Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7265/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 411/22/24 depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 411/22/24 del 06/02/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE entrate (di
seguito AE) avverso la sentenza n. 14/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME resisteva con controricorso.
Con decreto del 08/07/2024 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 16/09/2024 la società ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione della causa e, quindi, depositava memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 18/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME