Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34026/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 475/2018 depositata il 20/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
La RAGIONE_SOCIALE in bonis veniva resa destinataria di cartella di pagamento, connessa a ruoli cd. straordinari, ai sensi dell’art. 15 -bis d.P.R. n. 602 del 1973. La cartella era basata su due avvisi di accertamento relativi a Imposte dirette e IVA per le annualità 2005 e 2006. Le impugnazioni degli avvisi di accertamento venivano definiti in separati giudizi; la contribuente impugnava la cartella di pagamento invocando l’applicazione dell’art. 37bis , co. 6, d.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale l’RAGIONE_SOCIALE non può, nel corso del giudizio di primo grado, procedere alla riscossione neanche frazionata RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dovute sulla base di avvisi di accertamento emessi ai sensi della norma ora evocata.
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento contenente i ruoli straordinari emessi in correlazione agli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta su riferiti.
L’appello della RAGIONE_SOCIALE veniva, invece, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
A seguito della declaratoria del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE incentrato su tre motivi -è stato notificato alla curatela fallimentare, che è rimasta intimata.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3 e15bis , d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 37bis , comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo sul quale vi è stata discussione fra le parti, per avere la CTR mancato di spiegare
per quale ragione abbia ritenuto l’essere stati emessi gli avvisi di accertamento prodromici della cartella impugnata ai sensi dell’art. 37bis , comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha nuovamente censurato, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 37bis , co. 2, d.P.R. n. 600 del 1973.
L’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che in data 22 Marzo 2022 è stato raggiunto un accordo transattivo tra l’ufficio e il fallimento intimato, che ha comportato la totale ammissione RAGIONE_SOCIALE imposte accertate negli anni dal 2005 al 2010 al passivo fallimentare; per l’effetto l’erario ha fatto istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Osserva questa Corte che il raggiungimento di un accordo transattivo, posteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, postula la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In seguito all’accordo negoziale transattivo la pretesa fiscale è stata ammessa al passivo fallimentare, ivi stabilizzandosi quale credito concorrente. Il che esclude che l’Amministrazione finanziaria possa coltivare la medesima pretesa transatta, veicolata a monte attraverso la cartella esattoriale notificata alla società poi fallita. Dalla nota versata in atti dall’erario risulta, in altri termini, che le parti hanno definito ogni controversia relativa alle ragioni creditorie oggetto del giudizio. L’ammissione al passivo di queste ultime ha fatto venir meno in radice il contrasto di posizioni fra le parti dell’odierno giudizio. Alla cessazione della materia del contendere s’accompagna per conseguenza -l’estinzione del giudizio.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 06/12/2023.