Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34511 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18710/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 541/2020 depositata il 30/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In data 10 dicembre 2015 la DP III di Roma dell’Agenzia delle entrate notificava a COGNOME NOME nella qualità di ultimo legale rappresentante dell’ associazione culturale RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2015 con il quale pretendeva, con riferimento all’anno 2009, il pagamento di una maggior IRES per Euro 2.092.685,00, di una maggior IRAP per Euro 317.660,00 e di una maggior IVA per Euro 1.392.321,00.
Il contribuente proponeva ricorso, che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 15592/16/2017 pronunciata il 7 giugno 2015 e depositata il 26 giugno 2015, dichiarava inammissibile.
Il contribuente proponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con l’impugnata sentenza n. 541/8/2020, pronunciata il 3 dicembre 2019 e depositata il 28 gennaio 2020, rigettava.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il presente giudizio, in cui si costituiva l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 4496 del 20/12/2023, dep. 2024, premesso che, con istanza cartacea addì 8 giugno 2022, il contribuente rappresentava che in data 22 settembre 2020 le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo, a fronte del quale il medesimo, in data 28 settembre 2020, aveva provveduto ‘ad effettuare il versamento della prima rata e delle rate successive sino ad oggi dovute’. L’istanza, corredata dell’accordo e delle prove dei versamenti, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Inoltre, con istanza telematica addì 23 novembre 2023, depositata il giorno successivo, il contribuente reiterava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ,
osservava:
Ora, l’accordo conciliativo allegato all’istanza addì 8 giugno 2022 si riferisce espressamente al solo giudizio di revocazione n. 4415/2020 r.g. pendente avanti l’allora CTR del Lazio e non al presente giudizio.
Dal testo dello stesso non emerge che, come rappresentato in specie nell’istanza addì 23 novembre 2023, le parti abbiano inteso definire l’intera posizione debitoria del contribuente e quindi, tra gli altri, anche il presente giudizio.
Peraltro, il contribuente partecipa al presente giudizio sia personalmente che quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima, nondimeno, stando al suddetto accordo, sembrerebbe essere solo una degli enti coinvolti nel contenzioso.
Ad impedire ogni ulteriore possibilità di chiarimento è la mancata allegazione altresì dell”accordo quadro’ del 17 settembre 2020.
Alla luce di quanto precede, sorge l’esigenza di interpellare l’Agenzia affinché si esprima, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della Cancelleria, sull’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal contribuente.
In ossequio all’ordinanza interlocutoria, le parti constano aver presentato documentate memorie telematiche.
Ragioni della decisione
Nella memoria del 10 aprile 2024, parte contribuente riepiloga come segue la vicenda per cui è giudizio:
Il presente contenzioso nasce dall’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK7043401749/2015 notificato in data 24 giugno 2015 dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale III di Roma (di seguito l'”Ufficio”) con riferimento all’anno 2009.
A fronte della sentenza n. 15592/16/2017 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione, quest’ultima proponeva tempestivo appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, il quale si concludeva con sentenza n. 541/8/2020, depositata il 30 gennaio 2020 sfavorevole all’Associazione.
Avverso la sentenza n. 541/8/2020 l’Associazione, in conformità all’art. 398, comma 4 del c.p.c, proponeva parallelamente:
-Ricorso per Cassazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione depositato il 20 luglio 2020 e iscritto a ruolo con il numero di R.G.R. 18710/2020 (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023);
Ricorso per Revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio e iscritto al numero R.G. 4415/2020.
Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 546/92, in esecuzione di un più ampio ‘accordo quadro’, sottoscritto in data 17.09.2020.
Più nello specifico, per la controversia oggetto del presente contenzioso, concernente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2015 (e per il quale, lo si ripete, sono stati instaurati parallelamente due distinti contenziosi, di cui uno per cassazione e uno per revocazione), è stato sottoscritto in data 22 settembre 2020, l’accordo conciliativo n. 500010/2020, con protocollo n. 105080.
A fronte dell’intervenuta conciliazione della contestazione derivante dal suddetto avviso di accertamento il giudizio di revocazione, si è estinto con sentenza n. 3511/4/2021.
Per quanto concerne, invece, il giudizio pendente dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, quest’ultima all’udienza del 20 dicembre 2023, ha rilevato che .
Essa altresì rileva:
-all’interno dell’accordo quadro era esplicitamente previsto il reciproco impegno in capo alle parti, e quindi anche in capo all’Agenzia delle entrate, di sottoscrivere ‘istanza da depositare presso la Corte di Cassazione con le modalità previste dalla normativa processuale di riferimento, per ottenere analoga declaratoria per le vertenze ivi instaurate, con compensazione delle spese, con riguardo agli accertamenti:
-n. NUMERO_DOCUMENTO/2015 (impugnazione del Sig. NOME COGNOME)
-n. TK7043401749/2015 (impugnazione sia del Sig. NOME COGNOME che del Sig. NOME COGNOME
-il contenzioso di cui trattasi in questa sede, è proprio quello sorto in relazione all’avviso di accertamento n. TK7043401749/2015 richiamato nell’accordo quadro.
Nella memoria del 22 aprile 2024, l’Agenza delle entrate offre conferma della cessazione della materia del contendere in specifico riferimento al giudizio di legittimità che ne occupa, instando, tuttavia, per la liquidazione comunque delle spese.
In particolare, osserva:
Con ordinanza n. 4496 depositata il 20 febbraio u.s., Codesta Corte ha chiesto chiarimenti in ordine alla istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla contribuente sull’assunto di una intervenuta conciliazione.
Invero, la DP III Roma della Agenzia delle Entrate ha sottoscritto una conciliazione ex art. 48 dlgs 546/1992 n. 500010 in data 14 -9 -2020 riferita a un ricorso per revocazione, proposto contestualmente alla impugnativa per cassazione avverso la sentenza n. 541/08/20 della CTR Lazio confermativa delle riprese a tassazione.
Come emerge dalla nota di chiarimenti fornita dall’amm.ne assistita, la materia del contendere può definirsi cessata.
È però necessaria una precisazione: attraverso la conciliazione l’Ufficio si è limitato a una generica rideterminazione dell’imponibile, con compensazione delle sole spese relative alla fase di revocazione, mentre la contribuente ha riconosciuto le violazioni. Neanche una delle censure mosse nel ricorso per cassazione ha trovato esame o accoglimento nella motivazione sottoscritta dalla contribuente, la quale ha sostanzialmente rinunziato agli atti. Il regime delle spese del presente giudizio di legittimità – non oggetto di accordo alcuno – resta pertanto rimesso alla valutazione del Giudicante secondo i principi della soccombenza virtuale.
Questa difesa, considerato il tardivo ricorso a conciliazione dopo le sfavorevoli pronunce di merito, la proposizione di ricorso di legittimità, l’onere difensivo richiesto, insiste per l’intera attribuzione delle spese legali, come da parcella.
Deve prendersi atto della convergenza delle posizioni delle parti in ordine alla sopravenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità che, per tale ragione, sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
In punto di spese, la richiesta dell’Agenzia delle entrate di liquidazione delle stesse secondo il criterio della soccombenza virtuale non può, ad avviso del Collegio, trovare accoglimento.
È bensì vero che l’accordo (attuativo) n. 500010 del 14 settembre 2020, contenente la clausola di compensazione delle spese, si riferisce testualmente al giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 541/8/2020 della CTR Lazio, oggetto pure di ricorso per cassazione, da cui è scaturito il presente giudizio.
Tuttavia, l’accordo quadro del 17 settembre 2020 espressamente prevede, al punto 7, lett. b), p. 11, che, con la sottoscrizione del presente accordo quadro viene in specie assunto anche il reciproco impegno di sottoscrivere:
;
istanza da depositare presso la Corte di Cassazione, con le modalità previste dalla normativa processuale di riferimento, per ottenere analoga declaratoria per le vertenze ivi instaurate, con compensazione delle spese, con riguardo agli accertamenti:
;
-n. NUMERO_DOCUMENTO/2015 (impugnazione sia del Sig. NOME COGNOME che del Sig. NOME COGNOME).
Ne consegue che, a termini direttamente della superiore previsione dell’accordo quadro, l’Ufficio ha manifestato la propria adesione alla compensazione delle spese anche in relazione al presente giudizio, assumendosi viepiù l’onere, per vero non osservato, di sottoscrivere istanza di cessazione della materia del contendere.
A cagione di ciò, la pretesa agenziale di vedersi oggi comunque liquidate le spese, per essere l’accordo (attuativo) n. 500010 del 14 settembre 2020 limitato al solo giudizio di revocazione e per un’asserita, ma non esplicitata, tardività della conciliazione giudiziale, appare contraria a quanto convenuto con parte contribuente.
Ne consegue che l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata, come previsto nell’accordo quadro, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2024.