Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27776 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27776  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3474/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso  l’AVVOCATURA  RAGIONE_SOCIALE  DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  LOMBARDIA  n.  1059/13/20 depositata il 16/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1059/13/20 del 16/06/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 71/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che, per quanto ancora interessa, aveva accolto il ricorso della di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione,  da  parte di  RAGIONE_SOCIALE,  di  fatture  per  operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
RAGIONE_SOCIALE  impugnava  la  sentenza  della  CTR  con  ricorso  per cassazione, affidato a quattro motivi, ILLUSTRATI DA memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va  preliminarmente  evidenziato  che  le  parti  sono  addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025.
Va , dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 18/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME