Accordo di Ristrutturazione dei Debiti: Quando Rende Inammissibile il Ricorso
Quando un’azienda stipula un accordo di ristrutturazione dei debiti che include una transazione fiscale, quali sono le sorti del contenzioso pendente con l’Agenzia delle Entrate? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, offre un’importante chiave di lettura, stabilendo che in questi casi il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, delineando una precisa distinzione rispetto alla cessazione della materia del contendere.
Il Contesto del Ricorso e l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
Una società operante nel settore dell’energia rinnovabile aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi all’IVA per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011. La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo dovuta l’imposta ma non le sanzioni e gli interessi, riconoscendo l’affidamento incolpevole del contribuente.
Contro questa decisione, la società proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, la società, nel frattempo posta in liquidazione, depositava un’istanza di rinuncia al ricorso. La motivazione alla base di tale rinuncia era l’avvenuta omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti, che comprendeva una transazione fiscale con l’Erario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che, a seguito dell’accordo transattivo, la società ricorrente ha manifestato una chiara carenza di interesse a ottenere una pronuncia nel merito della controversia. L’accordo raggiunto ha, di fatto, risolto la pendenza tributaria, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni: Carenza di Interesse vs. Cessazione della Materia del Contendere
Il punto centrale e più interessante dell’ordinanza risiede nella motivazione con cui la Corte sceglie la via dell’inammissibilità anziché quella della cessazione della materia del contendere.
La Corte chiarisce che la cessazione della materia del contendere presuppone la certezza che le ragioni del creditore (in questo caso, l’Amministrazione finanziaria) siano state pienamente e satisfattivamente adempiute. Nel caso di specie, mancando la prova certa di tale completo adempimento, la Corte ha ritenuto più corretto dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa formula, infatti, si basa sulla sola manifestazione di volontà della parte ricorrente, che, tramite la rinuncia motivata dall’accordo, ha dimostrato di non avere più alcun interesse giuridicamente rilevante alla decisione della causa.
Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, motivandola con la presenza di ‘giusti motivi’ e l’assenza di specifiche richieste in merito, una prassi comune quando un giudizio si estingue per ragioni sopravvenute come un accordo transattivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
La pronuncia analizzata offre importanti indicazioni pratiche per le imprese che si trovano ad affrontare un contenzioso tributario mentre portano avanti un percorso di risanamento. La stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale è un evento che incide direttamente sulla pendenza del giudizio. La conseguente rinuncia al ricorso non porta automaticamente a una declaratoria di cessata materia del contendere, ma più prudentemente a una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse. Questa decisione cristallizza la fine della controversia sul piano processuale, riflettendo la risoluzione sostanziale avvenuta tramite l’accordo tra le parti.
Cosa succede a un ricorso tributario se l’azienda stipula un accordo di ristrutturazione dei debiti?
Se la società rinuncia al ricorso motivando la decisione con la stipula e l’adempimento di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta carenza di interesse alla decisione della causa.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere?
La Corte ha preferito dichiarare l’inammissibilità perché non vi era la certezza processuale del completo e soddisfacente adempimento delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria. La carenza di interesse, invece, emerge direttamente dalla volontà della parte ricorrente di non proseguire il giudizio a seguito dell’accordo, rendendo questa declaratoria più appropriata in assenza di prove complete sull’adempimento.
Come sono state regolate le spese legali in questo caso?
La Corte ha deciso di compensare le spese legali tra le parti. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali. Questa decisione è stata motivata dalla presenza di ‘giusti motivi’ e dal fatto che nessuna delle parti aveva formulato richieste specifiche in merito alle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3788 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto : Tributi – Accordo di ristrutturazione omologato Rinuncia.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3055/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – RAGIONE_SOCIALE staccata di Foggia n. 2107/27/17, depositata il 13 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 2107/27/17 del 13/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia RAGIONE_SOCIALE staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2344/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti RAGIONE_SOCIALE (poi in liquidazione, di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di tre avvisi di accertamento per IVA sulle accise conseguente alla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e relativa agli anni d’imposta 200 9, 2010 e 2011;
1.1. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di NOME riconoscendo dovuta l’imposta, ma non anche le sanzioni e gli interessi in ragione dell’affidamento incolpevole della società contribuente;
avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente depositava istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale;
1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa;
sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste RAGIONE_SOCIALE parti in causa, per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023.