 6.453,16, dopo i precedenti avviso di pagamento n. 1259858 dell’1 giu gno 2015 e sollecito di pagamento n. 90020150074400237000000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad impianti fotovoltaici insistenti su terreni appartenenti a terzi e ricadenti nel comprensorio consortile, ha accolto l ‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 6 novembre 2017, n. 3455/4/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto: a) che l’ ingiunzione di pagamento era munita di congrua motivazione; b) che esso non era onerato della prova
del beneficio consortile in presenza di un valido piano di classifica; c) che, in ogni caso, i benefici consortili potevano essere anche meramente potenziali, « ben potendo gli stessi riguardare la mera attività di programmazione e di progettazione finalizzata alla esecuzione degli interventi di bonifica ritenuti necessari ».
Il RAGIONE_SOCIALE e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ sono rimasti intimati.
4. In prossimità dell’adunanza camerale, il difensore della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha depositato accordo transattivo tra la stessa (unitamente ad altre società appartenenti al medesimo gruppo) ed il RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), con il quale è stata convenuta la rateizzazione complessiva dei debiti tributari riportati nell’annesso prospetto (fino alla scadenza del 9 febbraio 2024), pattuendosi -subordinatamente al pagamento integrale degli stessi nel termine fissato -che « le Società e il RAGIONE_SOCIALE dichiarano di non aver null’altro a pretendere l’una dall’altra con riferimento ai tributi e/o contributi consortili e alle collegate vicende giudiziali e stragiudiziali relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 richiamate in premessa e di rinunciare espressamente ed irrevocabilmente in via definitiva e tombale a qualsiasi diritto, pretesa, azione, eccezione o quant’altro riferibile in via diretta o indiretta -anche se non esplicitamente dedotto -alle predette annualità, ove pure originati da sentenze definitive » (art. 5) e che « le Società e il RAGIONE_SOCIALE si impegnano inoltre ad abbandonare tutti i giudizi pendenti relativi alle predette annualità, con spese integralmente compensate tra le parti. Sempre in relazione a tali annualità, il RAGIONE_SOCIALE si impegna a manlevare e tenere indenne le Società da ogni eventuale
pretesa, costo, spesa e onere (anche di notifica) che RAGIONE_SOCIALE o altro ente di riscossione incaricato dovessero avanzare o richiedere in relazione ai rapporti giuridici oggetto del presente accordo » (art. 6).
CONSIDERATO CHE:
La definizione transattiva della controversia (come da scrittura privata prodotta con l’ annesso prospetto nel fascicolo telematico della contribuente , dalla quale si evince l’inclusione del debito tributario in contestazione) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del l’ art. 48, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, giacché le controparti sono rimaste intimate.
Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo alla contribuente.
Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in conformità alle pattuizioni dell’accordo transattivo .
Il meccanismo lato sensu sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ” ordinaria ” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in
quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME